ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 Sistema Marche di protezione civile pag. 11405 Legge regionale 29 maggio 2025, n. 8 Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialit e della natalit pag. 11451 Legge regionale 29 maggio 2025, n. 9 Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivit sportive) pag. 11462 MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELLASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Estratto del processo verbale della seduta del 27 maggio 2025, n. 184 Mozione n. 561 Insediamento dellimpianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di Edison SPA nel Comune di Jesi pag. 11464 Mozione n. 564 Richiesta di tutela dei territori appenninici dallinstallazione di impianti mega eolici pag. 11464 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Decreto del Presidente dellAssemblea Legislativa Regionale del 13 maggio 2025, n. 2 Conferimento incarico di addetto nellambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XI legislatura pag. 11465 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 26 maggio 2025 Dal n. 766 al n. 782 pag. 11466 Seduta del 29 maggio 2025 Dal n. 803 al n. 805 pag. 11467 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreti del 28 maggio 2025 N. 42 pag. 11468 DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SEGRETERIA GENERALE Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 23 maggio 2025, n. 46 pag. 11469 DIREZIONE - VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA Decreto del Dirigente del Settore Politiche Integrate di Sicurezza, Enti Locali e BURM del 29 maggio 2025, n. 35 Esercizio opzione di rinnovo, per quarantotto mesi, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/ 2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso lufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, per limporto complessivo pari a euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa). Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa) a favore della Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. CIG: 8601866461.. CIG derivato : 9053995907. pag. 11469 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI Decreto del Dirigente del Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici del 26 maggio 2025, n. 14 Art. 8, comma 2 L.R. n.6/99: Aggiornamento della rete dei referenti statistici della Giunta della Regione Marche Anno 2025 II aggiornamento pag. 11471 DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 29 maggio 2025, n. 298 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2025 euro 2.990.512,54 pag. 11471 DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 27 maggio 2025, n. 309 DGR n. 94 del 30/01/2024 - Concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione, profilo professionale Funzionario tecnico specialista, con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale. Approvazione esito procedura concorsuale e nomina con riserva del vincitore. pag. 11472 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilit del 30 maggio 2025, n. 127 L. R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - D.G.R. n. 516 del 07/04/2025. Approvazione bando e suoi allegati per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale. Approvazione bando e prenotazione di impegno per 7.000.000,00, ai capitoli 2100520301 e 2100520304 del bilancio 2025/2027 annualit 2026. pag. 11475 Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 66 Aggiornamento elenco degli operatori economici della Regione Marche per laffidamento dei servizi e forniture (E00002) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016. pag. 11489 Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 67 Aggiornamento elenchi degli operatori economici della Regione Marche per laffidamento dei lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici attinenti allarchitettura e allingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016 pag. 11489 Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 95 pag. 11490 Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 96 pag. 11490 DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 106 pag. 11490 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 107 pag. 11490 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 108 pag. 11490 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28 maggio 2025, n. 109 pag. 11491 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 368 pag. 11491 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 369 Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - localit V.le Campo Sportivo, 35 da Ditta Whirlpool Emea S.r.l. a Ditta Beko Europe Management S.r.l.. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1207 - Fascicolo 420.60.90/2016PTGC-PA/182 - Pratica SIAR n.513345 pag. 11491 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 370 Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e laboratori attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - localit Via Lamberto Corsi, 55 da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l.. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1935 - Fascicolo 420.60.90/2018/EDI/1229 - Pratica SIAR n.513346. pag. 11492 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 371 pag. 11493 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 372 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR DAP 517940. Rilascio (1^ anno) della licenza annuale di prelievo dacqua ad uso irriguo dal Torrente Arzilla in Comune di Mombaroccio. Ditta: ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419). pag. 11494 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 373 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR - DAP 518082. Rinnovo (2^ anno) della licenza annuale per prelievo dacqua ad uso irriguo dal Torrente Bevano in Comune di Cantiano. Ditta: BOLDREGHINI PIETRO pag. 11495 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 374 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 197/F - SIAR-DAP 513809. Rilascio autorizzazione alla perforazione e realizzazione di n. 1 pozzo di captazione idrica ad uso industriale sul terreno distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio. Ditta: VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417) pag. 11496 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 375 pag. 11497 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 376 pag. 11497 sDecreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 377 pag. 11498 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 378 R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Cambio di titolarit della concessione di cui al decr. dir. n 238 del 01.04.2025 ad uso agiamento sullarea di 1423 mq di terreno lungo il torrente Conca nel comune di Mercatino Conca (f.gl. 1 mapp 941, 942, 937, 939) a favore della societ Eredi Covi Renzo Di Ricci Irene & C. Sas pag. 11498 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 28 maggio 2025, n. 379 R.D. 523/1904; ART. 31 L.R. 5/ 2006. Demanio pubblico Ramo idrico. Cambio di titolarit della concessione rilasciata a Impresa Viti Snc di Viti Matteo e Viti Cristian a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas, per occupazione area con manufatto per immissione di acque bianche e reflue in sinistra idrografica del Fosso del Mulinello nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp. 188) ID 570. pag. 11499 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 380 D.P.R. 1363/1959 - D.M. 26/06/ 2014. Rilascio autorizzazione allesercizio di un invaso ad uso irriguo, ubicato in Comune di Ostra Vetere, via Pescara n.1 - Contrada Lanternone. Ditta: Azienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425) pag. 11500 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 381 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 382 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 383 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 384 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 385 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 386 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 330 pag. 11501 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 331 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.174, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 3 particella 84 del comune di Macerata (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 514942. pag. 11502 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 332 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.173, portata prelievo 15,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 5 particella 79 del Comune di Montelupone (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506480. pag. 11503 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 333 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.172, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 20 particelle 325 e 323 del comune di Porto Recanati (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR- DAP 506479. pag. 11504 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 27 maggio 2025, n. 340 pag. 11506 DIPARTIMENTO - POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 76 DDS 338/SIP/2024 PR Marche FSE+ 2021/ 2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire loccupazione nella regione Marche, annualit 2024 2025 Concessione e impegno risorse a favore di imprese/studi professionali, Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2025/2027, annualit 2025 (I finestra temporale). pag. 11506 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 77 PR Marche FSE+ 2021-2027. Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse Tematiche allinterno di Botteghe Scuola DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025. Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra 2025 (dal 1 marzo al 30 aprile 2025). pag. 11507 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 78 DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. pag. 11508 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 79 DDS n. 80 del 27.02.2025 DGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico Accordo per laCoesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane perlassunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiatinella Regione Marche - Schede Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) Azione 1. DDDPSL n. 54 del 8/5/2025. Parziale rettifica graduatoria progetti ammessi a finanziamento Az1 e primo scorrimento graduatoria Az2. pag. 11509 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 80 Annullamento DD n.78 del 28.05. 2025 DD nr. 322/SIP del 11/05/ 2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. pag. 11510 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 81 DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per lattivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25 Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024 Ammissibilit a contributo delle domande pervenute dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1 intervallo temporale del 2 sportello annualit 2025) pag. 11510 Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 82 DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. pag. 11511 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 23 maggio 2025, n. 443 L.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e DDS n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) Costituzione e nomina della Commissione desame per il corso di formazione professionale: ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE scheda Siform2 n.1089237 terza edizione. Ente gestore Imprendere srl - Macerata. pag. 11512 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 445 pag. 11513 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 446 DDS n.709/SIP/2023 Avviso Pubblico Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche. DGR n. 1141 del 31/ 07/2023 PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024. 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 7 aprile - 13 maggio 2025). pag. 11513 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 447 Approvazione graduatoria definitiva per lavviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 unit di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 3 digit class. 4.4.1. Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, di cui allAvviso Pubblico emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025, a tempo determinato di 2 mesi, tempo parziale 20 ore, presso A.S.P.P. di Potenza Picena pag. 11514 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 451 L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/ 2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dellofferta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 2 bimestre marzo/aprile 2025 pag. 11517 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 456 Avviso Pubblico (Allegato A) per lavviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato allassunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unit Operaio Generico (Area degli Operatori a norma del CCNL Funzioni Locali 2019/2021) ISTAT 2021 1 Digit Codice 8 professioni non qualificate pag. 11517 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 457 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 L. 56/87.-D.lgs. 165/ 2001- DGR 203/ 2021) Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo determinato e pieno fino al 30/09/2025 di n. 1 Unit afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto Ruolo Tecnico) presso lAzienda Sanitaria Territoriale di Ancona. pag. 11518 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 458 Approvazione graduatoria definitiva per lAvviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per la copertura di n. 1 unit a tempo determinato mesi quattro per la qualifica di Ausiliario socio sanitario di cui allAvviso pubblico emanato con DDS n. 296 del 28.04. 2025 presso IRCR di Macerata pag. 11519 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 459 Richiesta di personale per lavviamento a selezione ai sensi dellart. 1, co. 1 della legge 68/99, ai fini dellassunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 unit di Operatore di Amministrazione, VIII Livello, ai del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), da assegnare presso lIstituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (URBIM) di Ancona, Largo della Fiera della Pesca n. 1. Graduatoria Regionale Unica Integrata. pag. 11520 Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per lImpiego e Crisi Aziendali del 29 maggio 2025, n. 462 pag. 11525 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 117 pag. 11525 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 118 pag. 11525 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 28 maggio 2025, n. 125 DGR n. 532 dell11/4/2025 DDS n. 86/IISP del 5/5/2025 Assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale a.a 2025/2026. Nomina commissione di valutazione. pag. 11525 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 29 maggio 2025, n. 96 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 204 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 205 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 206 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 207 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 208 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 209 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 210 pag. 11526 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 211 pag. 11527 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 212 pag. 11527 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 213 pag. 11527 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 214 pag. 11527 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 215 pag. 11527 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 27 maggio 2025, n. 216 pag. 11527 DIPARTIMENTO SALUTE Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 23 maggio 2025, n. 24 pag. 11527 Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 26 maggio 2025, n. 25 D.lgs n. 368/1999, DGR n. 1348/2021 e decreto n. 53/RUM/2021; Corso di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024, ammissione candidati allesame finale pag. 11527 DIREZIONE SANIT E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 137 pag. 11532 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 138 pag. 11532 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 139 pag. 11532 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 140 pag. 11532 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 27 maggio 2025, n. 103 PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.3 Azione 1.3.4 Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush Helsinki 19-20 novembre 2025, base dasta 66.500,00 CUP B39I25000660009 pag. 11532 Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 28 maggio 2025, n. 107 PR MARCHE FESR 2021-2027 - Asse 1 OS 1.1 AZIONE 1.1.6 Intervento 1.1.6.1 Bando Sostegno allavvio e al consolidamento delle start up innovative Decreto di annullamento in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 degli esiti della conclusione delliter istruttorio condotto per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilit previsti dal bando di accesso, approvato con decreto n. 331/SVE/2024, e ammissione alla successiva fase di valutazione del progetto presentato dallimpresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPL. (ID 67083) pag. 11546 Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 149 D.Lgs. 36/2023 art.76 comma 2 lettera b) punto 3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS Oracle da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi CIG B69ABD84E4 Aggiudicazione alla Societ Oracle Italia S.r.l.- CF 01603630599 P.IVA 03189950961 Importo .659.453,60 (IVA esclusa) pag. 11546 Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 150 pag. 11547 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 125 DDS 387/TURI del 20/12/2024: Art. 76 comma 2 lettera b) Dlgs. 36/2023 DGR 510 del 03/04/2024 AGGIUDICAZIONE Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi allapplicativo ROSS 1000 in uso presso losservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni Societ GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Importo aggiudicazione 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2024-2026 - CUP B71I20001260002 cig B58217F78C pag. 11547 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 126 pag. 11548 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 128 pag. 11548 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 129 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 482542/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. pag. 11548 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 130 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione diAccompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. pag. 11549 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 131 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione diAccompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. pag. 11549 Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 132 Abilitazione allesercizio della professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. pag. 11550 DIREZIONE ATTIVIT PRODUTTIVE E IMPRESE Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 28 maggio 2025, n. 232 pag. 11550 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 235 pag. 11550 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 237 D.G.R. n. 203 del 22/02/2023 Modalit Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027 - Bando SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNIT PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.3 AZIONE 1.3.2 INTERVENTO 1.3.2.1 MISURA A II SCORRIMENTO graduatoria e concessione contributi pari ad 5.217.312,69 a valere sui capitoli 2140520190, 2140520191, 2140520192, 214052 0258 e 2140520231, Bilancio 2025-2027, annualit 2025. pag. 11551 AGENZIA REGIONALE SANITARIA Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 23 maggio 2025, n. 85 Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per la fornitura di materiale informativo e divulgativo relativo al progetto DAE Marche CIG B6E854490B pag. 11558 Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 29 maggio 2025, n. 89 Esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attivit di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dellAgenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nellambito dellAzione Congiunta JACARDI (CUP H75E23000110006). pag. 11559 AGENZIA PER IL TURISMO E LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 119 pag. 11559 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 120 pag. 11559 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 121 pag. 11559 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 122 pag. 11559 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 123 pag. 11560 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 124 pag. 11560 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 125 pag. 11560 Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 126 pag. 11560 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Comune di Corridonia Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dellart.15, comma 5 della L.R. n. 34/ 1992 e ss.mm.ii., e dellart.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, per la modifica delle N.T.A. del P.R.G. relativamente alledificio rurale censito in categoria 5 al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC soggetto proponente: T.L. approvazione definitiva pag. 11561 Comune di Gradara Determinazione Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio n. 85 del 21/05/ 2025 avente ad oggetto Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di ex strada vicinale della Bigagna. Adempimenti. pag. 11561 Comune di Montelabbate Variante al PRG vigente ai sensi dellart. 26 della l.r. 34/92 relativa al cambio di destinazione urbanistica di unarea in parte produttiva ed in parte residenziale a zona produttiva di completamento sita in Osteria Nuova, compresa tra via Pantanelli e via Buonarroti - approvazione pag. 11561 Comune di Porto SantElpidio L.R. 19/2023 ART. 33 estratto deliberazione della Giunta n. 82 del 20.05.2025 Lavori di realizzazione di una tensostruttura presso la scuola Marconi in via Legnano Approvazione variante urbanistica pag. 11562 Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria allintersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000226 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) pag. 11562 Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria allintersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000227 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) pag. 11563 Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria allintersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000228 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) pag. 11564 Terna Rete Italia spa Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV Genga RT Fossato di Vico RT/2 (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche.con attribuzione del numero di classifica EL-614 pag. 11565 Unione Montana dei Monti Azzurri Estratto decreto di esproprio pag. 11567 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 24 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo concessione pluriennale di derivazione dacqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), gi assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021. Richiedente: BIRRA AMARCORD S.P.A.. pag. 11568 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 25 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, allaltezza dellarea catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi. Richiedente: FANTINI FABRIZIO pag. 11569 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 26 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania loc. via Santa Cecilia 50 gi riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/ 08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91. Richiedente: IMP.E. F.LLI FANTONI SRL. pag. 11570 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 27 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733. Richiedente: RIVACOLD SRL pag. 11571 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 28 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772. Richiedente: VITRIFRIGO SRL pag. 11572 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 29 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204. Richiedente: VALENTINI JENNER. pag. 11573 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 30 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso autolavaggio da pozzo esistente sito in Comune di Pesaro loc. via Volturno, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384. Richiedente: AUGUSTO GABELLINI S.R.L. pag. 11574 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 31 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano loc. Bellocchi (Zona Industriale), su area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748. Richiedente: FANOTRANSERVICE - SOCIETA` CONSORTILE A RESPONSABILITA` LIMITATA pag. 11575 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 32 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3). Richiedente: QUARTIERE SAN MARTINO pag. 11576 BANDI DI CONCORSO Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Graduatoria di merito del Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici di di Cardiochirurgia - SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita approvata con determina dirigenziale n. 189 del 09 maggio 2025 pag. 11578 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Graduatorie del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente medico di Medicina dEmergenza-Urgenza (indetto con determina n. 1288 del 6/11/2024) pag. 11579 INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona Avviso pubblico per titoli e colloquio per lassegnazione di n. 1 borsa di studio / research fellowship 1 fascia (BSR Junior) per mesi 12 a laureati in ingegneria gestionale e economia presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza progetti POCH-REHAB e AGE-IT pag. 11580 AVVISI Comune di Fano Domanda per lottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 Ditta Cantieristica S.p.a.- id: 91/2025 pag. 11594 Comune di Fano Domanda per lottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 Ditta Cantieristica S.p.a.- id: 92/2025 pag. 11594 Comune di Torre San Patrizio Avviso di deposito atti relativi allapprovazione progetto preliminare relativamente alla variante al piano regolatore comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dellart. 33 della l.r. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e valutazione ambientale strategica (VAS) e la sintesi non tecnica pag. 11595 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dellart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della durata di 1 anno, rinnovabili di un ulteriore anno, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella provincia di Pesaro e Urbino pag. 11596 Autorit di Bacino Distrettuale dellAppennino Centrale Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali delle Marche aggiornamento ai sensi dellart. 19 delle NTA e dellart. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 Proposta di aggiornamento - Istanza di inserimento di 2 nuove aree in dissesto in localit Salti cod. F-19- 7018 (P3 R1 scivolamento attivo) e cod. F-19-7019 (P2 R2 aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e riperimetrazione di area a ridosso del capoluogo cod. F- 19-0836 (P2-R2 - scivolamento quiescente) nel Comune di SantAngelo in Pontano (MC) pag. 11605 Ergon Group Sas & C Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area idonea ai sensi dellart.20 comma 8 c ter, punto 2. Della potenza nominale di 1,8 MW. PAS ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs.190/2024. Richiedente: TPO CERRETO DESI SRL. Depositata in data 12/ 11/2024 al comune di Cerreto DEsi. Alla data del 12/12/2024 risultano decorsi i termini previsti dallart. 8, commi 6, 7 e 8, lett. c, del D.Lgs 190/24, senza che sia stato notificato alcun provvedimento di diniego: il titolo abilitativo pag. 11606 LIM Srl Tracciato dellelettrodotto sia interrato che aereo a servizio dellimpianto fotovoltaico in Loc. S. Isidoro Tica n. 395233363, ai sensi dellart.4 della L.R. 19/1988, sito nel territorio del Comune di Corinaldo e Comune di San Lorenzo in Campo (PU) pag. 11611 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 concernente: Sistema Marche di protezione civile Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Oggetto e finalit) 1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale vigente e nel perseguimento delle finalit previste dalla normativa europea in materia di protezione civile, questa legge disciplina lorganizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, di seguito Sistema Marche. 2. Nello svolgimento delle attivit di protezione civile di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), dora in avanti Codice, la Regione opera nel rispetto dei principi di sussidiariet, adeguatezza e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorit statali e con il sistema delle autonomie locali. 3. La Regione riconosce il valore e lutilit sociale del volontariato di protezione civile, di cui promuove lo sviluppo salvaguardandone lautonomia, e favorisce la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione nella popolazione della consapevolezza dei rischi naturali e antropici. 4. Per le finalit di questa legge le procedure e le modalit di organizzazione dellazione amministrativa sono disciplinate in modo peculiare e semplificato, al fine di assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile. CAPO I Sistema Marche e rapporti interistituzionali Art. 2 (Struttura del Sistema Marche) 1. Il Sistema Marche, nellambito del Sistema nazionale di protezione civile, costituito: a) dal Presidente della Giunta regionale e dai Sindaci, in qualit di autorit territoriali di protezione civile; b) dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, anche in forma aggregata o associata nel rispetto della normativa vigente, in qualit di componenti; c) dalle strutture operative di cui al comma 5; d) dai soggetti concorrenti di cui al comma 6. 2. Ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dellarticolo 3 del Codice, le autorit territoriali di cui alla lettera a) del comma 1 fanno parte del Servizio nazionale della protezione civile; le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 ne costituiscono articolazione. 3. In qualit di autorit territoriali di protezione civile, ferme restando le attribuzioni e le competenze di cui allarticolo 6 del Codice, il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci, in particolare: a) esercitano le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo; b) vigilano sullo svolgimento integrato e coordinato delle attivit di protezione civile da parte delle strutture appartenenti o afferenti alle rispettive amministrazioni. 4. Le componenti del Sistema Marche provvedono allo svolgimento delle attivit di protezione civile di cui allarticolo 3 secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dellarticolo 13 del Codice, anche ai sensi dellarticolo 7. 5. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 13 del Codice in merito alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, operano quali strutture del Sistema Marche: a) gli enti e le agenzie regionali con finalit di protezione civile, nonch lAgenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dellagenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)); b) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), e lAgenzia regionale sanitaria di cui allarticolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale); c) il volontariato organizzato di cui allarticolo 24, lAssociazione della Croce Rossa Italiana Marche e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche; d) gli enti e gli istituti di ricerca con finalit di protezione civile operanti nellambito del territorio regionale. 6. I soggetti che possono concorrere al Sistema Marche sono gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni utili in materia di protezione civile a livello regionale, nonch le aziende, le societ e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalit di protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilit di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza. 7. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dellarticolo 13 del Codice, pu individuare relativamente allambito territoriale regionale ulteriori strutture operative in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 e di cui al comma 5. ? Art. 3 (Attivit del Sistema Marche) 1. Il Sistema Marche esercita la funzione di protezione civile come definita dal Codice, assicurando lo svolgimento delle attivit di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e di superamento delle emergenze. 2. Lattivit di previsione, prevenzione e mitigazione di cui allarticolo 2 del Codice svolta in relazione alla tipologia di rischi di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 16 del medesimo Codice, con particolare riferimento ai rischi di tipo idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, da valanghe, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale). 3. Ai fini dello svolgimento delle attivit di cui al comma 1, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformit allarticolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che per loro natura o estensione comportano lintervento coordinato di pi enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nellesercizio della propria potest legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che in ragione della loro intensit o estensione devono, con immediatezza dintervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dellarticolo 24 del Codice. 4. In occasione di eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticit organizzative, le articolazioni territoriali delle componenti e le strutture operative di cui al comma 5 dellarticolo 2 possono assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, a seguito di richiesta delle autorit di protezione civile competenti, anche ai fini dellimplementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. Art. 4 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nellambito delle proprie attribuzioni, in coerenza con le direttive previste dallarticolo 15 del Codice, disciplina lorganizzazione del Sistema Marche al fine di assicurare lo svolgimento delle attivit di protezione civile ai sensi degli articoli 2 e 11 del medesimo Codice, con particolare riguardo: a) alle modalit di predisposizione e attuazione delle attivit volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi di cui ai commi da 2 a 5 dellarticolo 2 del Codice, nonch alle attivit di gestione e di superamento delle emergenze di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 2, ivi compresa la predisposizione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile di cui allarticolo 14, dora in avanti Piano regionale; b) alla definizione degli indirizzi per la predisposizione, laggiornamento, la revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale di cui allarticolo 15, nonch alla predisposizione, in raccordo con le Prefetture, dei piani di protezione civile di livello provinciale di cui al medesimo articolo 15; c) alle modalit di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del Codice, dellattuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza nei casi di cui alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 3, assicurando lintegrazione delle attivit dei soggetti pubblici e privati del Sistema Marche con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; d) alle modalit per assicurare il concorso del Sistema Marche alle attivit di rilievo nazionale, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alla gestione del sistema di allertamento meteo-idrogeologico di cui allarticolo 17 del Codice e delle relative procedure operative, garantendone la revisione costante e periodica; f) alle misure di previsione, prevenzione e lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze organizzative e di coordinamento di cui alla legge 353/2000; g) al costante aggiornamento del flusso di raccolta e scambio di informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dora in avanti Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni in occasione di eventi di emergenza di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3; h) alla gestione della Sala operativa unificata permanente di cui allarticolo 17 e delle Sale operative integrate di cui allarticolo 18; i) alla definizione di criteri e modalit per la dichiarazione della mobilitazione regionale di cui allarticolo 27 e dellemergenza nel territorio regionale di cui allarticolo 28, e per lo svolgimento delle conseguenti attivit; l) alle misure per lorganizzazione e la gestione delle attivit del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dellarticolo 32 del Codice, comprese le relative forme di rappresentanza su base democratica, di cui al Capo V; m) alla preparazione, alla gestione e allattivazione della colonna mobile regionale di cui allarticolo 22 per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali; n) alla promozione della partecipazione attiva dei soggetti del Sistema Marche alle attivit di protezione civile. 2. La Regione riconosce e valorizza limportanza della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante ladozione delle iniziative di cui al Capo II, quale attivit di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dellarticolo 2 del Codice. 3. La Regione, nello svolgimento delle attivit di protezione civile, promuove linnovazione tecnologica, anche mediante utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e aumentata, e la digitalizzazione al fine di potenziare la raccolta e lo scambio informativo tra i soggetti del Sistema Marche, assicurare il coordinamento, la tempestivit e lefficacia degli interventi e garantire linformazione alla popolazione. Per tali finalit, la Regione pu mettere a disposizione del Sistema Marche sistemi informativi dedicati a supporto della gestione coordinata e unitaria delle procedure operative. 4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 6 del Codice, il Presidente della Giunta regionale, in particolare: a) pu dichiarare, in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 3, la mobilitazione straordinaria regionale ai sensi dellarticolo 27; b) pu richiedere, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, lo stato di mobilitazione nazionale ai sensi dellarticolo 23 del Codice; c) dichiara lemergenza nel territorio regionale ai sensi dellarticolo 28 in occasione degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 3 ovvero nella loro imminenza; d) pu richiedere, ai sensi del comma 1 dellarticolo 24 del Codice, lo stato di emergenza nazionale con riferimento agli eventi emergenziali di cui alla lettera c) del comma 3 dellarticolo 3; e) convoca, presiede e coordina il Comitato operativo regionale di cui allarticolo 21. 5. Per lo svolgimento delle attivit di protezione civile, ferma restando la competenza degli altri organi regionali, il Presidente della Giunta regionale si avvale, in particolare, della struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16. Art. 5 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni a essi attribuite dallarticolo 12 del Codice. 2. Lorganizzazione delle attivit di protezione civile di cui al comma 2 dellarticolo 12 del Codice articolata nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile di cui allarticolo 18 del Codice e dagli indirizzi per i Comuni adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dellarticolo 4, con i quali sono disciplinate anche le modalit di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune. 3. Al verificarsi degli eventi emergenziali di cui al comma 3 dellarticolo 3, il Comune provvede allattivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare tali emergenze a livello comunale, in conformit alla pianificazione comunale di protezione civile, dandone tempestiva comunicazione alla Prefettura e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di intervento a sostegno per i casi in cui la calamit naturale o levento non possono essere fronteggiati autonomamente ai sensi del comma 6 dellarticolo 12 del Codice. 4. Ai fini di cui al comma 3, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto, anche tramite i sistemi informativi di cui al comma 3 dellarticolo 4 curando, altres, lattivit di informazione alla popolazione. 5. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalit per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati a incentivare lattuazione delle attivit di cui allarticolo 12 del Codice. Art. 6 (Ambiti territoriali e organizzativi) 1. Al fine di assicurare leffettivo e ottimale svolgimento delle attivit di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiariet, differenziazione, adeguatezza e partecipazione, la Regione definisce, nel Piano regionale di cui allarticolo 14, gli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e i relativi criteri organizzativi, ai sensi del comma 3 dellarticolo 3 del Codice e delle direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Gli ambiti di cui al comma 1 sono individuati allinterno dei confini amministrativi provinciali e possono essere costituiti da uno o pi Comuni in relazione al criterio di effettivit delle funzioni applicato in maniera omogenea sul territorio regionale. 3. Lambito di protezione civile, nel rispetto del Codice e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, esplica le proprie funzioni secondo le modalit definite dalla Giunta regionale che ne specifica il modello organizzativo e le attivit da attuare in ordinario e in emergenza. Ove lambito non coincida con un solo Comune, le funzioni dellambito sono svolte sulla base di una convenzione tra i Comuni a esso appartenenti secondo lo schema definito dalla Giunta regionale con il medesimo atto di cui al primo periodo. 4. La Giunta regionale definisce, altres, gli indirizzi per la predisposizione della pianificazione di ambito di cui al comma 3 dellarticolo 15. Art. 7 (Rapporti interistituzionali) 1. Per il perseguimento delle finalit di questa legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con le amministrazioni dello Stato e, in particolare, con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dellarticolo 13 del Codice, nonch con gli enti locali e gli altri soggetti che fanno parte del Sistema Marche, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni. 2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, pu partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla normativa vigente in materia. La partecipazione della Regione alle iniziative al di fuori del territorio nazionale avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera l), e 29 del Codice, anche mediante lattivazione di risorse regionali inserite nei moduli europei. 3. Ai sensi del comma 4 dellarticolo 13 del Codice, le strutture operative regionali partecipano e collaborano, nellambito delle proprie competenze istituzionali, con le strutture operative nazionali allo svolgimento delle attivit di cui allarticolo 2 del medesimo Codice. 4. La Giunta regionale definisce, dintesa con le Prefetture ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalit di coordinamento, in ambito regionale, tra la Regione e le strutture operative nazionali per lesecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, fatte salve le competenze istituzionali di cui agli articoli 9 e 10 del Codice. Art. 8 (Tavoli interistituzionali di livello provinciale) 1. Al fine di assicurare la collaborazione e lintegrazione funzionale tra la Regione, gli altri soggetti del Sistema Marche e le amministrazioni statali competenti, il Presidente della Giunta regionale pu costituire presso ogni Sala operativa integrata di cui allarticolo 18, dintesa con il Prefetto, un Tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale, di seguito denominato Tavolo, composto dai rappresentanti della Prefettura, delle articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dellarticolo 13 del Codice, della Regione, degli enti locali e del volontariato, o loro delegati. Latto di costituzione del Tavolo, sulla base dellintesa con le amministrazioni statali competenti, ne stabilisce la durata, che non pu, di norma, essere superiore a cinque anni. 2. La composizione del Tavolo pu essere integrata con la partecipazione delle altre strutture operative del Sistema Marche di cui al comma 5 dellarticolo 2 territorialmente presenti e di esperti in relazione alle diverse tipologie di rischio di cui al comma 3 dellarticolo 3. Per la nomina degli esperti si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione). 3. Il Tavolo svolge funzioni consultive e di indirizzo delle attivit e delle risorse di protezione civile afferenti agli enti locali, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalit di prevenzione in materia di protezione civile e pu essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale. Il Tavolo non opera nei casi di cui al comma 1 dellarticolo 9 del Codice. 4. Ai lavori del Tavolo possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare. 5. Il Tavolo pu essere validamente convocato anche in forma ristretta rispetto agli argomenti posti allordine del giorno, in relazione alle competenze istituzionali dei soggetti convocati, per quanto concerne sia la tipologia di rischio, sia lambito territoriale interessato. 6. Il Tavolo convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. Per quanto non previsto da questa legge, le modalit di funzionamento del Tavolo sono disciplinate nellintesa di cui al comma 1. 7. Per la partecipazione alle riunioni del Tavolo non spetta la corresponsione di compensi, indennit o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato, qualora convocate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. ? CAPO II Sensibilizzazione e formazione Art. 9 (Attivit di sensibilizzazione e formazione) 1. Nellambito delle attivit di prevenzione non strutturale, la Regione, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, promuove la sensibilizzazione della popolazione e la formazione della cultura di protezione civile nel territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della collettivit, la condivisione di obiettivi di protezione civile e lazione integrata di singoli, comunit e autorit locali. In particolare, la Regione provvede: a) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile ai sensi dellarticolo 10; b) alla formazione e allacquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Sistema Marche ai sensi dellarticolo 11; c) alla promozione e allorganizzazione di esercitazioni e altre attivit addestrative ai sensi dellarticolo 12. Art. 10 (Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile) 1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera p), e 31, comma 2, del Codice, la Regione favorisce la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di accrescere la resilienza della comunit e promuovere ladozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei singoli. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di cui allarticolo 14: a) definisce i contenuti e le modalit di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione in materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e agli operatori locali, nonch agli enti e alle istituzioni del Sistema Marche, da effettuarsi anche mediante le attivit pratiche di esercizio e addestramento di cui allarticolo 12; b) promuove accordi con lUfficio scolastico regionale per favorire la diffusione della cultura della protezione civile presso gli istituti scolastici, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile di cui allarticolo 24. 3. La struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16 provvede allattuazione di quanto previsto da questo articolo e, in particolare: a) fornisce ai Comuni il supporto nella divulgazione alla popolazione dei Piani comunali di protezione civile secondo le modalit previste nel Piano regionale di cui allarticolo 14, ivi compresa la diffusione della conoscenza dei comportamenti da seguire in occasione o nellimminenza degli eventi emergenziali; b) organizza, anche con il supporto del volontariato, iniziative per portare a conoscenza degli enti pubblici e privati, degli operatori interessati e della collettivit la natura dei pericoli, i comportamenti necessari per mitigare i rischi e le buone pratiche per affrontare le situazioni di emergenza; c) garantisce ladeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza. Art. 11 (Formazione di protezione civile) 1. La Regione riconosce la formazione in materia di protezione civile quale strumento fondamentale per il potenziamento della capacit operativa e per il miglioramento della preparazione tecnica degli operatori del Sistema Marche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi generali per le attivit di formazione in materia di protezione civile di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 8 del Codice e del Piano regionale di cui allarticolo 14: a) definisce il fabbisogno delle attivit formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, ivi comprese le modalit per garantire lattivit di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio; b) definisce lo standard formativo regionale con riferimento ai singoli percorsi di formazione, nonch i criteri e le modalit per lo svolgimento e il riconoscimento dellattivit formativa; c) promuove progetti e collaborazioni concernenti percorsi formativi in materia di protezione civile con le universit e gli istituti di ricerca e formazione, gli enti del Terzo Settore e altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nellambito delle attivit di protezione civile. 3. La struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16 provvede allo svolgimento delle attivit formative anche mediante il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 7, previa stipula di apposite convenzioni e, in particolare, cura lorganizzazione di specifici percorsi formativi per la preparazione, laggiornamento e laddestramento specialistico, rivolti agli operatori del Sistema Marche, compresi gli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui allarticolo 24. 4. Sono oggetto di riconoscimento sia le attivit formative realizzate direttamente dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, sia quelle realizzate dagli altri soggetti del Sistema Marche, nonch da altri soggetti pubblici o privati, secondo gli standard formativi di cui alla lettera b) del comma 2. Gli oneri relativi alle iniziative di formazione sono a carico dei soggetti organizzatori. 5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione pu avvalersi della Scuola regionale di formazione di cui alla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), nel rispetto delle disposizioni ivi previste. Art. 12 (Esercitazioni di protezione civile) 1. La Regione favorisce lorganizzazione di esercitazioni di protezione civile nel territorio regionale, anche con il coinvolgimento delle comunit, al fine di verificare lefficacia e ladeguatezza della pianificazione di cui allarticolo 13, di promuovere lesercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, nonch laggiornamento, la formazione e la qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile. 2. Ai sensi degli articoli 2, comma 4, lettera g), e 8, comma 1, lettera h), del Codice, la Regione, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, partecipa alle esercitazioni di rilievo nazionale. CAPO III Strumenti di pianificazione Art. 13 (Pianificazione di protezione civile) 1. La pianificazione di protezione civile del Sistema Marche costituita dal Piano regionale di protezione civile di cui allarticolo 14 e dai piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale di cui allarticolo 15. 2. La Regione, ai sensi dellarticolo 18 del Codice e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata in attuazione del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di sussidiariet, differenziazione e adeguatezza, ai fini della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche, provvede: a) alla predisposizione, allapprovazione e allattuazione del Piano regionale di cui allarticolo 14; b) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di livello provinciale di cui al comma 2 dellarticolo 15 nonch alla predisposizione, in raccordo con il Prefetto, dei medesimi piani e alla loro approvazione; c) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di ambito e comunali di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 15. 3. La pianificazione di cui a questo articolo finalizzata ad assicurare, in particolare: a) il coordinamento e lintegrazione tra i soggetti del Sistema Marche, nellambito del Sistema nazionale di protezione civile; b) lidentificazione degli scenari di rischio possibili; c) la definizione delle strategie operative e dei modelli di intervento; d) il raccordo informativo con le strutture preposte allallertamento regionale; e) la definizione dei flussi di comunicazione tra i soggetti del Sistema Marche, nellambito del Sistema nazionale di protezione civile; f) lorganizzazione di esercitazioni e la relativa informazione alla popolazione. 4. Ai sensi del comma 2 dellarticolo 18 del Codice, assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche. 5. Ai piani di protezione civile di cui al comma 1 si coordinano i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, tra cui il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui allarticolo 30, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Art. 14 (Piano regionale di protezione civile) 1. Il Piano regionale di protezione civile rappresenta il principale strumento tecnico-operativo per la pianificazione delle attivit di protezione civile di competenza regionale. 2. Il Piano regionale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 18 del Codice e in conformit alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri, contiene unanalisi multirischio e definisce le scelte strategiche e di indirizzo della Regione in materia di protezione civile e, in particolare, individua: a) linquadramento del territorio con particolare riguardo allidentificazione degli scenari di rischio; b) gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi di cui allarticolo 6; c) la ricognizione degli ulteriori strumenti, di competenza regionale, di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischi, elaborati in modo coordinato con i contenuti del Piano regionale medesimo, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti; d) le modalit di supporto ai Comuni per la preparazione dellattivit di informazione alla popolazione; e) lorganizzazione della struttura regionale di cui allarticolo 16 e le relative competenze tecnico-operative, i modelli di intervento e le procedure operative da seguire in caso di emergenza, nonch le connesse procedure per lattivazione e limpiego del volontariato. 3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il Piano regionale su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i contenuti di cui alla lettera e) del comma 2 alla cui approvazione provvede direttamente la Giunta regionale ai sensi della l.r. 18/2021. 4. Il Piano regionale aggiornato, con le modalit di cui al comma 3, con cadenza almeno triennale e pu essere sottoposto a modifiche o integrazioni ogniqualvolta si ravvisi la necessit di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongono un aggiornamento dei suoi contenuti. Il Piano regionale pu contenere, altres, lindividuazione delle modifiche concernenti adeguamenti tecnici di dettaglio, non incidenti sui principi fondamentali del Piano medesimo, che possono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale. 5. Il Piano regionale, ai fini meramente conoscitivi, oggetto di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nella sua unit e interezza. 6. La Giunta regionale approva gli atti applicativi e i protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui prevista lazione regionale, nonch i criteri di coordinamento e di gestione dei piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale, complementari o sinergiche rispetto a quelle previste dai piani statali di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale di cui al comma 1 dellarticolo 22 del Codice, ivi compresi i criteri di utilizzo delleventuale cofinanziamento regionale dei medesimi piani statali. Art. 15 (Piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale) 1. I piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale sono redatti sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4, nel rispetto dellarticolo 18 del Codice e in conformit alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri. 2. I piani di protezione civile di livello provinciale sono predisposti, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, in raccordo con la Prefettura, anche avvalendosi del contributo dei Tavoli di cui allarticolo 8, ove costituiti, e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. 3. I piani di protezione civile di ambito, predisposti nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 dellarticolo 6 in raccordo con la Prefettura, sono approvati dai Comuni dellambito, sulla base della convenzione dambito di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. 4. I piani di protezione civile comunali, predisposti dai Comuni, anche in forma associata, ai sensi del comma 2 dellarticolo 5, sono approvati, in attuazione dellarticolo 12 del Codice, con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione prevede, altres, le procedure per la revisione e laggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o del competente ufficio comunale. 5. I piani di protezione civile di cui a questo articolo si coordinano con i piani di protezione civile dei livelli territoriali superiori ai sensi di quanto previsto dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. I piani previsti da questo articolo sono aggiornati con cadenza almeno triennale. I piani possono essere aggiornati prima della scadenza a seguito di modifiche o integrazioni degli indirizzi regionali o anche al verificarsi di circostanze o eventi significativi, al fine di permettere la ricognizione delle situazioni di rischio residuale persistenti sul territorio, valutare i relativi scenari dinamici di rischio e apportare le eventuali modifiche alle procedure operative. CAPO IV Struttura regionale di protezione civile Art. 16 (Struttura organizzativa regionale di protezione civile) 1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile definita nel rispetto della l.r. 18/2021; della struttura medesima fanno parte anche: a) la Sala operativa unificata permanente di cui allarticolo 17; b) le Sale operative integrate di cui allarticolo 18; c) il Centro funzionale multirischi di cui allarticolo 19; d) il Centro assistenziale di pronto intervento di cui allarticolo 20. 2. Presso la struttura organizzativa regionale competente operano il Comitato operativo regionale e lUnit di crisi di cui allarticolo 21, nonch la Colonna mobile di cui allarticolo 22. 3. La Giunta regionale provvede alla definizione della struttura organizzativa di cui al comma 1 in modo che essa assicuri la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui al comma 3 dellarticolo 3 anche tramite lutilizzo, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione collettiva, di istituti collegati allorario di lavoro quali, in particolare, la turnazione e la reperibilit, e ne determina: a) la composizione e la gestione, anche tramite lassegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalit; b) le procedure e le modalit di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative semplificate e adeguate alla peculiarit dei territori; c) le procedure e le modalit di coordinamento con gli altri uffici regionali, i centri e le sale operative del Dipartimento della protezione civile, nonch con gli altri soggetti del Sistema Marche. 4. In caso o in vista dellattivazione delle procedure di allertamento di cui alla lettera a) del comma 4 dellarticolo 2 del Codice o in occasione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, ovvero nella loro imminenza, la struttura organizzativa regionale di cui al comma 1 assicura linformazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale al fine di garantire prontezza operativa e di risposta. Art. 17 (Sala operativa unificata permanente) 1. La Sala operativa unificata permanente, dora in avanti SOUP, istituita ai sensi della lettera d) del comma 1 dellarticolo 11 del Codice quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche. 2. La SOUP: a) cura lattivit di comunicazione e informazione preventiva e in emergenza; b) assicura il raccordo operativo tra i soggetti del Sistema Marche; c) assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, i Comuni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema Marche di cui ai commi 5 e 6 dellarticolo 2. 3. Alla SOUP sono assegnati spazi e strumentazioni appropriati nonch personale adeguato e dotato di specifiche professionalit, secondo quanto previsto dallarticolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dellarticolo 16, anche al fine di garantirne loperativit 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni lanno. 4. In attuazione del comma 3 dellarticolo 7 della legge 353/2000, la struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16 garantisce, attraverso la SOUP, il coordinamento delle attivit regionali di antincendio boschivo con quelle statali. 5. La Regione, in particolari circostanze, pu stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Capitanerie di Porto per coadiuvare la SOUP nello svolgimento delle attivit. Art. 18 (Sale operative integrate) 1. Le Sale operative integrate, dora in avanti SOI, costituiscono le articolazioni a livello provinciale della SOUP, con la quale mantengono un costante flusso e scambio informativo. 2. La Regione: a) assicura alle SOI lappropriata dotazione di spazi e di strumentazione, nonch lassegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalit, secondo quanto previsto dallarticolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dellarticolo 16; b) pu stipulare apposite convenzioni per lutilizzo di personale delle Province ai fini del funzionamento delle SOI. 3. Ai fini della gestione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, il Prefetto, nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi dellarticolo 9 del Codice, pu avvalersi della SOI, previa stipula di appositi protocolli di intesa con la Regione, assumendo la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della Giunta regionale. Art. 19 (Centro funzionale multirischi) 1. Il Centro funzionale multirischi, dora in avanti CFM, fa parte della rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e svolge, ai sensi dellarticolo 17 del Codice, le funzioni di centro di controllo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica e idrologica. In particolare, il CFM svolge le attivit di previsione dirette allidentificazione degli scenari di rischio probabili nei limiti delle conoscenze condivise dalla comunit scientifica e della strumentazione disponibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, concernenti in particolare lambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico. 2. Al fine di ottimizzare il funzionamento e lattivit del sistema di allerta, in relazione agli specifici ambiti di attivit del CFM, la Giunta regionale pu stipulare convenzioni con i centri di competenza di cui allarticolo 21 del Codice. ? Art. 20 (Centro assistenziale di pronto intervento) 1. Il Centro assistenziale di pronto intervento, dora in avanti CAPI, quale struttura logistica della struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, costituisce: a) luogo di organizzazione delle attivit e degli spostamenti della Colonna mobile regionale di cui allarticolo 22, per garantire, in caso di attivazione per eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, tempestivit ed efficacia di intervento; b) sede di ricovero di mezzi e attrezzature di protezione civile; c) plesso utilizzabile per lo svolgimento di attivit formative ed esercitazioni dedicate agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui allarticolo 24. Art. 21 (Comitato operativo regionale e Unit di crisi) 1. Il Comitato operativo regionale, dora in avanti COR, opera in occasione di eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalit di cui alla lettera a) del comma 4 dellarticolo 2 del Codice, quale centro di coordinamento regionale con funzioni di raccordo delle attivit di previsione, allertamento e gestione dellemergenza. 2. Sulla base delle indicazioni del Piano regionale, la Giunta regionale provvede alla costituzione del COR di cui fanno parte i rappresentanti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema Marche nonch, anche ai sensi dellarticolo 7, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, delle Prefetture, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dellarticolo 13 del Codice. Al fine di garantire la risposta pi adeguata ed efficace ai diversi eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, in relazione alla tipologia di rischi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, latto di costituzione del COR, secondo il Piano regionale, prevede la differenziazione della sua composizione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dellevento e della tipologia di rischio. Latto di costituzione del COR aggiornato a seguito di modifiche o integrazioni del Piano regionale. 3. Al verificarsi o nellimminenza degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3, che interessano il territorio regionale, comportanti lazione coordinata di pi soggetti del Sistema Marche, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, attiva il COR convocandolo nella composizione, anche differenziata, di cui al comma 2. 4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, al fine di ottimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del COR rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalit di protezione civile in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione. 5. In occasione di scenari di crisi particolarmente complessi lazione del COR pu essere integrata con quella dellUnit di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dellemergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche. La Giunta regionale disciplina i presupposti per lattivazione, la composizione e il funzionamento dellUnit di crisi. 6. La partecipazione al COR e allUnit di crisi non d luogo a compensi, indennit o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. Art. 22 (Colonna mobile regionale) 1. La Regione organizza e gestisce, in conformit alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 11 del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, dora in avanti Colonna mobile, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dellarticolo 3. 2. La Colonna mobile struttura operativa e modulare, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale. 3. Alla Colonna mobile possono essere chiamati a partecipare, in relazione alle caratteristiche e alla specificit degli eventi emergenziali, sotto la direzione della struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, i soggetti che costituiscono il Sistema Marche, tra i quali, in particolare, il volontariato organizzato di cui allarticolo 24. 4. La Giunta regionale, ai sensi della lettera e) del comma 2 dellarticolo 14, stabilisce: a) i criteri per la composizione, lorganizzazione e il funzionamento della Colonna mobile in conformit agli indirizzi nazionali; b) le modalit di partecipazione della Colonna mobile alle attivit di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui allarticolo 13 del Codice; c) le modalit per il potenziamento della Colonna mobile e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. CAPO V Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile Art. 23 (Partecipazione dei cittadini) 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attivit di protezione civile in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidariet sociale e favorisce, in stretto raccordo con i Comuni, iniziative finalizzate al coinvolgimento attivo della comunit allattivit di pianificazione di cui al Capo III e alle esercitazioni di cui allarticolo 12. 2. I cittadini, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, anche attraverso lattivit di sensibilizzazione e informazione di cui allarticolo 10, possono concorrere alle attivit di protezione civile: a) aderendo al volontariato organizzato operante nel settore; b) agendo, in forma occasionale e in situazioni di emergenza, a titolo personale e responsabilmente, per lesecuzione di primi interventi direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimit, in concorso o coordinandosi con lattivit delle organizzazioni di volontariato. 3. La Giunta regionale pu disciplinare con apposite linee guida forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attivit di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimit, ai sensi del comma 4 dellarticolo 31 del Codice. Art. 24 (Volontariato regionale organizzato di protezione civile) 1. Il volontariato regionale organizzato di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 23, quale struttura operativa ai sensi del comma 5 dellarticolo 2, unitamente allAssociazione della Croce Rossa Italiana Marche e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche, concorre, secondo le disposizioni del Codice e le direttive nazionali adottate in materia, alle attivit di protezione civile di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale e, in particolare: a) alla predisposizione e allattuazione dei piani di protezione civile di cui al Capo III, secondo forme e modalit concordate con lautorit competente; b) alladdestramento e alla formazione teorico-pratica, nonch alla diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, attraverso corsi di formazione, anche ai sensi di quanto previsto dallarticolo 9; c) al soccorso e allassistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 3 dellarticolo 3; d) alla raccolta dei dati destinati allaggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile. 2. La partecipazione degli aderenti al volontariato organizzato alle attivit di protezione civile di cui al comma 1 e, in particolare, a quelle di cui alle lettere b) e c), subordinata alla previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 3 dellarticolo 11. 3. Ai sensi dellarticolo 34 del Codice, istituito, presso la struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, lElenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Elenco regionale, che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attivit e agli eventi di protezione civile. 4. Sono soggetti allobbligo di iscrizione nellElenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dellarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dellarticolo 32 del Codice, che intendono partecipare alle attivit di protezione civile ai sensi del comma 1. 5. Ai volontari iscritti o aderenti a soggetti iscritti nellElenco regionale si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalit ivi previsti. Ove il coordinamento dellintervento dei soggetti iscritti nellElenco regionale sia effettuato dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, gli oneri relativi ai benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale. 6. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano regionale e delle direttive nazionali in materia, disciplina le modalit, i requisiti e le capacit tecnico-operative per liscrizione, la permanenza, la sospensione e la cancellazione dallElenco regionale. Art. 25 (Contributi regionali per il volontariato) 1. La Regione pu concedere al volontariato organizzato iscritto nellElenco regionale contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacit operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunit e, in particolare: a) allintegrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali pi elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gi acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature; b) allo svolgimento delle pratiche di addestramento dei volontari e di ogni altra attivit, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo e una maggiore efficacia dellattivit espletata; c) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire ladozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 3 dellarticolo 3. 2. La Giunta regionale approva i criteri e le modalit per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a questa finalit, nel rispetto del Piano regionale e tenuto conto dei criteri approvati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 2 dellarticolo 37 del Codice. 3. I contributi di cui a questo articolo sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 26 (Comitato regionale del volontariato di protezione civile) 1. istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Comitato del volontariato, che costituisce lo strumento rappresentativo e di raccordo tra il volontariato regionale organizzato di protezione civile e gli altri soggetti del Sistema Marche di cui allarticolo 2. 2. Al Comitato del volontariato sono attribuiti compiti: a) di rappresentanza del volontariato regionale organizzato di protezione civile presso le sedi istituzionali; b) consultivi, di approfondimento e di confronto su tematiche relative ad attivit di protezione civile svolte dal volontariato, con particolare riferimento alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile; c) di raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile con le componenti e le altre strutture del Sistema Marche nello svolgimento delle attivit di competenza. 3. Il Comitato del volontariato composto da rappresentanti del volontariato organizzato iscritto nellElenco regionale, resta in carica tre anni e svolge la sua attivit a titolo gratuito. 4. La Giunta regionale approva i criteri e le modalit per la costituzione e il funzionamento del Comitato del volontariato, nonch per lindividuazione del rappresentante regionale allinterno del Comitato nazionale di cui alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 42 del Codice. CAPO VI Gestione delle emergenze Art. 27 (Mobilitazione straordinaria regionale) 1. In attuazione del comma 4 dellarticolo 23 del Codice, in occasione o in vista degli eventi di cui alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 3, che per leccezionalit della situazione possono manifestarsi con intensit tale da compromettere la vita e lintegrit fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalit stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dellarticolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e il Prefetto territorialmente competente, pu disporre con proprio decreto la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche a supporto dei Comuni medesimi. 2. La mobilitazione straordinaria regionale ha la durata fissata dal Presidente della Giunta regionale nel limite massimo di quindici giorni e pu prevedere lattivazione, ove necessario, della Colonna mobile di cui allarticolo 22, del volontariato organizzato e delle altre strutture operative di cui al comma 5 dellarticolo 2. 3. Sulla base della dichiarazione di mobilitazione straordinaria, la struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16: a) attua il coordinamento degli interventi allo scopo di assicurare lassistenza e il soccorso alle popolazioni interessate, ferme restando le competenze del Prefetto e coordinandosi con lo stesso; b) cura la ricognizione delle attivit di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative attivate ai sensi del comma 2 nel periodo di vigenza della mobilitazione, secondo le procedure di rendicontazione di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalit per la rendicontazione delle attivit di natura straordinaria poste in essere nel periodo della mobilitazione dalle componenti e dalle strutture operative mobilitate, nonch per lassegnazione di eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria dei corrispondenti oneri sostenuti dalle medesime componenti e strutture operative nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 5. Il termine di cui al comma 2 pu essere prorogato una sola volta per quindici giorni. In ogni caso la mobilitazione straordinaria regionale ha termine laddove: a) il Presidente della Giunta regionale, sulla base dellevoluzione degli eventi e delle relative necessit, ne disponga con decreto la cessazione prima della scadenza; b) sia dichiarata lemergenza nel territorio regionale, ai sensi dellarticolo 28; c) sia deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui allarticolo 24 del Codice. Art. 28 (Emergenza nel territorio regionale) 1. Al verificarsi o nellimminenza degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, presentano i requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 dellarticolo 3, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalit stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dellarticolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, dichiara con decreto lemergenza nel territorio regionale, determinandone la durata e lestensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualit degli eventi medesimi. 2. A seguito della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Presidente della Giunta regionale: a) assicura il coordinamento degli interventi finalizzati a fronteggiare lemergenza, quali la messa in sicurezza dei territori e lassistenza alle popolazioni interessate; b) pu nominare uno o pi soggetti attuatori per specifiche aree di coordinamento e azione ovvero per la realizzazione di specifiche attivit o interventi; c) pu richiedere, ricorrendone i presupposti, lo stato demergenza di rilievo nazionale di cui al comma 1 dellarticolo 24 del Codice. 3. In conseguenza della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, e fatte salve le attribuzioni spettanti alle altre autorit di protezione civile, il Presidente della Giunta regionale pu adottare, ai sensi dellarticolo 25 del Codice, ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico e delle norme statali e dellUnione europea, per lattuazione del coordinamento degli interventi da effettuare durante lemergenza medesima. 4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale: a) provvede alla valutazione dellevento, sulla base di apposita ricognizione effettuata anche in forma speditiva dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, in relazione alla straordinariet dellevento medesimo, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate e da impiegare, allentit dei danni prodotti o che si stima possano prodursi; b) individua i Comuni interessati dalla situazione emergenziale; c) dispone leventuale assegnazione di finanziamenti al fine di fronteggiare lemergenza, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. 5. Le risorse di cui alla lettera c) del comma 4, sono destinate esclusivamente: a) alle attivit di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dallevento, di cui alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 25 del Codice, fermo restando la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di cui allarticolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dellarticolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e allarticolo 10 del Codice; b) agli interventi urgenti per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di cui alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 25 del Codice. 6. La Giunta regionale provvede alla definizione degli interventi finalizzati al superamento dellemergenza regionale e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e alleventuale assegnazione di finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 7. La durata dellemergenza nel territorio regionale non pu superare sei mesi. In ogni caso lemergenza nel territorio regionale termina: a) nel caso di revoca anticipata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale; b) nel caso in cui venga dichiarato, per i medesimi eventi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui allarticolo 24 del Codice. 8. Il Presidente della Giunta regionale, a fronte della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale o dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui allarticolo 24 del Codice, pu autorizzare lapertura di conti correnti di solidariet per la raccolta di fondi, tramite donazioni, finalizzati a supportare lazione regionale volta a fronteggiare lemergenza medesima. La Giunta regionale definisce i criteri per limpiego e lassegnazione dei fondi di cui al primo periodo e per la destinazione di eventuali beni pervenuti per donazione. 9. Al termine dellemergenza nel territorio regionale, la Giunta regionale, qualora necessario, dispone in ordine al completamento degli interventi previsti e alleventuale assegnazione di risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi. CAPO VII Disposizioni in materia di incendi boschivi Art. 29 (Attivit di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) 1. La Regione promuove e attua, sia direttamente sia in coordinamento con gli altri enti competenti, lattivit di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonch di formazione, informazione ed educazione ambientale, nel rispetto della legge 353/2000 e del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. 2. Al fine di rendere pi efficace e sinergica lattivit di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare: a) allapprovazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui allarticolo 30; b) al coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso la SOUP di cui allarticolo 17, ai sensi del comma 3 dellarticolo 7 della legge 353/2000; c) allaggiornamento delle informazioni oggetto di ricognizione ai fini delladozione annuale del Piano nazionale di coordinamento per laggiornamento tecnologico e laccrescimento della capacit operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui al comma 3 dellarticolo 1 del d.l. 120/2021; d) alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici per la lotta agli incendi boschivi, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alla dotazione di attrezzature e mezzi terrestri ed aerei per le operazioni di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi; f) allorganizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attivit di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche; g) alleventuale concessione di contributi a soggetti pubblici e privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi; h) alla definizione di specifiche intese e accordi con altre Regioni, finalizzati ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi da destinare alle attivit di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia nei periodi di maggior rischio. 3. La Giunta regionale, nel rispetto della direttiva adottata ai sensi dellarticolo 15 del Codice, provvede allistituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento, dora in avanti Registro DOS, e stabilisce criteri e modalit per liscrizione e la tenuta del Registro medesimo. Liscrizione nel Registro DOS obbligatoria al fine dellesercizio delle attivit operative. Il Registro DOS approvato dalla struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16, che ne cura laggiornamento, e viene riportato quale allegato al Piano di cui allarticolo 30. 4. I contributi a soggetti pubblici e privati di cui alla lettera g) del comma 2, sono concessi dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 30 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) 1. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano AIB, redatto in conformit a quanto previsto dalla legge 353/2000 e dal d.l. 120/2021 e nel rispetto delle linee guida e delle direttive statali, anche attraverso il coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche. 2. Il Piano AIB contiene, tra laltro: a) lindividuazione del periodo di massima pericolosit per il rischio di incendio boschivo, con lindicazione dei dati anemologici e dellesposizione ai venti; b) lindividuazione delle aree a rischio incendio boschivo, mediante la revisione della cartografia di riferimento con lindividuazione delle aree boscate e delle relative caratteristiche; c) lelenco delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente linnesco di incendio nei periodi e nelle aree come individuati dalle lettere a) e b), anche con riferimento a quanto previsto dallarticolo 19 della l.r. 6/ 2005; d) la previsione di attivit di ricerca; e) lindividuazione delle attivit di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attivit di antincendio boschivo; f) la descrizione dellorganizzazione del sistema regionale dellantincendio boschivo e lindividuazione, con riferimento alle diverse tipologie di scenari di evento boschivo, dei modelli dintervento e delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attivit di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane impiegati; g) il periodo di emissione del bollettino di suscettivit allinnesco da parte del CFM di cui allarticolo 19 e le modalit della sua pubblicazione; h) le indicazioni in ordine alleventuale utilizzo delle tecniche del fuoco prescritto e del controfuoco, attraverso soggetti abilitati e nellosservanza di quanto disposto dal comma 2 bis dellarticolo 4 della legge 353/2000; i) la ricognizione dei bacini idrici presenti nel territorio regionale utilizzabili per prelievi ai fini dellattivit di spegnimento degli incendi boschivi; l) le previsioni economico-finanziarie concernenti le attivit previste nel Piano medesimo. 3. Il Piano AIB contiene unapposita sezione dedicata alle aree protette regionali, definita dintesa con gli enti gestori, su loro proposta. 4. Il Piano AIB approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dellarticolo 19 della l.r. 6/2005. La revisione annuale del Piano AIB trasmessa al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dallapprovazione, in attuazione del comma 1 dellarticolo 4 del d.l. 120/2021. 5. Ai fini dellapprovazione e della revisione annuale del Piano AIB, le Unioni montane, i Comuni, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e le organizzazioni di volontariato di cui al comma 3 dellarticolo 24 possono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, osservazioni e suggerimenti tecnico-operativi in merito alle criticit emerse durante lanno precedente nellapplicazione del piano medesimo.? Art. 31 (Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco) 1. In attuazione dellarticolo 10 della legge 353/2000 i Comuni, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Marche, provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gi percorsi dal fuoco nellultimo quinquennio e a pubblicare gli elenchi definitivi e le relative planimetrie. 2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui allarticolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia del Comune, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del catasto e della relativa cartografia pu costituire motivo di esclusione dei Comuni inadempienti dalla partecipazione a bandi regionali e dallassegnazione di finanziamenti regionali o rilevare ai fini della valutazione delle relative domande di ammissione. CAPO VIII Patrocini, loghi e benemerenze Art. 32 (Patrocinio, loghi e segni distintivi) 1. La Regione pu concedere patrocini quale forma di adesione simbolica non onerosa e di apprezzamento a iniziative in tema di protezione civile di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalit. 2. La Giunta regionale individua: a) i criteri e le modalit per la concessione del patrocinio di cui al comma 1; b) il logo e i segni distintivi della struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16 e le relative modalit di utilizzo anche da parte degli altri soggetti del Sistema Marche, nonch le modalit di integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema nazionale di protezione civile, nel rispetto delle direttive nazionali in materia. Art. 33 (Benemerenze e Giornata regionale della protezione civile) 1. La Giunta regionale individua le benemerenze da riconoscere agli operatori di protezione civile che si sono distinti per particolari meriti e stabilisce i criteri e le modalit per la relativa attribuzione. 2. istituita la Giornata regionale della protezione civile, che si celebra nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile, il giorno 23 settembre. Qualora la data cada in una giornata infrasettimanale, la Giunta regionale pu stabilire che la ricorrenza si celebri nel fine settimana successivo. In tale giornata la Regione promuove lorganizzazione di una manifestazione da tenersi presso la propria sede o sul territorio marchigiano per celebrare limpegno del Sistema Marche, per promuovere la cultura di protezione civile e per attribuire le benemerenze di cui al comma 1. 3. istituito presso la struttura organizzativa regionale di cui allarticolo 16 lalbo donore del volontariato di protezione civile, al quale sono iscritti i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attivit di protezione civile e che non possono pi essere impiegati in attivit operative a causa di raggiunti limiti di et. 4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalit per liscrizione dei volontari allalbo donore di cui al comma 3. ? CAPO IX Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art. 34 (Disposizioni finanziarie) 1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali, tra cui, in particolare, le risorse previste dallarticolo 45 del Codice, ed europee, in quanto compatibili. 2. Per le finalit di questa legge istituito nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di Protezione civile), il Fondo regionale per la protezione civile. 3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2, con questa legge autorizzata, a carico della Missione 11, Programma 01, del bilancio vigente, la spesa massima complessiva di euro 19.579.805,31, come di seguito specificato: a) per lanno 2025 la spesa massima complessiva di euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2 (Spese in conto capitale); b) per lanno 2026 la spesa massima complessiva di euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2; c) per lanno 2027 la spesa massima complessiva di euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2. 4. La copertura della spesa autorizzata dal comma 3 garantita dalla riduzione delle risorse regionali gi iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.579.805,31, come di seguito specificato, che si rendono disponibili a seguito dellabrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile): a) per lanno 2025: euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2; b) per lanno 2026: euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 a carico del Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 a carico del Titolo 2; c) per lanno 2027: euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 a carico del Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 a carico del Titolo 2. 5. Per effetto del comma 4: a) lautorizzazione di spesa per la l.r. 32/2001 di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), ridotta per lanno 2025 di euro 3.452.898,55, per lanno 2026 di euro 8.923.458,50 e per lanno 2027 di euro 7.203.448,26; b) allAllegato a) alla Nota Integrativa al Bilancio 2025-2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024) alla Missione 11, Programma 01, sono apportate le seguenti variazioni: 1) per lanno 2025, lautorizzazione di spesa di euro 350.000,00 in corrispondenza della voce Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualit 2025 - LR 32/2001 ridotta di euro 166.264,83 ed inserita la voce Fondo regionale di protezione civile in conto capitale a mutuo Attrezzature n.a.c. Annualit 2025 per euro 166.264,83; 2) per lanno 2026: 2.1) lautorizzazione di spesa di euro 800.000,00 in corrispondenza della voce Fondo regionale per la protezione civile- spese in conto capitale - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualit 2026 azzerata ed inserita la voce Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo Reti MIR e SIRVTEL - Annualit 2026 per euro 800.000,00; 2.2) lautorizzazione di spesa di euro 500.000,00 in corrispondenza della voce Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualit 2026 azzerata ed inserita la voce Fondo regionale di protezione civile in conto capitale a mutuo Attrezzature n.a.c. Annualit 2026 per euro 500.000,00; 3) per lanno 2027, lautorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 in corrispondenza della voce Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualit 2027 azzerata ed inserita la voce Fondo regionale di protezione civile in conto capitale a mutuo Attrezzature n.a.c. Annualit 2027 per euro 1.000.000,00. 6. Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. 7. Le risorse derivanti dalle donazioni di cui al comma 8 dellarticolo 28 sono iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dellentrata del bilancio regionale e sono vincolate alle finalit indicate nel medesimo comma. Tali risorse, per il loro impiego, sono iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 8. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. Art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) 1. La Regione approva gli atti previsti per lattuazione di questa legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. 2. Ferma restando lefficacia dalla data di entrata in vigore di questa legge delle disposizioni direttamente applicabili della medesima, le disposizioni da essa abrogate e i relativi atti attuativi continuano ad applicarsi fino allapprovazione degli atti attuativi corrispondenti. 3. Fino allapprovazione dei piani di protezione civile di cui a questa legge trovano applicazione gli strumenti di pianificazione gi vigenti. 4. In sede di prima applicazione di questa legge, nelle more dellapprovazione degli atti di cui alla lettera i) del comma 1 dellarticolo 4, la mobilitazione straordinaria e lemergenza nel territorio regionale possono essere dichiarate ai sensi degli articoli 27 e 28, anche in assenza dei suddetti atti. 5. I comitati provinciali di protezione civile, di cui al comma 5 dellarticolo 12 della l.r. 32/2001, continuano a operare fino alla naturale scadenza sulla base delle disposizioni previgenti e, comunque, non oltre la costituzione dei Tavoli interistituzionali di cui allarticolo 8. 6. Con la deliberazione di cui al comma 6 dellarticolo 24, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalit per la trasmigrazione nellElenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 degli iscritti nellalbo di cui allarticolo 16 della l.r. 32/2001. 7. Nelle more dellistituzione del Registro regionale di cui al comma 3 dellarticolo 29 la Regione si avvale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le modalit previste dallarticolo 7. 8. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonch i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge. 9. Per quanto non disciplinato da questa legge, si rinvia alle disposizioni del Codice. Art. 36 (Abrogazioni) 1. abrogata la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). 2. Sono o restano abrogati: a) larticolo 22 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative); b) larticolo 1 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 (Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali); c) larticolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale); d) il comma 46 e la lettera i) del comma 69 dellarticolo 7 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province); e) il comma 1 dellarticolo 15 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato); f) larticolo 27 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011); g) la lettera ii) del comma 1 dellarticolo 6 del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dellarticolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7). Art. 37 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 29 maggio 2025 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 2 Il testo dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 2 (Attivit di protezione civile) - 1. Sono attivit di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. 2. La previsione consiste nellinsieme delle attivit, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette allidentificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 3. La prevenzione consiste nellinsieme delle attivit di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilit che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivit di previsione. 4. Sono attivit di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) lallertamento del Servizio nazionale, articolato in attivit di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dallarticolo 18; c) la formazione e lacquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; d) lapplicazione e laggiornamento della normativa tecnica di interesse; e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunit e ladozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) linformazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonch sulla pianificazione di protezione civile; g) la promozione e lorganizzazione di esercitazioni ed altre attivit addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunit, sul territorio nazionale al fine di promuovere lesercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile; h) le attivit di cui al presente comma svolte allestero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dellItalia allUnione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere lesercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; i) le attivit volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. 5. Sono attivit di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) la partecipazione allelaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivit delluomo e per la loro attuazione; b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dallattivit delluomo e alla relativa attuazione; c) lesecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalit di protezione civile di cui allarticolo 22. 6. La gestione dellemergenza consiste nellinsieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e lassistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivit di informazione alla popolazione. 7. Il superamento dellemergenza consiste nellattuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonch dei danni subiti dalle attivit economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e allavvio dellattuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. Note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7 - Il testo dei commi 1 e 2 dellarticolo 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorit di protezione civile che, secondo il principio di sussidiariet, differenziazione e adeguatezza, garantiscono lunitariet dellordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualit di autorit nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualit di autorit territoriali di protezione civile e in base alla potest legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualit di autorit territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonch soggetti concorrenti di cui allarticolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nellambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorit di cui al comma 1: a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nellesercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare lunitaria rappresentanza nazionale presso lUnione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonch le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; b) Le Regioni titolari della potest legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potest legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citt metropolitane e le province in qualit di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalit organizzative ivi disciplinate. Omissis - Il testo dellarticolo 6 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 6 (Attribuzioni delle autorit territoriali di protezione civile) - 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dellarticolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformit di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualit di autorit territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attivit da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorit territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dellattuazione e del coordinamento delle attivit di cui allarticolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attivit di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettivit delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui allarticolo 18; d) dellarticolazione delle strutture organizzative preposte allesercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dellattribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalit, anche con riferimento alle attivit di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonch allo svolgimento delle attivit dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalit di organizzazione dellazione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui allarticolo 7. - Il testo dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalit di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, lIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nellelenco nazionale del volontariato di protezione civile, lAssociazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dellambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivit culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivit di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamit naturali. 2. Concorrono, altres, alle attivit di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nellambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, societ e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalit di protezione civile. 2 bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui allarticolo 25, comma 7, nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attivit connesse con la valutazione dellimpatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivit culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui allarticolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti. 3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nellambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attivit previste dal presente decreto. Con le direttive di cui allarticolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalit e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attivit previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalit, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorit di protezione civile, in occasione di eventi di cui allarticolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare pu eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui allarticolo 25. - Il testo dellarticolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), il seguente: Art. 4 (Agenzia regionale sanitaria) - 1. LAgenzia regionale sanitaria (ARS) strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanit e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) assistenza sanitaria territoriale; b) assistenza ospedaliera; c) assistenza farmaceutica; d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro; e) integrazione socio sanitaria; f) (lettera abrogata dallart. 6, comma 12, lettera b), della l.r. 20 febbraio 2017, n. 5) g) sanit veterinaria. 1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, istituita presso lARS. 1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dellarticolo 14 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dellarticolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 Riordino del servizio sanitario regionale e 20 giugno 2003, n. 13 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) garantita dal personale proprio dellARS. 1 bis. LARS esercita, nellambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanit. 2. LARS soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile. 3. Lorganizzazione dellARS si articola in direzioni e settori. 3 bis. AllARS preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale. 3 ter. Lincarico di direttore pu essere conferito anche a soggetti esterni allamministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attivit in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facolt di recesso da parte dellamministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito lincarico. 3 quater. Nel caso in cui lincarico conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter. 4. La Giunta regionale: a) definisce gli obiettivi dellARS; b) istituisce le direzioni e i settori. 5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dellARS. 6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dellARS si applicano le disposizioni della l.r. n. 20/2001. 7. LARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 8. AllARS pu essere distaccato il personale del ruolo unico regionale. 9. La Giunta regionale pu autorizzare lutilizzo, da parte dellARS, del servizio sanit e delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanit e di politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per lespletamento dei propri compiti istituzionali. Lutilizzo deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore del dellARS, del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanit o di politiche sociali, previo parere del comitato di coordinamento di cui allarticolo 20 della l.r. 18/2021. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, lutilizzo pu essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dellente di appartenenza. A tale personale pu essere attribuita la responsabilit dei procedimenti amministrativi di competenza dellARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non pu essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. Lonere relativo resta a carico dellente di provenienza. 10. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4 sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale. 11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non pu essere in alcun modo ricoperto. 12. LARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nellambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, pu conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unit, incarichi a soggetti indicati dal comma 6 dellarticolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione. Note allart. 3, commi 2 e 3 - Per il testo dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. - Il testo dei commi 1 e 2 dellarticolo 16 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) - 1. Lazione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui allarticolo 24 pu essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorit di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui allarticolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attivit, lazione del Servizio nazionale suscettibile di esplicarsi, altres, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Omissis - Il testo dellarticolo 7 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile) - 1. Ai fini dello svolgimento delle attivit di cui allarticolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che per loro natura o estensione comportano lintervento coordinato di pi enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nellesercizio della rispettiva potest legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallattivit delluomo che in ragione della loro intensit o estensione debbono, con immediatezza dintervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dellarticolo 24. - Il testo dellarticolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui allarticolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane lintesa, delibera lo stato demergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone lestensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualit degli eventi e autorizza lemanazione delle ordinanze di protezione civile di cui allarticolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare allavvio delle attivit di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi pi urgenti di cui allarticolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nellambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44. 2. A seguito della valutazione delleffettivo impatto dellevento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o pi deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivit di cui allarticolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per lavvio degli interventi pi urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nellambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivit di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nellambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44. 3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non pu superare i 12 mesi, ed prorogabile per non pi di ulteriori 12 mesi. 4. Leventuale revoca anticipata dello stato demergenza di rilievo nazionale deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato demergenza medesimo. 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimit di cui allarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dellarticolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dellarticolo 110 del codice di procedura civile, nonch in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni gi emanate nella vigenza dellarticolo 5 bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gi facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dellarticolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dellarticolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dellarticolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche alladozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformit a quanto previsto dallarticolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile. 9. Le Regioni, nei limiti della propria potest legislativa, definiscono provvedimenti con finalit analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b). Note allart. 4, commi 1, 2 e 4 - Il testo dellarticolo 15 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative) - 1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, lindirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarit dei territori, per lesercizio della funzione e lo svolgimento delle attivit di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile pu promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale. 2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nellambito dei limiti e delle finalit eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, pu adottare indicazioni operative finalizzate allattuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate. 4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dellefficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalit per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alleventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche. 5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile. - Per il testo dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. - Il testo dellarticolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citt metropolitane e delle province in qualit di enti di area vasta nellambito del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellesercizio delle rispettive potest legislative ed amministrative, disciplinano lorganizzazione dei sistemi di protezione civile nellambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivit di protezione civile di cui allarticolo 2 e, in particolare: a) le modalit di predisposizione ed attuazione delle attivit volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto allarticolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonch delle attivit di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate alladozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalit di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dellarticolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonch per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; c) le modalit per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attivit di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale; d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni; e) lordinamento e lorganizzazione anche territoriale della propria struttura, nonch dei propri uffici al fine dellesercizio delle attivit di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalit di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere allapprontamento delle strutture e dei mezzi necessari per lespletamento delle relative attivit, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui allarticolo 7 ai sensi dellarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; f) le modalit per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attivit, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; g) le modalit di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui allarticolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui allarticolo 10, dellattuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone lintegrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui allarticolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui allarticolo 7; i) le modalit di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi allestero mediante lattivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dallarticolo 29; m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformit a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; n) le misure per lorganizzazione e lutilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonch delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) lattribuzione, con le modalit previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualit di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 1) allattuazione, in ambito provinciale, delle attivit di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con ladozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze, p) le modalit per favorire le attivit formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 2. Nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per lattuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere listituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dellemergenza. 3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dellarticolo 18, comma 4, favoriscono lindividuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire leffettivit delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuit sullintero territorio, in conformit a quanto previsto dallarticolo 3, comma 2, lettera b), nonch lorganizzazione di modalit di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui allarticolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa lorganizzazione dei presidi territoriali. 4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone laggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dellarticolo 15 in materia. - Il testo degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 9 (Funzioni del Prefetto nellambito del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui allarticolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalit di cui allarticolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui allarticolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dellinterno; b) assume, nellimmediatezza dellevento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando lattuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformit agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire limmediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione; c) promuove e coordina ladozione dei provvedimenti necessari per assicurare lintervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale; d) vigila sullattuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalit di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi dintesa con il Presidente della Giunta regionale; e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dellarticolo 13, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali. 2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dellarticolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui allarticolo 18, comma 4. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nellordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle dAosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nellambito del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilit nellimmediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. 2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nellambito delle attivit di cui allarticolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonch le attivit di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumit da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altres, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalit e i livelli di responsabilit previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attivit di cui allarticolo 2, comma 7. 4. Nella direttiva di cui allarticolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per lefficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo. - Il testo dellarticolo 17 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 17 (Sistemi di allertamento) - 1. Lallertamento del Servizio nazionale di protezione civile articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalit stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e lattivit utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali gi disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonch i Centri di competenza di cui allarticolo 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonch i Centri di competenza di cui allarticolo 21 2 bis. Lallertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui allarticolo 1, comma 1, lettera ee bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. 3. Le modalit di organizzazione e svolgimento dellattivit di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2 bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dellarticolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e lintegrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dellautonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: a) allomogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui allarticolo 18, e allinformazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuit nello svolgimento delle diverse fasi di attivit. 4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuit, dellefficiente supporto dellattivit delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per lesercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale duso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per lesercizio dellattivit radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui allarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delleconomia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalit di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile dintesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per lespletamento delle attivit di cui al presente comma. Dallapplicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per linstallazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti duso per lesercizio delle frequenze si applica quanto previsto dallarticolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. - Il testo dellarticolo 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 32 (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Il volontario di protezione civile colui che, per sua libera scelta, svolge lattivit di volontariato in favore della comunit e del bene comune, nellambito delle attivit di protezione civile di cui allarticolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit per acquisire, allinterno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunit beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la pi ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attivit di protezione civile di cui allarticolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini delladempimento dei doveri inderogabili di solidariet di cui allarticolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidariet e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. 3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono lattivit di protezione civile di cui allarticolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonch mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalit civiche, solidaristiche e di utilit sociale concorrenti allesercizio della funzione di protezione civile di cui allarticolo 1. 4. In conformit a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo. 5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivit di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalit e procedure per: a) garantire lintegrazione del volontariato nellorganizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, lattivazione e limpiego in forma coordinata; b) la partecipazione del volontariato allattivit di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivit di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui allarticolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacit operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunit. 6. Con direttive da adottarsi ai sensi dellarticolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui allarticolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarit dei territori, lunitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo. - Per il testo dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. - Per il testo dellarticolo 6 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. - Il testo dellarticolo 23 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. In occasione o in vista di eventi di cui allarticolo 7 che, per leccezionalit della situazione, possono manifestarsi con intensit tale da compromettere la vita, lintegrit fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui allarticolo 32, delle strutture operative nazionali di cui allarticolo 13, comma 1, nonch dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dellevoluzione dellevento e delle relative necessit, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dellarticolo 24. 2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dellintervento del Servizio nazionale a supporto delle autorit regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare lassistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dellintensit dellevento, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera e), nonch, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attivit di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dellarticolo 15. 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44. 4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalit in relazione ad eventi di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci. - Il testo del comma 1 dellarticolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui allarticolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane lintesa, delibera lo stato demergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone lestensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualit degli eventi e autorizza lemanazione delle ordinanze di protezione civile di cui allarticolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare allavvio delle attivit di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi pi urgenti di cui allarticolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nellambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44. Omissis Note allart. 5, commi 1, 2, 3 e 5 - Il testo dellarticolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nellambito del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivit di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonch in attuazione dellarticolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano lattuazione delle attivit di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui allarticolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui allarticolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuit: a) allattuazione, in ambito comunale delle attivit di prevenzione dei rischi , in particolare, per quanto attiene alle attivit di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui allarticolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; b) alladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dellemergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) allordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalit di organizzazione dellazione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere allapprontamento delle strutture e dei mezzi necessari per lespletamento delle relative attivit, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui allarticolo 7; d) alla disciplina della modalit di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui allarticolo 7, allattivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sullattuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) allimpiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dellarticolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. Lorganizzazione delle attivit di cui al comma 2 nel territorio comunale articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui allarticolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalit di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformit a quanto previsto dallarticolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalit da definire con direttive adottate ai sensi dellarticolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui allarticolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altres, meccanismi e procedure per la revisione periodica e laggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonch le modalit di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalit di protezione civile responsabile, altres: a) delladozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui allarticolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per lincolumit pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nellambito della pianificazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dellattivit di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dallattivit delluomo; c) del coordinamento delle attivit di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e d attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui allarticolo 7, comma 1, lettere b) o c). 6. Quando la calamit naturale o levento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nellambito della pianificazione di cui allarticolo 18, il Sindaco chiede lintervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altres lattivit di informazione alla popolazione. 7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui allarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione. - Il testo dellarticolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 18 (Pianificazione di protezione civile) - 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali lattivit di prevenzione non strutturale, basata sulle attivit di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui allarticolo 2, comma 2, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente lorganizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivit di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo leffettivit delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilit sociale e con disabilit, in relazione agli ambiti ottimali di cui allarticolo 11, comma 3, definiti su base provinciale; b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte allallertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e laggiornamento della pianificazione, per lorganizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; 2. E assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalit individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 4. Le modalit di organizzazione e svolgimento dellattivit di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dellarticolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e lintegrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dellautonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 4 bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalit di raccordo delle attivit connesse allassistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. Nota allart. 6, comma 1 Il testo del comma 3 dellarticolo 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) - Omissis 3. Larticolazione di base dellesercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale organizzata nellambito della pianificazione di cui allarticolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiariet, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dellarticolo 18, comma 4, e costituiti da uno o pi comuni, per assicurare leffettivo svolgimento delle attivit di cui allarticolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui allarticolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Note allart. 7, commi da 1 a 4 - Per il testo del comma 1 dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. - Per il testo della lettera l) del comma 1 dellarticolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Il testo dellarticolo 29 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 29 (Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile) - 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dellAgenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformit a quanto disposto dallarticolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso allestero disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui allarticolo 23 e la deliberazione di cui allarticolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento allestero e deliberazione dello stato di emergenza per intervento allestero. Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento allestero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui allarticolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Dintesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25. 2. Ai sensi dellarticolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile, istituito, nellambito del meccanismo unionale di protezione civile, dallarticolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui allarticolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, limpiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui allarticolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui allarticolo 24, comma 1, pu attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile pu stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui allarticolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati allarticolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione. 4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. - Per il testo del comma 4 dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. - Per il testo degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. Note allart. 8, commi 1, 3 e 7 - Per il testo del comma 1 dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. - Per il testo del comma 1 dellarticolo 9 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 39 (Strumenti per consentire leffettiva partecipazione dei volontari alle attivit di protezione civile) - 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nellElenco nazionale di cui allarticolo 34, impiegati in attivit di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui allarticolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorit amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante lautorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nellelenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nellanno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalit previste dallarticolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi allestero. 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessit singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per lutilizzo dei volontari nelle attivit di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nellanno. 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nellElenco nazionale di cui allarticolo 34 impegnati in attivit di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nellelenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefci di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nellanno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative. 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie alluopo disponibili, lequivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nellarticolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalit del credito dimposta ai sensi di quanto previsto dallarticolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nellElenco nazionale di cui allarticolo 34, impiegati nelle attivit previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata lanno precedente a quello in cui stata prestata lopera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma aggiornato, sulla base dellinflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonch dellarticolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivit, svolte allestero, purch preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile. Art. 40 (Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivit di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile) - 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivit e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonch, da parte del volontariato organizzato di cui allarticolo 32, per le spese sostenute in occasione di attivit e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilit di bilancio. In occasione della partecipazione ad attivit di lunga durata o a interventi allestero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dellautorit che ha autorizzato lattivit stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui allarticolo 25. 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivit e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5. 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dellintervento o dellattivit e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti lattinenza delle spese sostenute con lattivit svolta in occasione dellevento emergenziale. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che lintervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivit di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle pi urgenti esigenze. 5. Con direttiva da adottare ai sensi dellarticolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui allarticolo 42, sono definite le modalit e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino allentrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. Note allart. 10, comma 1 - Per il testo della lettera p) del comma 1 dellarticolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Il testo del comma 2 dellarticolo 31 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attivit di protezione civile) - Omissis 2. Le componenti del Servizio nazionale, nellambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sullorganizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui allarticolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorit di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione. Omissis Nota allart. 11, comma 2 Il testo della lettera f) del comma 1 dellarticolo 8 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nellambito delle attivit di cui allarticolo 2, hanno rilievo nazionale: omissis f) gli indirizzi generali per le attivit di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; omissis Note allart. 12, comma 2 - Per il testo della lettera g) del comma 4 dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. - Il testo della lettera h) del comma 1 dellarticolo 8 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nellambito delle attivit di cui allarticolo 2, hanno rilievo nazionale: omissis h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; omissis Nota allart. 13, commi 2 e 4 Per il testo dellarticolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 5, commi 1, 2, 3 e 5. Note allart. 14, commi 2 e 6 - Per il testo dellarticolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 5, commi 1, 2, 3 e 5. - Il testo del comma 1 dellarticolo 22 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalit di protezione civile) - 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di propriet pubblica, e non strutturale per finalit di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, pi in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 18 bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Omissis Note allart. 15, commi 1 e 4 - Per il testo dellarticolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 5, commi 1, 2, 3 e 5. - Il testo dellarticolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nellambito del Servizio nazionale della protezione civile) - 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivit di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonch in attuazione dellarticolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano lattuazione delle attivit di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui allarticolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui allarticolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuit: a) allattuazione, in ambito comunale delle attivit di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attivit di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui allarticolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali; b) alladozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dellemergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) allordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalit di organizzazione dellazione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere allapprontamento delle strutture e dei mezzi necessari per lespletamento delle relative attivit, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui allarticolo 7; d) alla disciplina della modalit di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui allarticolo 7, allattivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale; g) alla vigilanza sullattuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) allimpiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dellarticolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 3. Lorganizzazione delle attivit di cui al comma 2 nel territorio comunale articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui allarticolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalit di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformit a quanto previsto dallarticolo 3, comma 2, lettere b) e c). 4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalit da definire con direttive adottate ai sensi dellarticolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui allarticolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altres, meccanismi e procedure per la revisione periodica e laggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonch le modalit di diffusione ai cittadini. 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalit di protezione civile responsabile, altres: a) delladozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui allarticolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per lincolumit pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nellambito della pianificazione di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b); b) dello svolgimento, a cura del Comune, dellattivit di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dallattivit delluomo; c) del coordinamento delle attivit di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e d attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui allarticolo 7, comma 1, lettere b) o c). 6. Quando la calamit naturale o levento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nellambito della pianificazione di cui allarticolo 18, il Sindaco chiede lintervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altres lattivit di informazione alla popolazione. 7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui allarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione. Nota allart. 16, comma 4 Per il testo del comma 4 dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. Note allart. 17, commi 1, 3 e 4 - Per il testo del comma 1 dellarticolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Il testo dellarticolo 46 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attivit di protezione civile) - 1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo allesercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. - Il testo del comma 3 dellarticolo 7 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), il seguente: Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi) - Omissis 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativit di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto allattivit delle squadre a terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneit fisica qualora impiegato nelle attivit di spegnimento del fuoco; c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessit, richiedendoli allAutorit competente che ne potr disporre lutilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. Omissis Note allart. 18, commi 2 e 3 - Per il testo dellarticolo 46 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 17, commi 1, 3 e 4. - Per il testo dellarticolo 9 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. Note allart. 19, commi 1 e 2 - Per il testo dellarticolo 17 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Il testo dellarticolo 21 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 21 (Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca) - 1. Nellambito della comunit scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui allarticolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivit di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attivit di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza. 2. Con le medesime modalit possono essere, altres, individuati ulteriori Centri di competenza nellambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivit di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attivit di protezione civile. 3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza. 4. Il Dipartimento della protezione civile coordina lattivit per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio. 5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nellambito dei rischi di cui allarticolo 16, nonch con la Commissione dellUnione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia. Note allart. 21, commi 1, 2 e 6 - Per il testo della lettera a) del comma 4 dellarticolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota allart. 1, comma 2. - Per il testo del comma 1 dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. - Per il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 8, commi 1, 3 e 7. Note allart. 22, commi 1 e 4 - Per il testo della lettera h) del comma 1 dellarticolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Per il testo dellarticolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 2, commi 2, 3 ,4, 5, 7. Nota allart. 23, comma 3 Il testo del comma 4 dellarticolo 31 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 31 (Partecipazione dei cittadini alle attivit di protezione civile) - Omissis 4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attivit di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimit. Note allart. 24, commi 3, 4 e 5 - Il testo dellarticolo 34 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 34 (Elenco nazionale del volontariato di protezione civile) - 1. LElenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attivit di cui allarticolo 2, garantendone lindirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarit dei territori, grazie a specifiche modalit di registrazione. 2. I soggetti di cui allarticolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attivit di cui allarticolo 2, sul territorio nazionale o allestero, nonch svolgere attivit formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nellelenco nazionale del volontariato di protezione civile. 3. LElenco nazionale del volontariato di protezione civile costituito dallinsieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dellelenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. 4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dellarticolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per liscrizione allElenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarit territoriali, con particolare riguardo allindividuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacit tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dellarticolo 33, nonch per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalit per richiedere liscrizione dei propri elenchi territoriali. 5. Fino allentrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nellElenco nazionale come disciplinato dallarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante Indirizzi operativi per assicurare lunitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato allattivit di protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. 6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altres, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nellElenco di cui al comma 3, volti a facilitare lindividuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sullintero territorio nazionale. - Per il testo del comma 3 dellarticolo 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Per il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 8, commi 1, 3 e 7. Nota allart. 25, comma 2 Il testo del comma 2 dellarticolo 37 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 37 (Contributi finalizzati al potenziamento della capacit operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonch allo sviluppo della resilienza delle comunit) - Omissis 2. Le modalit per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validit triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui allarticolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validit dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e allistruttoria, alla concessione e allerogazione dei contributi si provvede nellesercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Omissis Nota allart 26, comma 4 Il testo della lettera b) del comma 2 dellarticolo 42 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) - Omissis 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivit a titolo gratuito, composto da due commissioni: omissis b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui allarticolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate. Omissis Note allart. 27, commi 1 e 5 - Per il testo del comma 4 dellarticolo 23 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. - Per il testo dellarticolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 3, commi 2 e 3. Note allart. 28, commi 2, 3, 5, 7 e 8 - Per il testo dellarticolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 3, commi 2 e 3. - Il testo dellarticolo 25 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) - 1. Per il coordinamento dellattuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalit indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico e delle norme dellUnione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita lintesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere lindicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) allorganizzazione ed alleffettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dallevento; b) al ripristino della funzionalit dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivit di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuit amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) allattivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivit economiche e produttive direttamente interessate dallevento, per fronteggiare le pi urgenti necessit; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso allevento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumit, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonch dei danni subiti dalle attivit economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) allattuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localit del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui allarticolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimit di cui allarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dallarticolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero delleconomia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lattuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivit in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare lattuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dellincarico, i tempi e le modalit del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dellincarico. 8. Per lesercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica larticolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso commisurato proporzionalmente alla durata dellincarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonch avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dellarticolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dellattuazione, anche sotto laspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonch dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma tenuto ad assicurare la continuit dellazione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellesercizio della propria potest legislativa, definiscono provvedimenti con finalit analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalit indicati nei provvedimenti di cui allarticolo 24, comma 7. - Il testo dellarticolo 24 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dellarticolo 11 della l. 29 luglio 2003, n. 229), il seguente: Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico) - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare lincolumit delle persone e lintegrit dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensit degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dellimmediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalit tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivit congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: a) lopera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando lattribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamit in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dellarticolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, lopera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con lutilizzo di mezzi aerei; c) lopera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dallimpiego dellenergia nucleare e dalluso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con limpiego della rete nazionale di rilevamento della radioattivit del territorio. 3. Il Corpo nazionale assicura, altres, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. 4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessit. 5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attivit esercitative in contesti internazionali. 6. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 11, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 7. Il Corpo nazionale pu collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dellarticolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per limpiego delle risorse umane e lutilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie. 8. Il Corpo nazionale, nellambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con luso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; b) concorre alla preparazione di unit antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede allapprontamento dei servizi relativi alladdestramento e allimpiego delle unit preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa lattivit esercitativa, in caso di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui allarticolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dellincolumit delle persone e dellintegrit dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonch le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficolt operativa e di pericolo per lincolumit delle persone, pu realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivit sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dellUnione europea, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito lEnte nazionale per laviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalit di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale. 13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonch di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivit e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea allassolvimento dei compiti di istituto. 14. Le amministrazioni comunali provvedono, nellambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali. - Per il testo dellarticolo 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. Note allart. 29, commi 2 e 3 - Per il testo del comma 3 dellarticolo 7 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), vedi nelle note allart. 17, commi 1, 3 e 4. - Il testo del comma 3 dellarticolo 1 del d.l. 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il seguente: Art. 1 (Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, laggiornamento tecnologico e laccrescimento della capacit operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonch per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio) - Omissis 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze, per linnovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delluniversit e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvato il Piano nazionale di coordinamento per laggiornamento tecnologico e laccrescimento della capacit operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano nazionale si provvede nellambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validit triennale e pu essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dallarticolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonch dei connessi adempimenti dei Comuni. Nellambito delle risorse stanziate il Piano nazionale pu prevedere altres la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dellarticolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi. Omissis - Per il testo dellarticolo 15 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note allart. 4, commi 1, 2 e 4. Note allart. 30, commi 2 e 4 - Il testo dellarticolo 19 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), il seguente: Art. 19 (Prescrizioni e divieti) - 1. Ai fini di quanto stabilito dallarticolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo. 2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui allarticolo 3 della legge n. 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, vietata laccensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione: a) dellaccensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro; b) dellaccensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti; c) dellattivit di carbonizzazione secondo le modalit fissate dalla Giunta regionale. 3. consentita laccensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi. 4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinch le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuit con altro materiale infiammabile e loperatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. 5. Laccensione del fuoco sempre consentita nellambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. 6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi stabilita in metri 100; oltre questa distanza consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purch detto materiale sia raccolto in cumuli e loperatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura labbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attivit e le modalit di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dellarticolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dellarticolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e lefficientamento energetico delledilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonch per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6 bis. (Comma abrogato dallart. 35, comma 1, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3) 7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo sempre vietato: a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico; b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere; c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi dacqua; d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra levento e tre annualit successive a quella in cui esso avvenuto. 8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui allarticolo 3 della legge n. 353/2000. - Il testo del comma 2 bis dellarticolo 4 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), il seguente: Art. 4 (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi) - Omissis 2 bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonch quelli di cui allarticolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai sensi dellarticolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso limpiego di personale appositamente addestrato alluso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede allistruttoria del Piano nazionale di coordinamento per laggiornamento tecnologico e laccrescimento della capacit operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente gi definite in materia dai piani regionali di cui allarticolo 3. Al fine di stabilire la priorit di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree pi esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono allattuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Omissis - Il testo del comma 1 dellarticolo 4 del d.l. 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il seguente: Art. 4 (Misure per il rafforzamento delle attivit di previsione e prevenzione degli incendi boschivi) - 1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dallarticolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui allarticolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante ai fini del pi efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ferma restando la competenza delle regioni per lapprovazione dei piani come previsto dallarticolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dellaccordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e allimpiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato. Omissis Nota allart. 31, commi 1 e 2 Il testo dellarticolo 10 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), il seguente: Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) - 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente allincendio per almeno quindici anni. E comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumit e dellambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullit dellatto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonch di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivit produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente lincendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivit di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dellambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altres vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed , altres, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dellAgenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili. 1 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423 bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva allautorit giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dellarticolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gi percorsi dal fuoco nellultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nellambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacit tecniche. Lelenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni allalbo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui allarticolo 423 bis, primo comma, del codice penale. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonch di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivit produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica larticolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dellopera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dellarticolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente linnesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altres obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), linottemperanza ai quali pu determinare, anche solo potenzialmente, linnesco di incendio. 6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte allarticolo 7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attivit turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, disposta la revoca della licenza, dellautorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente lesercizio dellattivit. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni dellarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono lammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo. Nota allart. 34, comma 1 Il testo dellarticolo 45 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), il seguente: Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile) - 1. Il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b). 2.Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dintesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalit di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonch le relative attivit di monitoraggio. Note allart. 35, commi 5 e 6 - Il testo del comma 5 dellarticolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), il seguente: Art. 12 (Funzioni delle Province) - Omissis 5. In ogni capoluogo di provincia costituito il Comitato provinciale di protezione civile 20, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale assicurata la presenza di: a) un rappresentante del Prefetto; b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile; c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dallANCI; d) un rappresentante delle Comunit montane, nominato dallUNCEM; e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale; h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale. Omissis - Il testo dellarticolo 16 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), il seguente: Art. 16 (Volontariato) - 1. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attivit di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, e formula altres indirizzi in ordine allutilizzo del volontariato di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale. 2. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attivit di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. 3. Per le finalit di cui ai commi 1 e 2 istituito, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivit di protezione civile), lalbo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche. 3 bis. Allalbo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile. 3 ter. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3-bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile. 3 quater. Liscrizione allalbo di cui al comma 3, viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dallorganizzazione. 3 quinquies. La Giunta regionale definisce le modalit ed i criteri per la tenuta dellalbo, nonch i requisiti per liscrizione allalbo medesimo. Note allart. 36, comma 2 - Il testo vigente dellarticolo 7 della l.r. 3 aprile 2015, n.13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 7 (Modifiche e abrogazioni) - 1. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: , anche sulla base delle proposte degli enti delegati, sono soppresse. 2. Al comma 5 dellarticolo 8 della l.r. n. 16/1990 le parole: ed trasmesso alla giunta regionale sono soppresse. 3. Alla lettera a) del comma 7 dellarticolo 8 della l.r. n. 16/1990 la parola: provinciale sostituita dalla parola: regionale. 4. Al comma 8 dellarticolo 8 della l.r. n. 16/1990 le parole: regolamento dellente delegato. Il regolamento sono sostituite dalle parole: deliberazione della giunta regionale. La deliberazione. 5. Al comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attivit di educazione permanente), le parole: Le Province autorizzano e finanziano annualmente sono sostituite dalle parole: La Regione pu finanziare. 6. Al comma 1 bis dellarticolo 2 della l.r. n. 21/1992 le parole: La Regione emana i criteri relativi allautorizzazione e sono sostituite dalle parole: La Giunta regionale delibera i criteri e le modalit relativi. 7. Il comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria), sostituito dal seguente: 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per lapprovazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale articolata in ambiti provinciali ai sensi dellarticolo 5 ed adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.. 8. Alla lettera f) del comma 2 dellarticolo 4 della l.r. n. 7/1995 le parole: da parte delle Province sono soppresse. 9. La rubrica dellarticolo 5 della l.r. n. 7/1995 sostituita dalla seguente: (Ambiti provinciali). 10. Allalinea del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. n. 7/1995, le parole I piani faunistico-venatori provinciali sono sostituite dalle seguenti: Gli ambiti provinciali che compongono il piano fauni-stico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale. 11. Al comma 2 dellarticolo 5 della l.r. n. 7/1995 la parola: provinciale sostituita con la parola: regionale. 12. Larticolo 7 della l.r. n. 7/1995 sostituito dal seguente: Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale) 1. istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui allarticolo 5. 2. La Commissione presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed composta da: a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dellarticolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; b) un rappresentante dellente nazionale per la cinofilia italiana; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante per ciascuna delle comunit montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale. 4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalit di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.. 13. Alla lettera d) del comma 1 dellarticolo 7 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: dalle Province, sono soppresse. 14. Al comma 4 dellarticolo 9 della l.r. n. 7/1995 le parole: dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, sono sostituite dalle parole: del piano faunistico-venatorio regionale. 15. Al comma 2 dellarticolo 10 bis della l.r. n. 7/1995 la parola Provincia sostituita dalla parola: Regione. 16. Al comma 1 dellarticolo 11 della l.r. n. 7/1995 le parole: delle amministrazioni provinciali, sono soppresse. 17. La lettera b) del comma 2 dellarticolo 12 della l.r. n. 7/1995 sostituita dalla seguente: b) pubblicazione per estratto nel BUR; 18. Al comma 3 dellarticolo 15 della l.r. n. 7/1995 le parole: della Provincia e e le parole: sia della Provincia che sono soppresse. 19. Al comma 3 dellarticolo 16 della l.r. n. 7/1995 le parole: Provincia di residenza sono sostituite dalla parola: Regione. 20. Al comma 01 dellarticolo 17 della l.r. n. 7/1995 le parole: e delle Province sono soppresse. 21. Al comma 2 dellarticolo 18 della l.r. n. 7/1995 le parole: Il presidente della provincia sono sostituite dalle parole: La Giunta regionale. 22. Al comma 5 dellarticolo 19 della l.r. n. 7/1995 la parola: provinciale soppressa. 23. Al comma 8 dellarticolo 19 della l.r. n. 7/1995 le parole: e li comunica alla Regione sono soppresse. 24. Al comma 9 dellarticolo 19 della l.r. n. 7/1995 le parole: alla Provincia e e le parole: provinciale o sono soppresse. 25. Al comma 6 dellarticolo 21 della l.r. n. 7/1995 le parole: e alla provincia, sono soppresse. 26. Al comma 2 dellarticolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: sentiti lIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata sono sostituite dalle parole: sentito lIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 27. Al comma 3 dellarticolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: le province sono sostituite dalle parole: gli ATC. 28. Al comma 5 dellarticolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: le province sono sostituite dalle parole: gli ATC e sono aggiunte in fine le seguenti parole: , secondo criteri e modalit stabiliti dalla Giunta regionale. 29. Al comma 4 dellarticolo 27 della l.r. n. 7/1995 le parole: provincia di residenza sono sostituite dalla parola: Regione. 30. Al comma 1 dellarticolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: delle Province sono soppresse. 31. Alla lettera e) del comma 3 dellarticolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: e delle Province sono soppresse. 32. Al comma 6 dellarticolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione sono sostituite dalle parole: dalla Giunta regionale. 33. Al comma 8 ter dellarticolo 29 della l.r. n. 7/1995 la parola: Provincia sostituita dalla parola: Regione. 34. Alla lettera o) del comma 1 dellarticolo 39 della l.r. n. 7/1995 le parole: alla provincia competente sono sostituite dalle parole: alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia. 35. La lettera a) del comma 3 dellarticolo 41 della l.r. n. 7/1995 sostituita dalla seguente: a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui allarticolo 29;. 36. Alla lettera d) del comma 3 dellarticolo 41 della l.r. n. 7/1995 le parole 50 per cento alle Province e sono sostituite dalle parole: 45 per cento. 37. Il comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attivit formative cofinanziate dallUnione Europea), sostituito dal seguente: 1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attivit formative.. 38. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: , alle Comunit montane e alle Province sono sostituite dalle parole: e alle Unioni montane. 39. Alla lettera e) del comma 1 dellarticolo 6 della l.r. n. 45/1998 le parole: tra le Province sono soppresse. 40. Al comma 1 dellarticolo 20 della l.r. n. 45/1998 le parole: , le Province ed i Comuni sono sostituite dalle parole: e gli enti locali. 41. Alla lettera c) del comma 3 dellarticolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: dal Presidente della Provincia sono sostituite dalle parole: dalla Giunta regionale. 42. Ai commi 1 e 3 dellarticolo 22 della l.r. n. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: , le Province e le parole: , delle Province. 43. Al comma 1 dellarticolo 27 della l.r. n. 45/1998 le parole: le Province, i Comuni e le Comunit montane sono sostituite dalle parole: gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione. 44. Al comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: il Comitato istituzionale composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo sono sostituite dalle parole: la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale. 45. Al comma 2 dellarticolo 9 della l.r. n. 13/1999 le parole: e le Province sono soppresse. 46. (Comma abrogato) 47. Larticolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per lincremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), sostituito dal seguente: Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale) 1. istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque. 2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui allarticolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonch le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo. 3. La composizione e le modalit di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.. 48. Al comma 1 dellarticolo 7 della l.r. n. 11/2003 le parole: , sentite le Province, sono soppresse. 49. Al comma 2 dellarticolo 12 della l.r. n. 11/2003 le parole: allazienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia sono sostituite dalle parole: alla struttura competente dellAzienda sanitaria unica regionale (ASUR). 50. Al comma 3 dellarticolo 12 della l.r. n. 11/2003 le parole: la Provincia, su proposta dellazienda unit sanitaria locale competente per territorio, sono sostituite dalle parole: lASUR. 51. Al comma 1 dellarticolo 24 della l.r. n. 11/2003 le parole: le Province e sono soppresse ed soppresso altres il secondo periodo. 52. Alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: alla Provincia competente per territorio sono sostituite dalle parole: alla Regione. 53. Al comma 1 dellarticolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: le Province approvano sono sostituite dalle parole: la Giunta regionale approva. 54. Al comma 4 dellarticolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: alla Provincia e sono soppresse. 55. Al comma 5 dellarticolo 14 della l.r. n. 9/2006 le parole: e alla Provincia sono soppresse. 56. Al comma 4 dellarticolo 53 della l.r. n. 9/2006 le parole: , le Province sono soppresse. 57. Al comma 2 dellarticolo 54 della l.r. n. 9/2006 le parole: e alle Province sono soppresse. 58. Al comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dellarticolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria), le parole: sentite le Province, sono sostituite dalla parola: sentito. 59. Al comma 1 dellarticolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: alle Province sono sostituite dalle parole: alla Regione. 60. Alla lettera b) del comma 2 dellarticolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attivit culturali), le parole: , previa verifica di conformit da parte della Regione sono soppresse. 61. Alla lettera c) del comma 3 dellarticolo 5 della l.r. n. 4/2010 le parole: alla Provincia sono sostituite dalle parole: alla Regione. 62. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 17 della l.r. n. 4/2010 le parole: in collegamento con le Province, sono soppresse. 63. Al comma 2 bis dellarticolo 23 della l.r. n. 4/2010 le parole: e dalle Province sono soppresse. 64. (Comma abrogato dallart. 35, comma 2, lettera l), della l.r. 30 novembre 2023, n. 19) 65. Al comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi dacqua), le parole: , in qualit di Autorit idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), sono soppresse. 66. Ai commi 6 e 7 dellarticolo 2 della l.r. n. 31/2012, le parole: in qualit di Autorit idraulica sono soppresse. 67. Al comma 2 dellarticolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: competente per territorio congiuntamente alla Regione sono soppresse. 68. Al comma 1 dellarticolo 8 della l.r. n. 6/2013 le parole: , le Province sono soppresse. 69. Sono abrogati: a) larticolo 6; larticolo 7, comma 1, lettera h); larticolo 8, commi 9 e 10, della L.R. n. 16/1990; b) larticolo 2, commi 3 e 6; larticolo 3, commi 3, 5 e 6; larticolo 6; larticolo 7 bis, comma 4, lettera b); larticolo 11, comma 2, lettera b); larticolo 18, comma 2, lettera a); larticolo 37, comma 2, lettera a); larticolo 41, comma 3, lettera b); larticolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. n. 7/1995; c) larticolo 1, comma 2; larticolo 2; larticolo 3; larticolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; larticolo 5; larticolo 6; larticolo 7; larticolo 8; larticolo 9; larticolo 10 della l.r. n. 2/1996; d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio); e) larticolo 8, comma 3; larticolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); larticolo 15, comma 2; larticolo 20 bis della l.r. n. 45/1998; f) gli articoli 72 e 73 della l.r. n. 10/1999; g) larticolo 6, comma 2, lettera d); larticolo 16, comma 2; larticolo 20 della l.r. n. 13/1999; h) larticolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato); i) (lettera abrogata) l) larticolo 7, comma 3; larticolo 8; larticolo 23, comma 2; larticolo 31 della l.r. n. 11/2003; m) larticolo 7, comma 3, della l.r. n. 36/2005; n) larticolo 4; larticolo 6, comma 2, lettera d); larticolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); larticolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo); o) larticolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); larticolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. n. 4/2010; p) larticolo 3, comma 1; larticolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero); q) larticolo 6, comma 3 bis, della l.r. n. 6/2013. 70. Sono abrogate altres le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge. - Il testo vigente dellarticolo 15 della l.r. 30 maggio 2012, n.15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 15 (Modifiche e abrogazioni) - 1. (Comma abrogato) 2. Sono abrogati: a) le leggi regionali 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), e 30 giugno 1998, n. 20 (Modifica articolo 10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto Disciplina del volontariato); b) larticolo 57 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001). - Il testo vigente dellarticolo 6 del r.r. 4 dicembre 2004, n.11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dellarticolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 6 (Abrogazioni e modifiche) - 1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della L.R. n. 7/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) larticolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali); b) larticolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dellimposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile); c) larticolo 11 della l.r. 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche); d) larticolo 10 della l.r. 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente Incentivazione dellassociazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione); e) larticolo 11 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674); f) larticolo 37 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per lesercizio delle funzioni in materia di igiene, sanit pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dellarticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); g) gli articoli 3 e 4, primo e quinto comma, della l.r. 26 ottobre 1983, n. 34 (Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame); h) larticolo 5 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero); i) larticolo 2 della l.r. 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per lincremento, la tutela e il miglioramento dellapicoltura); j) gli articoli 2 e 3 della l.r. 7 giugno 1988, n. 20 (Iniziative rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia linsediamento dei Piceni nelle Marche); k) (lettera abrogata dallart. 30, comma 17, lettera l), della l.r. 1 dicembre 2014, n. 32) l) larticolo 5 della l.r. 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione e trasporti e dei veicoli eccezionali per lesercizio delle funzioni attribuite alla Regione dallarticolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle Province); m) larticolo 24 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale); n) larticolo 6 della l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 (Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dellattivit amministrativa regionale); o) (lettera abrogata dallart. 35, comma 2, lettera cc), della l.r. 30 novembre 2023, n. 19) p) larticolo 5 della l.r. 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione dellimmagine Marche e qualificazione dellattivit turistico-culturale); q) larticolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 45 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali); r) larticolo 8 della l.r. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e lammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici); s) larticolo 4 della l.r. 28 aprile 1994, n. 16 (Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale); t) larticolo 8 della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivit sportive); u) larticolo 12 della l.r. 13 aprile 1995, n. 51 (Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agro-alimentare e dellassociazionismo del settore); v) larticolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche); w) larticolo 3 della l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi); x) larticolo 3 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale); y) larticolo 3 della l.r. 2 settembre 1996, n. 40 (Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione); z) il capo III della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dellAgenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dellEnte di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA)); aa) larticolo 10 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attivit di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo); bb) larticolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dellagricoltura biologica); cc) larticolo 18 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dellesercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale); dd) larticolo 7 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per limpiego e politiche attive del lavoro); ee) larticolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche); ff) larticolo 38 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio); gg) larticolo 2 della l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, lacquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico); hh) larticolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); ii) (lettera abrogata) jj) larticolo 9 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione). 2. Al comma 1 dellarticolo 2 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province di funzioni amministrative relative alle attivit formative cofinanziate dallUnione Europea) sono soppresse le parole: sentito il Comitato di concertazione di cui alla Delib.G.R. 5 maggio 1993, n. 1891. 3. Al comma 1 dellarticolo 3 della l.r. 30 luglio 1997, n. 46 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000) sono soppresse le parole: che si avvale del Comitato regionale, istituito con il protocollo dintesa tra Regione Marche e Regione Ecclesiastica Marchigiana, siglato il 4 giugno 1996. 4. Il comma 2 dellarticolo 14 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale) sostituito dal seguente: 2. Il comitato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed composto: a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede; b) da tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dellANCI, dellUPI e dellUNCEM; c) da tre esperti di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due da quelle maggiormente rappresentative dei vigili urbani aventi sede nella Regione.. 5. Il comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria) sostituito dal seguente: 2. Per la gestione delle zone istituito un comitato di gestione composto da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza; b) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali; c) cinque rappresentanti delle associazioni venatarie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione; d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante regionale dellente nazionale cinofilia italiana; f) un rappresentante indicato dalluniversit ricadente nella provincia o comunque nella Regione; g) il direttore dellIstituto nazionale per la fauna selvatica o suo delegato.. 6. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennit spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nellambito dellAmministrazione regionale) sono soppresse le seguenti voci: Comitato regionale per la protezione civile, Commissione regionale per il commercio, Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del latte di provenienza bovina, Comitato regionale delle unioni dei produttori agricoli, Comitato tecnico sanitario regionale, Commissione tecnico-consultiva in ordine alla disciplina della produzione delle piante allogame, Comitato tecnico regionale della pesca, Commissione apistica regionale, Consulta regionale sullassistenza, Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza, Comitato tecnico per le attivit di aggiornamento e riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale, Comitato regionale per il territorio, Commissione per la trasparenza dellattivit amministrativa della Regione, Comitato tecnico-scientifico (Immagine Marche), Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali. 7. Si intendono, altres, abrogati i riferimenti contenuti nelle leggi regionali agli organismi collegiali regionali soppressi ai sensi del presente regolamento.. _______________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale del 21 giugno 2024, n. 273; Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 marzo 2025; Parere della I Commissione assembleare permanente; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 26 marzo 2025; Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 20 maggio 2025, n. 183. ____________________________________________ Legge regionale 29 maggio 2025, n. 8 concernente: Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialit e della natalit Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e del comma 5 dellarticolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), riconosce, tutela e promuove i diritti della famiglia e ne valorizza i compiti di cura, educazione e tutela dei figli. 2. La Regione persegue una politica organica e integrata a sostegno della famiglia, della genitorialit e della natalit, anche attraverso il coordinamento delle politiche settoriali. 3. La Regione, al fine di assicurare sussidiariet, partecipazione e solidariet, attua, in collaborazione con gli enti locali, i consultori familiari, le associazioni familiari, gli operatori economici, gli enti del terzo settore e gli enti ecclesiastici, misure volte a rafforzare la coesione sociale dei territori e la partecipazione attiva di cittadini e famiglie. Art. 2 (Obiettivi) 1. La Regione persegue i seguenti obiettivi: a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocit, di responsabilit, di effettiva parit tra uomo e donna e di solidariet tra i componenti; b) promozione della natalit e della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti, anche garantendo adeguati e concreti interventi volti a contrastare le diseguaglianze di carattere economico e sociale; c) riconoscimento dellalto valore della maternit e paternit coscienti e responsabili e del valore fondamentale dei figli, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libert educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale, e sostenendo la libera scelta dei percorsi scolastici; d) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, ladozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povert o esclusione sociale, comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio; e) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo alle famiglie, e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi sociali e psicologici e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficolt economiche, sociali e relazionali che possano indurre allinterruzione di gravidanza, nonch progetti diretti a garantire solidariet alle donne in difficolt, con particolare attenzione alle ragazze madri; f) tutela del diritto del minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialit adottiva e affidataria, laddove sia venuto meno il diritto primario a permanere nella famiglia di origine; g) promozione della famiglia nellopera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalit in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali; h) promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come sostegno fondamentale alla genitorialit, attraverso specifici progetti; i) promozione di una cultura dellinfanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunit per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralit della famiglia nelle sue funzioni educative, sociali e psicologiche; j) promozione di azioni di accompagnamento alla solidariet tra generazioni, alla relazionalit e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani; k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dellassociazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti primarie di solidariet e di mutuo aiuto tra famiglie, nonch di forme di autorganizzazione e di imprenditorialit, al fine di supportare i compiti familiari nelleducazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili; l) attuazione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, di azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore, come soggetto sociale e politico capace di bene per s e per la societ e come elemento di sviluppo di un welfare generativo e di comunit; m) riconoscimento del valore sociale del lavoro familiare, domestico, educativo e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della societ, promuovendo in tale ambito la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni; n) promozione di iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza, anche tramite lassistenza continua di idonee figure professionali; o) sostegno ai soggetti pubblici e privati che promuovono nel territorio sportelli informativi o centri per la famiglia capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, anche in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e con le Aziende sanitarie territoriali (AST), gli enti locali, i consultori familiari pubblici e privati, le associazioni familiari e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori, anche attraverso la sensibilizzazione contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare; p) promozione del coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie; q) promozione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e gli enti del terzo settore, della formazione e dellaggiornamento di amministratori, degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati; r) sviluppo di iniziative di ricerca e di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonch della verifica dellimpatto di politiche familiari nel territorio; s) sostegno alladesione dei Comuni al network Comuni amici della famiglia; t) promozione nei comuni di un sistema di apertura degli asili nido nel periodo estivo; u) riconoscimento e valorizzazione della funzione del caregiver, referente essenziale per lerogazione di servizi e interlocutore primario per ogni confronto, tutelandone la salute psicofisica, sostenendone i figli affinch sviluppino una base di autonomia necessaria alla dignit della loro vita adulta; v) promozione di un turismo a misura di famiglia; w) promozione delle cure domiciliari personalizzate e precoci, fin dalla prima dimissione dallospedale, ai bambini nati prematuri o con problematiche cliniche rilevanti, tramite adeguate figure professionali; x) sostegno alle coppie con problemi di infertilit attraverso azioni di promozione e informazione delle tecniche e dei servizi erogati in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e attraverso contributi anche di natura economica per le coppie in condizioni di difficolt. CAPO II Programmazione Art. 3 (Programmazione) 1. Per realizzare gli obiettivi di cui allarticolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come Consiglio, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia e la Consulta regionale per la famiglia di cui allarticolo 6, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validit sino allapprovazione del programma successivo. Nel programma triennale sono indicati: a) gli obiettivi generali da perseguire; b) le modalit, le forme di interventi e le priorit da attuare nel triennio di riferimento; c) le strutture regionali coinvolte in tale programma; d) lammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi. Art. 4 (Organizzazione) 1. Al fine del coordinamento e del confronto sulle politiche della famiglia istituita la Cabina di regia per le politiche familiari, composta: a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato; b) dallAssessore regionale competente in materia di politiche familiari o suo delegato e dagli Assessori regionali competenti nelle materie previste dal programma di cui allarticolo 3 o loro delegati; c) dai dirigenti delle strutture della Giunta regionale e dellAgenzia regionale sanitaria competenti nelle materie previste dal programma di cui allarticolo 3. 2. La Cabina di regia esercita le seguenti funzioni: a) coordina a livello regionale gli interventi di promozione della famiglia e lo sviluppo di politiche orientate alla famiglia; b) sostiene iniziative a favore della famiglia; c) promuove indagini e monitoraggi sulla realt delle famiglie e sulla natalit; d) redige annualmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia; e) promuove attivit di informazione e sensibilizzazione dei contenuti di questa legge; f) raccoglie le segnalazioni e le proposte della Consulta regionale per la famiglia di cui allarticolo 6 e delle associazioni ed enti iscritti nellelenco regionale di cui allarticolo 5; g) mette a disposizione delle famiglie, anche attraverso un apposito portale, le informazioni sulla politica regionale, indicando i servizi, le agevolazioni e i bandi vigenti e ogni altra informazione utile agli utenti. CAPO III Sussidiariet, partecipazione e solidariet Art. 5 (Associazionismo familiare) 1. La Regione valorizza gli enti e le associazioni iscritti allelenco regionale che: a) organizzano e attivano esperienze per favorire il mutuo aiuto nel lavoro familiare, domestico e di cura, nonch la solidariet intergenerazionale e interculturale; b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi; c) promuovono attivit formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per lesercizio consapevole e responsabile della maternit e paternit, anche attraverso scuole per genitori; d) promuovono protocolli per la piena e corretta applicazione delle norme in materia di diritto dei figli alla bigenitorialit; e) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione allaccoglienza per le famiglie adottive; f) promuovono iniziative di sensibilizzazione, formazione e sostegno psicologico e materiale a famiglie con bambini nati prematuri o con esigenze particolari dovute al parto. 2. La Giunta regionale disciplina le modalit di iscrizione allelenco regionale di cui al comma 1. Lelenco tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia. Art. 6 (Consulta regionale per la famiglia) 1. La Consulta regionale per la famiglia organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare: a) presenta proposte e osservazioni in merito al programma triennale degli interventi di cui allarticolo 3; b) monitora, verifica e valuta gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale di cui allarticolo 3; c) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni; d) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti lambito familiare; e) effettua la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia. 2. La Consulta composta da: a) lAssessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonch dal Presidente e dal Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare; b) un rappresentante di ciascun ente o associazione iscritto allelenco regionale di cui al comma 1 dellarticolo 5; c) il Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona); d) due rappresentanti dei Comuni, designati dallANCI; e) un rappresentante degli ATS per ogni provincia, designato dai Comitati dei Sindaci della provincia; f) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato congiuntamente dai direttori generali delle AST; g) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunit tra uomo e donna); h) un rappresentante della Consulta di cui allarticolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilit); i) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale. 3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta: a) il dirigente dellufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato; b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani. 4. La Consulta costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno met dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato. 5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia. 6. La Consulta pu prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per lesame di argomenti specifici. 7. Ai componenti della Consulta corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalit stabilite dallarticolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennit spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nellambito dellamministrazione regionale). Art. 7 (Alleanze territoriali per la famiglia) 1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunit locali iniziative di politiche a favore della famiglia. 2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; informazione a riguardo dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessit educativo-assistenziali delle famiglie; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale. 3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai Comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza; Camera di Commercio; enti del terzo settore inclusi gli enti ecclesiastici; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria. 4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la famiglia, definisce le modalit di costituzione e di attivit relative alle alleanze territoriali per la famiglia. Art. 8 (Valutazione di impatto familiare - VIF) 1. La VIF effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera e) del comma 1 dellarticolo 6, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa. 2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio definisce termini e modalit per lacquisizione della VIF. 3. La Regione pu promuovere, anche in coordinamento e collaborazione con lANCI, intese con i Comuni affinch adottino sistemi di valutazione dellimpatto familiare dei propri atti. Art. 9 (Giornata e Conferenza regionale della famiglia) 1. La Giornata regionale della famiglia si celebra annualmente il 15 maggio, secondo le modalit stabilite dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale indicata allarticolo 6. 2. In occasione della Giornata della famiglia la Regione pu promuovere la Conferenza regionale della famiglia. CAPO IV Sostegno alla natalit Art. 10 (Interventi a sostegno della natalit) 1. La Regione, al fine di sostenere la natalit e le spese connesse alla cura e allaccoglienza dei nuovi nati, eroga contributi per il sostegno della natalit e della maternit anche attraverso gli ATS. 2. I contributi indicati dal comma 1 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni dellUnione europea, statali o regionali, con ogni altro beneficio pubblico. 3. Lentit dei contributi previsti al comma 1 raddoppiata qualora la famiglia richiedente comprenda uno o pi minori riconosciuti disabili gravi ai sensi del comma 3 dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 4. La Regione interviene a favore delle famiglie con figli anche mediante labbattimento delle spese sostenute per i servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici o privati. Art. 11 (Percorso nascita) 1. In relazione agli obiettivi del Piano socio sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternit, la Regione assicura, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, in particolare nella integrale attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternit e sullinterruzione volontaria della gravidanza) e della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), un sistema articolato di prestazioni, denominato percorso nascita, coordinato dai consultori familiari in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilit e coordinamento, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio. 2. Il percorso di cui al comma 1 deve fra laltro prevedere: a) linformazione, la consulenza preconcezionale, lassistenza al superamento della infertilit e la consulenza per i percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA); b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e allassistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni; c) corsi di preparazione alla nascita; d) lassistenza domiciliare al parto e al puerperio, con particolare riferimento alla promozione dellallattamento al seno; e) sostegno alle madri in difficolt al fine di prevenire linterruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e aiuto materiale. 3. Il percorso di cui al comma 1 deve assicurare informazioni: a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, nonch su quanto le leggi statali e regionali, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione a sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie; b) sui servizi sociali, sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternit nonch sulle modalit richieste per il loro utilizzo; c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito; d) sulla pratica del parto in anonimato. 4. Allo scopo di sostenere il percorso nascita la Regione promuove: a) lintroduzione dello psicologo perinatale allinterno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonch allinterno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello; b) la presenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle associazioni di volontariato che operano a sostegno della gravidanza, o nellambito dellinterruzione naturale o volontaria della gravidanza, o nellambito del lutto perinatale; c) ladeguata assistenza in caso di feto terminale; d) la rete di medicina prenatale regionale. 5. Allo scopo di sostenere le famiglie con bambini nati prematuri la Regione promuove: a) il sostegno psicologico ai genitori di bambini nati prematuri sia durante la degenza, sia mediante follow-up psicologico dopo la prima dimissione dallospedale; b) laccessibilit h24 da parte dei genitori di bambini nati prematuri nel reparto di terapia intensiva in cui ricoverato il bambino nato prematuro. CAPO V Sostegno alla genitorialit Art. 12 (Assistenza ai genitori dei nuovi nati) 1. Per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, la Regione promuove attivit di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare per tutto il periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. 2. Lattivit assicurata dai consultori familiari anche in collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali territoriali degli ATS per il supporto alle genitorialit. Art. 13 (Premialit per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro) 1. La Giunta regionale individua apposite premialit nei bandi, presentati dai Comuni o dalle loro aggregazioni, per lassegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi. Art. 14 (Voucher di cura) 1. La Regione pu erogare anche tramite gli ATS alle famiglie voucher di cura destinati allassunzione di assistenti familiari, per la cura dei figli minori o delle persone con disabilit o non autosufficienti a carico della famiglia. Art. 15 (Fattore famiglia) 1. istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale. 2. La Regione promuove lutilizzo da parte dei Comuni di tale strumento facoltativo. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalit attuative del fattore famiglia. Art. 16 (Sportelli per la famiglia) 1. Gli ATS e i Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con i consultori familiari, anche con il sostegno della Regione: a) possono attivare sportelli per la famiglia, che assicurano attivit di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari, forniscono informazioni, raccordano risorse pubbliche e private solidaristiche e favoriscono iniziative sociali di mutuo aiuto; b) collaborano con la Giunta regionale per lindividuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e le strutture regionali, provinciali, comunali, delle AST e degli altri enti pubblici che svolgono attivit dinteresse per la famiglia, al fine di fornire un supporto complessivo alla stessa. Art. 17 (Centri per la famiglia) 1. La Regione sostiene i centri per la famiglia attivati dagli ATS, dai Comuni o dagli enti del terzo settore. Art. 18 (Imprese amiche della famiglia) 1. La Regione sostiene le imprese che, in forma singola o associata, implementino servizi strutturati di welfare e family friendly destinati ai propri dipendenti, compresi servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. 2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalit per il sostegno e per il conferimento del logo Impresa amica della famiglia alle imprese che si distinguono mediante almeno una delle seguenti azioni: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilit degli orari e dellorganizzazione del lavoro, tra cui tempo parziale reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio fino al terzo anno di vita del figlio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilit sui turni, orario concentrato, con priorit per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di et o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione, e per i genitori di bambini nati prematuri o con esigenze particolari; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) attivazione di bonus beb, borse di studio, family card, assicurazione, agevolazioni di natura diversa, contributi a sostegno dei familiari che svolgono attivit di cura a favore di membri del nucleo familiare secondo i principi e i criteri in vigore per lassegno di cura e di accompagno; e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per lassistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute; f) chiusura dellesercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale. Art. 19 (Adozioni e affido) 1. La Regione pu erogare anche tramite gli ATS contributi alle associazioni riconosciute in albi nazionali o regionali che svolgano attivit di formazione e di orientamento delle coppie verso ladozione o laffido di minori. 2. La Regione pu erogare contributi alle famiglie adottanti e alle famiglie affidatarie di minori. 3. La Regione sostiene le reti delle associazioni delle famiglie adottanti e affidatarie anche potenziando linterscambio formativo e il mutuo aiuto. 4. La Regione e le AST potenziano i servizi socio-sanitari coinvolti in tutto il processo dellaffidamento familiare secondo le esigenze verificate nella gestione dellanno precedente. CAPO VI Sostegno alle famiglie fragili Art. 20 (Interventi a favore delle famiglie monoparentali) 1. La Regione interviene per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficolt economica, anche erogando contributi anche tramite gli ATS. Art. 21 (Interventi a favore delle famiglie numerose) 1. La Regione interviene a favore delle famiglie numerose, anche erogando contributi anche tramite gli ATS. 2. La Regione interviene a favore dei Comuni che attivano progetti rivolti alle famiglie numerose e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali e la stipula di protocolli dintesa con organizzazioni private. 3. Si intende per famiglia numerosa un nucleo familiare composto da almeno tre figli non percettori di redditi individuali superiori ai cinquemila euro. Art. 22 (Interventi a favore delle famiglie in difficolt economiche) 1. La Regione interviene in favore delle famiglie in difficolt economiche e delle famiglie numerose per lavviamento di percorsi sportivi o per lacquisto di materiale didattico e culturale destinato ai propri figli, anche erogando contributi anche tramite gli ATS. Art. 23 (Modalit di concessione dei contributi) 1. Per gli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 22, la Giunta regionale stabilisce lentit del contributo, i requisiti e le modalit di accesso allo stesso. CAPO VII Tutela della bigenitorialit Art. 24 (Tutela della bigenitorialit) 1. Nellambito della tutela del diritto alla bigenitorialit dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullit del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), la Regione, gli enti strumentali della medesima, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, su istanza di almeno uno dei genitori, indirizzano tutte le comunicazioni relative al minore ad entrambi i genitori, nel rispetto delle eventuali modalit indicate nel provvedimento di affido condiviso di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta listanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso. 2. La Giunta regionale promuove, altres, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli mediante: a) lattivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sullandamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori; b) lattivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori. Art. 25 (Assistenza e mediazione familiare in fase separativa) 1. La Regione potenzia le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialit e alla gestione della conflittualit in fase separativa, anche in attuazione della legge 54/2006, presso i consultori familiari, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale. Art. 26 (Protocolli dintesa) 1. La Giunta regionale promuove protocolli dintesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati, delle famiglie numerose e delle famiglie fragili. 2. I protocolli dintesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento: a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare; b) dellaiuto alle madri in difficolt, al fine di prevenire linterruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternit, per la presa in carico della donna e del bambino; c) della promozione, nellambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilit dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessit del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati; d) dellaccesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati e a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficolt; e) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo lesercizio del ruolo genitoriale, in conformit alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 54/2006, in coordinamento con le AST; f) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale. CAPO VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 27 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, entro un anno dallentrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di questa legge. 2. La Commissione assembleare competente in materia di famiglia, esaminata la relazione, pu riferire al Consiglio per lassunzione delle opportune determinazioni. Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti previsti dalla medesima. Art. 29 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate: a) la legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia); b) la legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficolt). Art. 30 (Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialit e della natalit) 1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge istituito il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialit e della natalit. 2. Il Fondo pu essere finanziato, oltre che da risorse regionali, anche da quota parte delle risorse statali e dellUnione europea in quanto compatibili. 3. La Giunta provvede al riparto delle risorse regionali iscritte nel Fondo, nel rispetto del programma triennale degli interventi di cui allarticolo 3. Art. 31 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per lanno 2025 e di euro 250.000,00 per lanno 2026, da iscrivere nel Fondo di cui allarticolo 30, istituito nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. 2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 garantita mediante corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027. 3. Per effetto del comma 2, lautorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla voce Interventi per il sostegno della famiglia della natalit e della genitorialit, indicata nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025)), conseguentemente azzerata. 4. Per gli anni successivi, allautorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione. 5. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 29 maggio 2025 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) ______________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 1 Il testo del comma 5 dellarticolo 4 della l.r.stat. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), il seguente: Art. 4 (Sviluppo economico e rapporti sociali) - Omissis 5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire lesercizio pi ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilit genitoriali. A tal fine adotta le pi opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi. Omissis Note allart. 6, commi 2 e 7 - Il testo dellarticolo 6 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilit), il seguente: Art. 6 (Consulta regionale per la disabilit) - 1. istituita la Consulta regionale per la disabilit. 2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degliarticoli 1e2della l.r. n. 24/1985 che hanno beneficiato del contributo regionale a dimostrazione delleffettivo svolgimento dellattivit successivamente allanno 2000. 2 bis. Lassessore regionale competente in materia di disabilit componente di diritto della Consulta. 2 ter. La Consulta convocata almeno ogni due mesi e pu riunirsi anche in modalit telematica o mista. 3. La Consulta regionale per la disabilit esercita le seguenti funzioni: a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanit ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore della disabilit presenti nel territorio regionale; a bis) pu presentare proposte alla Giunta regionale; b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilit; c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agliarticoli 1e2della l.r. n. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti dambito; d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dellarticolo 2. 3 bis. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. 3 ter. La Consulta, per lesercizio delle funzioni, pu avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilit previsto allarticolo 5. 4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri. 5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e lorganizzazione interna. 5 bis. Ai componenti della Consulta spetta, per la partecipazione alle sedute della stessa Consulta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi dellalegge regionale 2 agosto 1984, n. 20(Disciplina delle indennit spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nellambito dellamministrazione regionale) nonch, nei casi in cui necessario in relazione alla specifica disabilit, delle spese per laccompagnatore o per linterprete, sostenute e documentate. 5 ter. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalit. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. - Il testo dellarticolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennit spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nellambito dellamministrazione regionale), il seguente: Art. 4 - Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui allarticolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui allarticolo 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede lente amministrato o lorgano collegiale di cui fanno parte corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo cos come riconosciuto ai dipendenti regionali per luso dellauto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il Comune di residenza ed il Comune sede dellente amministrato o dellorgano collegiale11. Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della Regione corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui allallegata tabella B, il rimborso forfetario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo delleventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonch il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta14. Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dallart. 1 della presente legge che per lesercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dellente amministrativo corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dellente amministrato. Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non pu superare la somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dellente16. Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui allarticolo 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servit militari previsto dallalegge 24 dicembre 1976, n. 898concernente: Nuova regolamentazione delle servit militari. Nota allart. 10, comma 3 Il testo del comma 3 dellarticolo 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il seguente: Art. 3 (Soggetti aventi diritto)- Omissis 3.Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto lautonomia personale, correlata allet, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravit. Le situazioni riconosciute di gravit determinano priorit nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Omissis Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui allarticolo 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, sino al 31 dicembre 2024 e, sul restante territorio nazionale, sino al 31 dicembre 2026 Art. 3 (Persona con disabilit avente diritto ai sostegni) - Omissis 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto lautonomia personale, correlata allet, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno intensivo e determina priorit nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Omissis Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui allarticolo 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2027 Nota allart. 24, comma 1 Il testo dellarticolo 337 bis e seguenti del c.c. il seguente: Art. 337 bis (Ambito di applicazione) - In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullit del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo. Art. 337 ter (Provvedimenti riguardo ai figli) - Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui allarticolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento allinteresse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalit della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altres la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, allistruzione e alleducazione dei figli. Prende atto, se non contrari allinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti allesito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilit di affidare il minore ad uno dei genitori, laffidamento familiare. Allattuazione dei provvedimenti relativi allaffidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche dufficio o su richiesta del pubblico ministero. La responsabilit genitoriale esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative allistruzione, alleducazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacit, dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice pu stabilire che i genitori esercitino la responsabilit genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuter detto comportamento anche al fine della modifica delle modalit di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalit, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Lassegno automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Art. 337 quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione allaffidamento condiviso) - Il giudice pu disporre laffidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che laffidamento allaltro sia contrario allinteresse del minore. Ciascuno dei genitori pu, in qualsiasi momento, chiedere laffidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone laffidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dellarticolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice pu considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nellinteresse dei figli, rimanendo ferma lapplicazione dellarticolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha lesercizio esclusivo della responsabilit genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e pu ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Art. 337 quinquies (Revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli) - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti laffidamento dei figli, lattribuzione dellesercizio della responsabilit genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit del contributo. Art. 337 sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) - Il godimento della casa familiare attribuito tenendo prioritariamente conto dellinteresse dei figli. Dellassegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato leventuale titolo di propriet. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che lassegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dellarticolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori obbligato a comunicare allaltro, entro il termine perentorio di trenta giorni, lavvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolt di reperire il soggetto. Art. 337 septies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) - Il giudice, valutate le circostanze, pu disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, versato direttamente allavente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. ______________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa della Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu del 16 febbraio 2021, n. 20; Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Latini, Santarelli presentata in data 30 luglio 2021, n. 67; Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 9 aprile 2025; Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184. ____________________________________________ Legge regionale 29 maggio 2025, n. 9 concernente: Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivit sportive) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifica allarticolo 10 della l.r. 33/1994) 1. Il comma 5 dellarticolo 10 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivit sportive) abrogato. Art. 2 (Invarianza finanziaria) 1. Dallapplicazione di questa legge non derivano n possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. Art. 3 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 29 maggio 2025 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _____________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 1 - Il testo vigente dellarticolo 10 della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivit sportive), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 10 (Centri di medicina dello sport) - 1. I centri di medicina dello sport devono essere autorizzati ai sensi dellarticolo 4della l.r. n. 23 del 1984. 2. Il personale minimo richiesto in un centro di medicina dello sport : a) direttore sanitario; b) medico specialista in medicina dello sport o libero docente nella disciplina; c) personale amministrativo con compiti di segreteria. Le figure di cui alle lettere a) e b) possono coincidere nella stessa persona. 3. Il direttore sanitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) iscrizione allalbo professionale dei medici; c) diploma di specializzazione o libera docenza nella disciplina di medicina dello sport. Non pu ricoprire lo stesso incarico in pi di un presidio e deve garantire la propria presenza tutti i giorni di apertura al pubblico. In caso di assenza o impedimento di pi di sessanta giorni deve essere trasmessa tempestivamente alla Regione la dichiarazione di assunzione temporanea della funzione di direttore sanitario da parte di un altro sanitario che risulti in possesso dei requisiti previsti. compito del direttore sanitario controllare la trasmissione dei certificati. 4. Nellambito del centro di medicina dello sport deve essere prevista la consulenza obbligatoriamente di specialisti in pneumologia e specialisti in cardiologia e di specialisti ogni volta che sia necessaria la loro opera e comunque secondo le esigenze degli atleti visitati. 5. Comma abrogato. ________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale del 5 marzo 2025, n. 296; Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 maggio 2025; Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 30 aprile 2025; Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro in data 30 aprile 2025; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184. MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELLASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ____________________________________________ Estratto del processo verbale della seduta del 27 maggio 2025, n. 184 omissis Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto allordine del giorno, che reca: MOZIONE N. 561 ad iniziativa della Consigliera Elezi, concernente: Insediamento dellimpianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di Edison SPA nel Comune di Jesi omissis LASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE omissis IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 1. a sollecitare e comunicare alla Provincia di Ancona (che ha competenza nella gestione della Conferenza dei Servizi predetta), al competente CTR regionale Marche ed ai competenti uffici dellARPAM, affinch nel procedere alla eventuale autorizzazione dellimpianto Edison venga fatta una attenta valutazione sulla necessit di applicare la direttiva Seveso allo stesso. Ci al fine di tutelare la salute pubblica e lambiente nonch adottare un criterio di omogeneit di trattamento tra le diverse aziende che attuano la gestione dei rifiuti nelle Marche e non pregiudicare il libero mercato e la concorrenza leale; 2. a sensibilizzare il competente ufficio tecnico regionale che si occupa di bonifiche e che partecipa ed esprime parere nella relativa Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Ancona per il rilascio dellautorizzazione Edison allinterno del PAUR, affinch valuti, nel rilascio del predetto parere, la compatibilit di un nuovo stabilimento Seveso in unarea con conclamata e conosciuta contaminazione delle falde delle acque sotterranee da sostanze clorurate la cui volatilit in analisi di rischio specifica produrr sicuramente condizioni di rischio non accettabili per gli operatori dellimpianto e per la popolazione civile residente. ____________________________________________ Estratto del processo verbale della seduta del 27 maggio 2025, n. 184 omissis Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto allordine del giorno, che reca: MOZIONE N. 564 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Casini, Ruggeri, Marinangeli, Marinelli, Marcozzi, Livi, Latini, concernente: Richiesta di tutela dei territori appenninici dall'installazione di impianti mega eolici omissis LASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE omissis IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PRESSO IL GOVERNO affinch: 1) intraprenda tutte le azioni necessarie affinch il nuovo decreto ministeriale sulle aree idonee: - tuteli in modo esplicito e vincolante i territori interni e montani delle regioni, preservandone il valore naturalistico, economico, culturale e sociale; - escluda espressamente dalle aree idonee le zone appenniniche soggette a dissesto, franosit, vulnerabilit ambientale, in particolare quelle soggette a tutela dal PAI, anche nellottica di preservarne le potenzialit sotto il profilo turistico ed agricolo; - riconosca la necessit di proteggere le aree contigue e confinanti, considerando che buona parte della dorsale appenninica al confine tra le diverse regioni, quando anchesse colpite da ricadute indirette ma sostanziali degli impianti; - garantisca una gestione equilibrata e sostenibile della transizione energetica, che non sacrifichi le aree fragili sullaltare della produzione industriale di energia; - escluda le aree inserite nei perimetri dei Parchi nazionali e regionali, zone Natura 2000, SIC e ZPS; 2) promuova una pianificazione regionale energetica che: - privilegi lutilizzo di aree gi compromesse (es. aree industriali dismesse, tetti, infrastrutture esistenti, eventuale eolico a largo oltre la linea del visibile); - adotti criteri di valutazione paesaggistica e ambientale rigorosi, salvaguardando il principio di equit territoriale e coesione sociale; 3) sostenga un modello di sviluppo energetico che non contrapponga decarbonizzazione e tutela del territorio, ma persegua entrambi gli obiettivi con equilibrio e trasparenza. ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE ____________________________________________ Decreto del Presidente dellAssemblea Legislativa Regionale del 13 maggio 2025, n. 2 Conferimento incarico di addetto nellambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XI legislatura IL PRESIDENTE omissis DECRETA di conferire a Tommaso Agostinelli l'incarico di addetto nellambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per lassistenza alle esigenze istruttorie relative alle iniziative promosse dal Gabinetto in collaborazione e accordo con le strutture assembleari, a decorrere dal 15 maggio 2025 fino al 15 settembre 2025; di stabilire che il rapporto regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e che lincarico cessa anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di revoca da parte del Presidente, o di cessazione del medesimo dalla carica; di corrispondere alladdetto, nel limite stabilito dal comma 4 dellarticolo 17, un compenso mensile onnicomprensivo lordo di euro 957,51, nella misura equivalente ad un rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali nellarea degli Istruttori; di prevedere un costo complessivo per lincarico di euro 5.610,67, di cui euro 4.133,17 per il compenso, euro 1.126,19 per gli oneri ed euro 351,32 per lirap, a carico dello stanziamento del Bilancio del Consiglio- Assemblea legislativa sui capitoli 101102/04 (compenso), 101102/07 (oneri), 101102/08 (Irap); di demandare al dirigente del Servizio Attivit amministrativa e alla dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti al presente decreto. Il Presidente (Dino Latini) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 766 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione del Bilancio di Previsione. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 767 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 768 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs.118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 769 Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 770 Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 771 Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 772 Art. 11, L.R. 30 dicembre 2024, n. 22 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2025/2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 773 Art. 11, L.R. 30 dicembre 2024, n. 22 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 774 Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 775 Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 776 Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 777 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa - 15 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 778 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 15 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 779 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 15 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 780 Art.51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 di avanzo accantonato - residui perenti 5 provvedimento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 781 Art.51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 di avanzo accantonato - residui perenti 5 provvedimento. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 782 Art.51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 di avanzo accantonato - residui perenti 5 provvedimento. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 803 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa - 17 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 804 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 17 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 805 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2025 delle economie di spesa Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 17 provvedimento AVVISO I testi delle delibere sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ____________________________________________ Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 maggio 2025, n. 42 L.R. n.15/2021, art. 4 - Decreto del Presidente della Giunta regionale n.10 del 14/02/2025 - Aggiornamento composizione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) IL PRESIDENTE omissis DECRETA di aggiornare, a seguito della comunicazione pervenuta dallAssociazione ADOC MARCHE APS, la composizione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.), di cui allart. 4 della L.R. n. 15/2021 - approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n.10 del 14/02/2025 - come di seguito: > in rappresentanza dellAssociazione ADOC MARCHE APS: Francesco Fioretti (quale componente effettivo in sostituzione del componente effettivo Innocenzo Di Donato) e Innocenzo Di Donato (quale componente supplente in sostituzione del componente supplente Francesco Fioretti); di prendere atto che, a seguito dellaggiornamento suddetto, il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) cos composto: > Assessore della Giunta regionale con delega in materia di tutela dei consumatori (o suo delegato): Andrea Maria Antonini, con funzioni di Presidente; > Dirigente della struttura regionale competente in materia di Tutela dei consumatori: Daniela Tisi (o suo delegato); > Presidente della Camera di Commercio delle Marche: Gino Sabatini (o suo delegato); > in rappresentanza dellAssociazione ADICONSUM MARCHE APS: Francesco Varagona (componente effettivo) e Roberta Mangoni (componente supplente); > in rappresentanza dellAssociazione ADOC MARCHE APS: Francesco Fioretti (componente effettivo) e Innocenzo Di Donato (componente supplente); > in rappresentanza dellAssociazione CODACONS Marche Onlus: Simone Guazzarotti (componente effettivo) e Cristian Venuti (componente supplente); > in rappresentanza dellAssociazione FEDERCONSUMATORI Marche APS: Giancarlo Collina (componente effettivo) e Serena Cesaro (componente supplente); > in rappresentanza dellAssociazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE: Piera Antonia Tilli (componente effettivo) e Sandro Sordoni (componente supplente); > in rappresentanza dellAssociazione U.Di.Con. Regionale Marche APS: Giovanni Battista Mariani (componente effettivo) e Ennio Reschini (componente supplente); di disporre la comunicazione del presente Decreto agli interessati, a cura della struttura regionale competente in materia dei consumatori; di attestare che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione; di attestare che stata verificata linesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; di pubblicare il presente decreto per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n.17/2003, nonch, in formato integrale, sul sito istituzionale http://www.regione.marche.it/, sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale http://www.norme.marche.it ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. Il Presidente della Giunta (Francesco Acquaroli) DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SEGRETERIA GENERALE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 23 maggio 2025, n. 46 Decisione a contrarre per lorganizzazione dellevento e utilizzo della Loggia dei mercanti di Ancona per lo svolgimento dellevento La Cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: Prevenire, Proteggere, Contrastare in collaborazione con lAgenzia per la Cybersicurezza Nazionale impegno euro 700,00 oltre IVA bilancio 2025/2027, esigibilit 2025, capitolo n. 2010110011 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE - VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Politiche Integrate di Sicurezza, Enti Locali e BURM del 29 maggio 2025, n. 35 Esercizio opzione di rinnovo, per quarantotto mesi, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/ 2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso lufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, per limporto complessivo pari a euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa). Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa) a favore della Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. CIG: 8601866461.. CIG derivato : 9053995907. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, al rinnovo agli stessi patti e condizioni, fatta salva la revisione del prezzo come da schema di cui al successivo punto 2, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso lufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, con la Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s., con sede in Via Fontananuova 11/B, 83031 Ariano Irpino (Avellino); Partita IVA e Codice Fiscale : 01967430644 a far data dal 15/07/2025, per la durata di quarantotto mesi e per un importo complessivo (comprensivo di I.V.A.) pari a euro 211.970,30 ; 2. di approvare lo schema di Determinazione oneri rinnovo contrattuale (Rep . N. 1472 del 16.07.2021)di cui allallegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. di approvare lo schema di contratto di cui allallegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 4. di approvare il Patto di integrit e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dellintegrit e dellillegalit nella Pubblica amministrazione di cui allallegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 5. di dare atto che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, come da verifiche effettuate e conservate agli atti; 6. di dare atto che loperatore economico affidatario tenuto a presentare la garanzia definitiva ai sensi dellart. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, di importo pari al 10% dellimporto del contratto; 7. la codifica della transazione elementare del capitolo 2010210007 la seguente: 8. che il Codice Identificativo Gara (CIG) dellopzione di rinnovo 8601866461 con CIG derivato 9053995 907, ossia il medesimo della procedura iniziale, acquisito in sede di Procedura di appalto con Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 9. di richiamare la documentazione di seguito elencata, gi parte integrante e sostanziale del Contratto Rep. N. 1472 del 16/07/2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso lufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T, documentazione materialmente non allegata.: Disciplinare di gara; Capitolato tecnico; QTE; 10. di dare atto che, in ragione del principio di competenza finanziaria di cui allarticolo 3 dellAllegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., lobbligazione giuridicamente perfezionata, tenuto conto della proposta sottoscritta dalle parti, come meglio specificato nel documento istruttorio e della revisione dei prezzi accettata dalla Ditta, per limporto complessivo di euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa pari al 4%) per servizi di cui trattasi, risulta esigibile secondo il seguente cronoprogramma : ANNO IMPORTO 2025 (sei mesi) 26.496,29 2026 52.992,58 2027 52.992,58 2028 52.992,58 2029 (sei mesi) 26.496,29 TOTALE 211.970,32 11. di impegnare, ai sensi dell articolo 56 e della lettera a), comma 3, dellarticolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sul bilancio di previsione 2025/2027, annualit 2025-2026- 2027, limporto complessivo di euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa pari al 4%) a favore della ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. , con sede in Via Fontananuova 11/B, 83031 Ariano Irpino (Avellino); Partita IVA e Codice Fiscale : 01967430644, come di seguito specificato : ANNO CAPITOLO IMPORTO 2025 (sei mesi) 2010210007 26.496,29 2026 2010210007 52.992,58 2027 2010210007 52.992,58 TOTALE 132.481,45 12. per le annualit 2028 e 2029, trattandosi di spesa corrente e non rientrando nelle fattispecie previste dallarticolo 10, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 118/2011, si assumeranno gli impegni di spesa a carico dei successivi bilanci di previsione; 13. di dare atto che si conferma la nomina dellAvvocato Carmen Ciarrocchi quale RUP; 14. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale, sul profilo del committente, unitamente ai relativi allegati, nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Regione Marche e di pubblicare altres il presente atto sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n.1158. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Francesco Maria Nocelli) ALLEGATI Allegato 1: schema di Determinazione oneri rinnovo contrattuale (Rep . N. 1472 del 16.07.2021) Allegato 2: schema di contratto Allegato 3: Patto di integrit e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dellintegrit e dellillegalit nella Pubblica amministrazione AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici del 26 maggio 2025, n. 14 Art. 8, comma 2 L.R. n.6/99: Aggiornamento della rete dei referenti statistici della Giunta della Regione Marche Anno 2025 II aggiornamento IL DIRIGENTE omissis DECRETA Di aggiornare, per effetto della nuova designazione pervenuta e come da tabella A allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, la rete dei referenti statistici della Giunta regionale Marche, precedentemente definita con il decreto dirigenziale n. 3/CGSS del 31/01/2025; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (dott.ssa Stefania Ambrosini) ALLEGATI Tabella A Referenti statistici incaricati AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 29 maggio 2025, n. 298 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2025 euro 2.990.512,54 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di autorizzare, per lannualit 2025, le variazioni in termini di cassa al Bilancio di Previsione, cos come riportato nella TABELLA A parte integrante della presente deliberazione; 2. Di autorizzare, per lannualit 2025, il prelevamento dallo stanziamento di cassa dal capitolo 2200110001, dellimporto complessivo di euro 6.517.383,08 e contestualmente integrare dellimporto complessivo di euro 6.246.376,01 lo stanziamento di cassa di una serie di capitoli di la cui competenza stata gi stanziata con delibera di reiscrizioni di economie n. 779/2025 e dellimporto complessivo di euro 271.007,07 lo stanziamento di cassa dei capitoli di spesa 2120120002 e 2130520244 la cui competenza stata gi stanziata con delibera di reiscrizioni perenti n. 782/2025 cos come riportato nellallegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. Di autorizzare, per lannualit 2025, la riduzione dello stanziamento di cassa dai capitoli 2121010198, 2121010199, 2121010201, 2121010203, 2121010204 e 2121010205, dellimporto complessivo di euro 3.526.870,54 e contestualmente integrare dellimporto complessivo di euro 3.526.870,54 lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa 2200110001 a seguito della riduzione della competenza avvenuta con delibera di reiscrizioni n. 715/2025 cos come riportato nellallegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 4. Di trasmettere al Tesoriere la TABELLA C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione; 5. Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea Legislativa delle Marche entro 10 giorni e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche entro 15 giorni ai sensi del comma 8 dellart. 29 della LR 31/2001. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. La dirigente (Monica Moretti) ALLEGATI TABELLA A SPESA variazione al Bilancio di Previsione TABELLA B - SPESA variazione al Bilancio Finanziario Gestionale TABELLA C SPESA ALLEGATO 8 AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 27 maggio 2025, n. 309 DGR n. 94 del 30/01/2024 - Concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione, profilo professionale Funzionario tecnico specialista, con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale. Approvazione esito procedura concorsuale e nomina con riserva del vincitore. IL DIRIGENTE omissis DECRETA di approvare lesito della procedura selettiva effettuata dalla competente Commissione esaminatrice relativamente al concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione, profilo professionale Funzionario tecnico specialista, con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. I verbali redatti dalla competente Commissione esaminatrice restano depositati presso la Direzione Risorse umane e strumentali; ai sensi dellart. 8, comma 2 del bando di concorso, di dichiarare vincitore con riserva della procedura concorsuale, poich trattasi di candidato in possesso di un titolo di studio estero: - Isidori Dabih; di demandare pertanto a successivo atto, subordinato al riconoscimento dellequivalenza del titolo di studio estero da parte del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo scioglimento della riserva e lindicazione della data di assunzione; di stabilire che per il vincitore si proceder ad effettuare laccertamento dei requisiti dichiarati per lammissione al concorso e per linstaurazione del rapporto di pubblico impiego; di stabilire che il trattamento economico tabellare spettante corrispondente a quello di cui alla Tabella G del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione. Allo stipendio tabellare si aggiungono lindennit di comparto, lindennit di vacanza contrattuale e la tredicesima mensilit. Sono fatti salvi eventuali incrementi contrattuali; di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dallesecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a carico dellAmministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad 36.226,33 lordi, e trova copertura sui capitoli del bilancio regionale 2025-2027, annualit 2025, a valere sui capitoli della spesa del personale in cui gli stessi verranno assegnati. La spesa cos suddivisa: - 26.209,78 per compensi; - 6.470,20 per contributi obbligatori a carico ente; - 1.274,13 per contributi TFR a carico ente; - 2.272,22 per IRAP; di stabilire inoltre che i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto della Direzione Risorse umane e strumentali, secondo le modalit stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in coerenza con la corretta classificazione di bilancio, in relazione alla futura allocazione delle risorse umane; di stabilire che per gli anni successivi le risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio, trattandosi di spesa obbligatoria; di dare atto che, ai sensi dellart. 35, comma 5-ter del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo diversa previsione di legge, la graduatoria resta vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione; di pubblicare il presente provvedimento sul Portale unico del reclutamento inPA, sul B.U.R. Marche, sul sito istituzionale della Regione Marche Amministrazione trasparente Bandi di concorso Concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Daniela Del Bello) DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilit del 30 maggio 2025, n. 127 L. R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - D.G.R. n. 516 del 07/04/2025. Approvazione bando e suoi allegati per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale. Approvazione bando e prenotazione di impegno per 7.000.000,00, ai capitoli 2100520301 e 2100520304 del bilancio 2025/2027 annualit 2026. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare attuazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 516 del 07/04/2025 avente ad oggetto L.R. n. 21 del 30 dicembre 2024. Definizione dei criteri e delle modalit per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale regionale. Dotazione 7.000.000,00 annualit 2026, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalit di attuazione per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale; 2. di approvare, quindi, il Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, di cui allAllegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. Di approvare i seguenti allegati al bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale: ALLEGATO A Modello di istanza di ammissione a contributo; ALLEGATO B Modello di richiesta di erogazione del contributo; ALLEGATO C Modello dichiarazione pareri/nulla osta/autorizzazioni/Atti assenso; 4. di stabilire che la pubblicazione del bando di cui allallegato 1 al presente atto avvenga contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul portale web www.regione.marche.it allindirizzo https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi; 5. di stabilire che le istanze potranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. della Regione Marche secondo le modalit previste nel bando di cui al punto 2; 6. di stabilire che con successivo decreto del dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilit sar nominata la commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate dai comuni marchigiani che vorranno aderire al bando; 7. di far fronte allonere del presente atto per complessivi 7.000.000,00 con prenotazione di impegno da assumere sui seguenti capitoli del bilancio 2025/2027 annualit 2026: - per 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100520301 annualit 2026; - per 4.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100520304 annualit 2026. Per quanto riguarda lo stanziamento di 4.000.000,00 trattasi di fondi statali, visto laccertamento di entrata 401/2026 sul capitolo 1402010482 bilancio 2025-2027 annualit 2026 registrato con decreto 46/ITPC/2025 a valere su risorse di cui alla L. 145/2018 c. 134 e seggi. Per quanto riguarda lo stanziamento di 3.000.000,00 lintervento di spesa compatibile con il ricorso allindebitamento ai sensi dellarticolo 3, comma 16 e seguenti della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera G del comma 18 del medesimo articolo 3, trattasi di fondi regionali di cui alla tabella E della L.R. 21/2024. Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalit di utilizzo previste dallatto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.; Lesigibilit da intendersi nellannualit 2026; 8. di stabilire che lassegnazione delle risorse agli enti beneficiari sar disposta con successivo Decreto Dirigenziale del Settore Infrastrutture e Viabilit e che i relativi impegni di spesa saranno successivamente assunti con imputazione secondo esigibilit nel rispetto dellart. 56 del D.lgs. 118/2011; 9. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi, ai sensi dellart. 4 della L.R. 17/2003, nonch, in forma integrale, sul sito www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Ernesto Ciani) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 66 Aggiornamento elenco degli operatori economici della Regione Marche per laffidamento dei servizi e forniture (E00002) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare atto che stata espletata lattivit istruttoria sulle domande di iscrizione, e aggiornamento pervenute tramite piattaforma telematica alla data del 31/03/2025, alle quali si aggiungono i rinnovi delle iscrizioni in scadenza presentati alla medesima data, da cui emerso, come da documento riassuntivo agli atti del procedimento, che: - in relazione alle n. 08 istanze istruite per lelenco E00002 relative al mese di Marzo: n. 2 oo.ee. sono stati iscritti per tutte le categorie e classifiche richieste; n. 1 o.e. stato iscritto per le sole categorie e classifiche riconducibili a quanto autodichiarato; n. 1 o.e. stato iscritto per categorie richieste, declassata classifica in relazione allautodichiarazione circa il possesso del requisito tecnico-professionale; per n. 1 oo.ee stata aggiornata liscrizione per tutte le nuove categorie richieste, declassata classifica in relazione allautodichiarazione circa il possesso del requisito tecnico-professionale; n. 3 oo.ee. non sono stati iscritti per non aver dato riscontro, entro il termine concesso a quanto richiesto con soccorso istruttorio procedimentale circa il possesso dei requisiti speciali; - di dare atto che la relativa documentazione conservata sulla piattaforma telematica GT- SUAM, oltre che agli atti del procedimento; 2. di aggiornare lelenco degli operatori economici della Regione Marche, gi disponibile ai RUP regionali, in particolare per lutilizzo congiunto con la piattaforma telematica regionale (GT SUAM) ai fini degli affidamenti secondo le disposizioni vigenti nel Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalit di cui al precedente punto 1), per n. 5 operatori economici nellelenco di servizi e forniture (E00002); 3. di provvedere allabilitazione degli operatori economici ammessi sulla piattaforma telematica 4. di dare atto che i singoli RUP regionali dovranno, in ogni caso, procedere a nuova verifica integrale dei requisiti degli o.e., generali e speciali, in occasione dellavvio dei singoli affidamenti contrattuali, verifica che non si intende in nessun caso sostituita da quella effettuata da SUAM per la prima costituzione dellelenco, n da quelle che saranno effettuate da SUAM in sede di aggiornamento dello stesso; 5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, in Profilo del committente sul sito della Regione Marche, oltre che sul BUR Marche; Si attesta che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta, inoltre, lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. Il dirigente (dott. Pietro Tapanelli) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 67 Aggiornamento elenchi degli operatori economici della Regione Marche per laffidamento dei lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare atto che stata espletata lattivit istruttoria sulle domande di iscrizione, e aggiornamento pervenute tramite piattaforma telematica alla data del 31/03/2025, alle quali si aggiungono i rinnovi delle iscrizioni in scadenza presentati alla medesima data, da cui emerso, come da documento riassuntivo agli atti del procedimento, che: - in relazione a n.34 istanze istruite per lelenco E00001 relative al mese di Marzo: n. 23 oo.ee. sono stati iscritti per tutte le categorie e classifiche richieste; n.1 o.e. stato iscritto per le sole categorie certificate SOA; n.1 o.e. stata aggiornata iscrizione per le sole categorie certificate SOA; per n.7 oo.ee. stata aggiornata liscrizione per tutte le nuove categorie e classifiche richieste e contestualmente rinnovata liscrizione per tutte le categorie e classifiche alle quali erano gi abilitati; n.1 stato iscritto per le categorie richieste ma declassate classifiche in riferimento alla certificazione SOA; n. 1 o.e. non stato iscritto per non aver dato riscontro, entro il termine concesso a quanto richiesto con soccorso istruttorio procedimentale circa il possesso dei requisiti speciali; - in relazione a n. 4 istanze istruite per lelenco E00003, relative al mese di Marzo: n.3 oo.ee. sono stati iscritti per tutte categorie e classifiche richieste; n.1 o.e non stato iscritto visto il riscontro al soccorso istruttorio circa il possesso dei requisiti speciali risultato non conforme a quanto richiesto in piattaforma GTSUAM in riferimento allautodichiarazione presentata. - di dare atto che la relativa documentazione conservata sulla piattaforma telematica GT- SUAM, oltre che agli atti del procedimento; 2. di aggiornare lelenco degli operatori economici della Regione Marche, gi disponibile ai RUP regionali, in particolare per lutilizzo congiunto con la piattaforma telematica regionale(GT SUAM) ai fini degli affidamenti secondo le disposizioni vigenti nel Codice dei ContrattiPubblici, secondo le modalit di cui al precedente punto 1), per n. 36 oo.ee. di cui: -n. 33 operatori economici nellelenco di lavori pubblici (E00001); -n. 3 operatori economici nellelenco di servizi tecnici attinenti lingegneria, larchitettura e altri servizi analoghi (E00003); 3. di provvedere allabilitazione degli operatori economici ammessi sulla piattaforma telematica; 4. di dare atto che i singoli RUP regionali dovranno, in ogni caso, procedere a nuova verifica integrale dei requisiti degli o.e., generali e speciali, in occasione dellavvio dei singoli affidamenti contrattuali, verifica che non si intende in nessun caso sostituita da quella effettuata da SUAM per la prima costituzione dellelenco, n da quelle che saranno effettuate da SUAM in sede di aggiornamento dello stesso; 5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, in Profilo del committente sul sito della Regione Marche, oltre che sul BUR Marche; Si attesta che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta, inoltre, lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto diinteresse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (dott. Pietro Tapanelli) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 95 Patrimonio immobiliare della regione. Decreto a contrarre per indizione di Gara europea a procedura telematica aperta per laffidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilit tecnica ed economica (PFTE) e la progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), concernente lintervento immobile di viale Buozzi/ Gramsci di proprieta regionale a Pesaro, manutenzione straordinaria finalizzati allefficienta ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 96 Lavori di miglioramento sismico dellimmobile di via Buozzi/Gramsci di propriet regionale a Pesaro (PU) Fondi OPCM 344/2016. CUP: B74C19003130001 - Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di risoluzione interferenze sugli impianti dell'Ufficio Ispettorato Provinciale del Lavoro confinante con l'immobile di propriet regionale in via Gramsci-Buozzi a Pesaro per un importo complessivo di euro 612,00 oltre IVA 22 % per totali euro 746,64 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 106 D. Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies. Antiche Fattorie Marchigiane s.r.l. Installazione connessa a principale cod. IPPC 6.6a Petritoli (FM), C.da Liberata. Modifica non sostanziale decreto n. 255/VAA del 15/12/2020 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 107 D.Lgs. n. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale decreto n. 152 del 30/12/2009, volturata con DDPF n. 222/VAA del 19/12/2018. Aggiornamento delle scadenze di cui al DDS n. 95/VAAM del 10/05/2022. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 108 D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies, comma 9, lett. a). Diffida ad adempiere. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28 maggio 2025, n. 109 D.Lgs. 152/2006, art. 29, comma 2 lett. a). Diffida ad adempiere. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 368 R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Comune di Petriano, Torrente Apsa sistemazione idraulica dell'alveo a protezione della pista di servizio posta in sponda sinistra, nei pressi della localit Ponte Armellina-Case Righetto, ai margini dellabitato di Gallo di Petriano.Richiedente: Amministrazione Comunale.Autorizzazione Rep. n. 3163/fo. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 369 Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - localit V.le Campo Sportivo, 35 da Ditta Whirlpool Emea S.r.l. a Ditta Beko Europe Management S.r.l.. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1207 - Fascicolo 420.60.90/2016PTGC-PA/182 - Pratica SIAR n.513345. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI APPROVARE ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/1933 e dellart. 23 della L.R. 5/2006, il cambio di denominazione della Ragione Sociale, da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l., della concessione pluriennale di acque pubbliche ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo per il prelievo di 1,40 l/sec. in Comune di Fabriano (An) in localit V.le Campo Sportivo, 35, su area distinta al C.T. Foglio 137 mappale 762, come meglio identificato nel documento istruttorio; 2. DI VINCOLARE la Ditta Beko Europe Management S.r.l. allosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo rilasciato in data 03/12/2021 al numero 202 del registro interno approvato con Decreto del Dirigente n.537 del 28/12/2021 che regolano la concessione per la derivazione dacqua, identificata con n. D.R.1207, della durata di anni quindici con scadenza il 18 dicembre 2035; 3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi: 4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponder alla Regione Marche il canone annuale di 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), calcolato ai sensi dellart. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) http://mpay.regione.marche.it/mpay/ raggiungibile tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP; 5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dellanno precedente; 6. DI DARE ATTO che facolta dellAmministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare lacqua pubblica in tutti i casi previsti dallart. 55 del R.D. n. 1775/1933; 7. DI DARE ATTO che la concessione rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 8. DI PRECISARE che ai sensi dellart.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui allart.13, in caso contrario dovr comunicare la cessazione dellutenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente; 9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche; 10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza; 12. DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Beko Europe Management S.r.l. con sede legale in Via Varesina, 204 nel comune di Milano (AN), PEC: bekoitmanu@pec.beko.it; 13. DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. La Dirigente del Settore Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 370 Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e laboratori attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - localit Via Lamberto Corsi, 55 da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l.. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1935 - Fascicolo 420.60.90/2018/EDI/1229 - Pratica SIAR n.513346. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI APPROVARE ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/1933 e dellart. 23 della L.R. 5/2006, il cambio di denominazione della Ragione Sociale, da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l., della concessione pluriennale di acque pubbliche ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e laboratori attraverso n.1 pozzo per il prelievo di 1,0 l/sec. in Comune di Fabriano (An) in localit Via Lamberto Corsi, 55, su area distinta al C.T. Foglio 98 mappale 894, come meglio identificato nel documento istruttorio; 2. DI VINCOLARE la Ditta Beko Europe Management S.r.l. allosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo rilasciato in data 17/05/2023 al numero 28 del registro interno approvato con Decreto del Dirigente n.412 del 26/05/2023 che regolano la concessione per la derivazione dacqua, identificata con n. D.R.1935, della durata di anni quindici con scadenza il 17 settembre 2037; 3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi: 4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponder alla Regione Marche il canone annuale di 170,00 (centosettanta/00), calcolato ai sensi dellart. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) http://mpay.regione.marche.it/mpay/ raggiungibile tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP; 5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dellanno precedente; 6. DI DARE ATTO che facolta dellAmministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare lacqua pubblica in tutti i casi previsti dallart. 55 del R.D. n. 1775/1933; 7. DI DARE ATTO che la concessione rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 8. DI PRECISARE che ai sensi dellart.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui allart.13, in caso contrario dovr comunicare la cessazione dellutenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente; 9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Dott. Giacchetta Alessandro e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche; 10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza; 12. DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Beko Europe Management S.r.l. con sede legale in Via Varesina, 204 nel comune di Milano (AN), PEC: bekoitmanu@pec.beko.it; 13. DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. La Dirigente del Settore Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 371 ART. 7 R.D. 3267/1923 art. 13 L.R. n. 71/1997Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per Variante Parziale al PPAE PEAE 2022 - Variante in ampliamento al progetto di ampliamento e contestuale recuperodella cava di Gorgo a Cerbara in loc. Gorgo a Cerbara (fgl. 28 partt. 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 45, 46, 51, 65, 75, 76, 77, 78, 88, 102, 103, 104, 105, 106, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142), in Comune di Piobbico (PU).DITTA: INERTI INFRASTRUT AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 372 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR DAP 517940. Rilascio (1^ anno) della licenza annuale di prelievo dacqua ad uso irriguo dal Torrente Arzilla in Comune di Mombaroccio. Ditta: ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rilasciare, ai sensi dellart. 56 del R.D. 1775/1933 e dellart. 17 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, la licenza annuale di attingimento dacqua (1^ anno) ad uso irriguo alla Ditta ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419), con sede legale a Mombaroccio (PU), via Cairo n. 70, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) La presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. b) Il prelievo dovr essere effettuato dalla sponda destra del T. Arzilla, in corrispondenza del terreno distinto al Foglio 8 Mappale 10 del Comune di Mombaroccio, con una portata massima istantanea di 0,5 l/s e per un volume annuo non superiore a 90 mc. c) Lattingimento dellacqua concesso a partire dalla data del presente provvedimento e sino al 31 ottobre 2025, con divieto di prelievo nella fascia oraria 10:00-17:00. d) Lacqua sar utilizzata per irrigare i terreni distinti al C.T. al Foglio 9 Mappale 60 del Comune di Mombaroccio, per complessivi 300 mq circa, coltivati ad orto familiare. e) Ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la stima dei volumi attinti nellanno 2025 dovr essere comunicato a questo Settore entro il 31 marzo 2026. f) Ai sensi della D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 Approvazione dei criteri e modalit regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, la derivazione in oggetto non sottoposta allobbligo di installazione di misuratori dei volumi idrici prelevati. g) Il prelievo in esame non soggetto al rispetto del DMV - Deflusso Minimo Vitale in virt di quanto disposto dallart. 60, comma 4, lettera b) delle NTA del PTA. h) La licenza, inoltre, non d diritto di accedere nelle propriet private e la Ditta in oggetto responsabile degli eventuali danni che possano derivare a terzi tanto per luso della licenza come con i lavori di collocamento dellimpianto. i) Gli apparecchi destinati allattingimento e la tubazione ad essi inerente, dovranno essere disposti in modo da non intaccare le sponde o gli argini del corso dacqua, nonch le relative pertinenze demaniali. Non debbono, infine, essere pregiudicate le difese del corso dacqua eventualmente presenti. j) Lattingimento potr essere effettuato quando la disponibilit dellacqua lo permetta, tenuto conto, a seconda dei casi, delle derivazioni e utilizzazioni dipendenti da antichi diritti riconosciuti o da precedenti concessioni. k) Qualora ne ricorrano i presupposti, ai fini dellattingimento la ditta tenuta ad acquisire presso gli Enti preposti, tutti i pareri o le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. 2) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 3) Di precisare, altres, che il presente atto rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti. 4) Di inviare copia conforme alloriginale del presente Decreto alla Ditta richiedente. 5) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 6) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della L. 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 7) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza. 8) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 9) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 373 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR - DAP 518082. Rinnovo (2^ anno) della licenza annuale per prelievo dacqua ad uso irriguo dal Torrente Bevano in Comune di Cantiano. Ditta: BOLDREGHINI PIETRO IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rilasciare, ai sensi dellart. 56 del R.D. 1775/1933 e dellart. 17 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, il rinnovo (2^ anno) della licenza annuale di attingimento dacqua ad uso irriguo al sig. BOLDREGHINI PIETRO (C.F. BLDPTR61T05B636L), nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) La presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. b) Il prelievo dovr essere effettuato dalla sponda destra del Torrente Bevano, in Comune di Cantiano, in corrispondenza del terreno catastalmente distinto al Foglio 38, Mappale 829, nella misura di moduli 0,005, corrispondenti ad una portata massima istantanea di 0,5 l/s e per un volume annuo non superiore a 72 mc. c) Lattingimento dellacqua concesso a partire dalla data del presente provvedimento e sino al 31 ottobre 2025, a giorni alterni numerici dispari, per massimo due ore giornaliere nelle seguenti fasce orarie: 07:00-09:00 oppure 22:00-24:00. d) Lacqua sar utilizzata per irrigare parte del terreno distinto al C.T. al Foglio 38 Mappale 829 del Comune di Cantiano, per complessivi 240 mq, coltivato ad orto ad uso familiare. e) Ai sensi di quanto disposto dallart. 67, c. 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/2026, la stima dei volumi attinti nel 2025. f) Ai sensi della D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto Approvazione dei criteri e modalit regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, la derivazione in oggetto non sottoposta allobbligo di installare misuratori dei volumi idrici prelevati. g) Il prelievo in esame non soggetto al rispetto del DMV - Deflusso Minimo Vitale in virt di quanto disposto dallart. 60, comma 4, lettera b) delle NTA del PTA. h) La licenza, inoltre, non d diritto di accedere nelle propriet private e la Ditta in oggetto responsabile degli eventuali danni che possano derivare a terzi tanto per luso della licenza come con i lavori di collocamento dellimpianto. i) Gli apparecchi destinati allattingimento e la tubazione ad essi inerente, dovranno essere disposti in modo da non intaccare le sponde o gli argini del corso dacqua, nonch le relative pertinenze demaniali. Non debbono, infine, essere pregiudicate le difese del corso dacqua eventualmente presenti. j) Lattingimento potr essere effettuato quando la disponibilit dellacqua lo permetta, tenuto conto, a seconda dei casi, delle derivazioni e utilizzazioni dipendenti da antichi diritti riconosciuti o da precedenti concessioni. k) Qualora ne ricorrano i presupposti, ai fini dellattingimento la ditta tenuta ad acquisire presso gli Enti preposti, tutti i pareri o le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. 2) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 3) Di precisare, altres, che il presente atto rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti. 4) Di inviare copia conforme alloriginale del presente Decreto alla Ditta richiedente. 5) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 6) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 7) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza. 8) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 9) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 374 R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 197/F - SIAR-DAP 513809. Rilascio autorizzazione alla perforazione e realizzazione di n. 1 pozzo di captazione idrica ad uso industriale sul terreno distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio. Ditta: VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di autorizzare, ai sensi dellarticolo 19 della L.R. 9-6-2006 n. 5, la Ditta VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417), con sede legale a Monte Porzio (PU) via dellIndustria 2, ad eseguire le opere di perforazione, ricerca di acque sotterranee, costruzione di n. 1 pozzo e relative prove di emungimento, sul terreno catastalmente distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) dovr essere comunicata a questo Settore la data di inizio dei lavori, che dovr avvenire entro e non oltre un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione, nonch quella di fine lavori, oltre ai dati identificativi della ditta esecutrice; b) il pozzo dovr essere realizzato nel rispetto delle modalit costruttive descritte nel documento istruttorio del presente atto; c) ultimate le opere di cui alla presente autorizzazione, dovranno essere trasmessi a questo Settore i seguenti documenti: 1) Relazione Finale, comprensiva del progetto esecutivo delle opere, della stratigrafia riscontrata e dei risultati delle prove di qualit dellacqua (analisi chimiche e batteriologiche). Nella suddetta relazione andranno inoltre esibiti e commentati i risultati di almeno una prova di portata; 2) Certificato di Collaudo predisposto dal tecnico incaricato, attestante la conformit dei lavori eseguiti al presente atto; d) dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire effetti negativi sullequilibrio idrogeologico e possibili inquinamenti della falda. In particolare, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche possano entrare in contatto diretto con la falda. A tal fine, la copertura dovr essere lievemente rialzata rispetto al piano campagna e la chiusura dotata di idonea guarnizione per la tenuta stagna del manufatto, al fine di evitare che eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti possano raggiungere la falda penetrando dalla bocca del pozzo. Il pozzo dovr essere circondato da una soletta in calcestruzzo di almeno 1 metro al fine di non permettere infiltrazioni di acque piovane al suo interno. Dovr, inoltre, essere eseguita limpermeabilizzazione dei primi 2 metri con materiale idoneo (es. boiacca) tra i tubi e la parete del pozzo; e) la condotta del pozzo dovr essere finestrata (filtro) solo nel tratto interessato dallacquifero, mentre negli altri tratti dovr essere cieca, ovvero priva di aperture; f) il dreno da utilizzare per riempire lintercapedine tra lo scavo e il filtro dovr minimizzare il passaggio dei grani costituenti la formazione acquifera e dovr essere chimicamente inerte; g) la distanza dai confini di propriet dovr essere di almeno 2 m. ai sensi dellart. 889 del Codice Civile; h) dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi in ogni fase di esecuzione dei lavori; i) la distanza del pozzo dalla sponda dei corsi dacqua, ovvero dal loro limite demaniale, non dovr essere inferiore a ml. 10 ai sensi dellart. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904. 2) Di precisare che lutilizzo dellacqua del pozzo comunque subordinato al rilascio, a cura di questo Settore, del provvedimento di concessione di derivazione, previa approvazione del Certificato di Collaudo. 3) Di precisare, altres, che ai sensi dellart. 19, comma 4, della L.R. 5/2006, la presente autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti, e pu essere revocata per le motivazioni esposte al comma 5 del medesimo articolo 19, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennit. 4) Di stabilire che il presente atto rilasciato ai soli fini stabiliti dallarticolo 19 della L.R. 5/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti. 5) Di precisare che il titolare della presente autorizzazione, il Direttore dei Lavori e lassuntore dei lavori sono responsabili dellosservanza di tutte le norme e condizioni contenute nella presente autorizzazione. 6) Di inviare copia conforme alloriginale del presente Decreto al soggetto richiedente e al tecnico incaricato. 7) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 8) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 9) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; 10) Per tutti gli altri aspetti, pu essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza. 11) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 12) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 375 O.P.C.M. n. 3548/2006 Allegato C3 Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino idrografico del fiume Esino, Fossi di Falconara. Procedure di esproprio/asservimento. Autorizzazione allo svincolo e al pagamento dellindennit di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della Ditta 4 S.Seb (Giangiacomi Giampaolo). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 376 D.Lgs. 118/2011 art. 53 L.R. n. 6/2005 art. 12 Accertamento proventi derivanti da indennizzi per la riduzione di superficie boscata e compensazione ambientale monetizzata, correlata al progetto per la realizzazione del Nuovo collegamento a nord tra la S.S. 16 svincolo Torrette e il Porto di Ancona. Ultimo miglio di connessione del porto di Ancona. Cod. AN255 CUP: F37H1700237001. Opera commissariata ex art. 4 L. 55/2019 e ss. mm. Ii. Bilancio 2025/2027, annualit 2025, capitolo 140504 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 377 R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Derivazione ad uso idroelettrico, intervento di movimentazione di materiale inerte in alveo del Fiume Burano a valle dellopera trasversale, in Comune di Cagli localit Candiracci.Richiedente: VIS4G SRL (P.IVA 02774470427).Autorizzazione Rep. n 3167/me. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 378 R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Cambio di titolarit della concessione di cui al decr. dir. n 238 del 01.04.2025 ad uso agiamento sullarea di 1423 mq di terreno lungo il torrente Conca nel comune di Mercatino Conca (f.gl. 1 mapp 941, 942, 937, 939) a favore della societ Eredi Covi Renzo Di Ricci Irene & C. Sas IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di CONCEDERE alla ditta EREDI COVI RENZO DI RICCI IRENE & C SAS (P. IVA 02592900415) con sede legale in Mercatino Conca (PU) via Lungo Conca 1, il cambio di titolarit della concessione demaniale vigente, gi rilasciata alla ditta SILVA di Ricci Irene & C. s.n.c. P.IVA 00288600414 con sede legale in Mercatino Conca (PU) via Lungo Conca 1 con Decreto Dirigente P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino n. 258 del 09.07.2020 cos come modificato con Decreto Dirigente Settore Genio civile Marche Nord n. 238 del 01.04.2025, per loccupazione di unarea di mq 1423 appartenente al Demanio Idrico lungo il Torrente Conca nel Comune di Mercatino Conca foglio 1 mapp 941, 942, 937, 939 ad uso: a) Piazzale di manovra mezzi; b) Detenzione temporanea di cassoni per il carico e scarico delle merci; c) Detenzione temporanea dei cumuli di materiale lavorato e non prima delluscita dallimpianto; d) Realizzazione di pavimentazione in cemento sulla superficie di 1053 mq. e) Realizzazione di tettoia montata su 4 pali di metallo su plinto in cemento e con copertura mobile con teli in PVC; 2. DI CONFERMARE lattuale scadenza della concessione n. 238 del 01.04.2025 ovvero il 08.07. 2026; 3. DI ATTESTARE che larea demaniale come sopra identificata risulta trattata dal Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico tra quelle interessate dalle inondazioni corrispondenti a piene con tempi di ritorno pari a 200 anni, con il codice E-02-0009, e che gli usi richiesti rientrano tra quelli consentiti dalle Norme di Attuazione del P.A.I.; 4. DI CONFERMARE il nulla osta idraulico n. 933/CO del 20.05.2020 e n. 1290/CO del 20.03.2025 per i quali gli usi prospettati rientrano tra quelli consentiti dalle norme del Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico, nel rispetto delle prescrizioni in essa riportate al punto 4.2 dellart. 9; 5. Di SOSTITUIRE il disciplinare Rep. 401 del 01.04.2025 di cui al Decreto Dirigente Settore Genio civile Marche Nord n. 238 del 01.04.2025, con il nuovo schema di disciplinare, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione; 6. DI STABILIRE che la concessione da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni in relazione alle prescrizioni contenute nei piani di bacino e nelle direttive emanate da ogni Autorit giuridicamente competente; 7. DI STABILIRE che comunque facolt di questa Amministrazione procedere alla revoca del presente atto anche prima della scadenza del termine, ove larea occorresse per opere o servizi pubblici o fosse oggetto di provvedimento di sdemanializzazione, senza che per tale fatto possa pretendersi alcun compenso o ristoro; 8. DI DETERMINARE che il canone annuale dovuto dalla ditta per la concessione richiesta ammonta a 674,00 (seicentosettantaquattro/00); 9. DI ATTESTARE che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 comma 1 della Legge 241/90, il Dott. Roberto Gattoni per il quale avvenuta la verifica dellinesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente concessione pu essere visionata presso lufficio di supporto amministrativo del Settore; 10. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Mercatino Conca; 11. DI RAPPRESENTARE che il presente atto rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico come stabilito dallart. 30 della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovr ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la legittima occupazione dellarea; 12. DI RAPPRESENTARE ai sensi dellart. 3 comma 4 della legge 241/90, che il presente atto pu essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 13. DI PUBBLICARE il presente atto, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente (Arch. Lucia Taffetani) ALLEGATI A Disciplinare di Concessione B Planimetria di riferimento AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 28 maggio 2025, n. 379 R.D. 523/1904; ART. 31 L.R. 5/2006. Demanio pubblico Ramo idrico. Cambio di titolarit della concessione rilasciata a Impresa Viti Snc di Viti Matteo e Viti Cristian a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas, per occupazione area con manufatto per immissione di acque bianche e reflue in sinistra idrografica del Fosso del Mulinello nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp. 188) ID 570. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere, ai sensi della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, il cambio di titolarit della concessione di occupazione di area demaniale rilasciata a IMPRESA VITI SNC DI VITI MATTEO e VITI CRISTIAN (P.IVA 02265750410) con Decreto della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Nord n. 813 del 30/11/2022, a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas (P.IVA 02400080418) con sede in Comune di Pergola Via Osteria del Piano, 7. 2) Di precisare che la concessione riguarda loccupazione di unarea appartenente al demanio idrico, nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp.le 188) con una scogliera di 2x1x1 mt. a protezione della sponda sinistra del Fosso del Mulinello per limmissione di acque bianche e reflue derivanti dallimpianto di trattamento delle acque di prima pioggia posto a monte, gi autorizzato. 3) Di confermare la validit del Disciplinare di concessione rep. 16 del 30/11/2022 sottoscritto dal precedente concessionario, 4) Di stabilire che il nuovo titolare della concessione subentra in tutti i diritti, obblighi, oneri e responsabilit indicati nel Disciplinare di concessione rep. 16 del 30/11/2022 rilasciato al precedente titolare. 5) Di confermare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 20 successivi e continui decorrenti dal 30/11/2022, data di validit del provvedimento di concessione (Decreto del Dirigente Settore Genio Civile Marche Nord), verso il pagamento allAutorit Concedente (questo Settore) del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. 6) Di precisare, altres, che entro la data di scadenza della concessione in oggetto, fissata al 29/11/2042, la ditta concessionaria tenuta a presentare apposita domanda di rinnovo. 7) Di inviare copia conforme alloriginale del presente Decreto alla Ditta concessionaria. 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 10) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che il presente atto pu essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 380 D.P.R. 1363/1959 - D.M. 26/06/2014. Rilascio autorizzazione allesercizio di un invaso ad uso irriguo, ubicato in Comune di Ostra Vetere, via Pescara n.1 - Contrada Lanternone. Ditta: Azienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di rilasciare allAzienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425), ai sensi del D.P.R. n. 1363 del 01/11/1959 e del D.M. 26 giugno 2014, fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, lautorizzazione allesercizio di uno sbarramento di ritenuta formante un invaso ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 27 Mappali 10-11-14 del Comune di Ostra Vetere (AN), via Pescara n. 1 - Contrada Lanternone, finalizzato allaccumulo di acqua ad uso irriguo. 2) Di dare atto che il suddetto lago stato autorizzato dal SUAP Le Terre della Marca Senone, con Determinazione del Dirigente Dott. Paolo Mirti di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria del 26/07/2022 (Pratica SUAP n. 1109/2022 del 14/10/2022), nellambito della quale questo Settore ha espresso parere favorevole alla realizzazione dellinvaso, con prescrizioni. 3) Di subordinare lefficacia del presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni, che il soggetto proprietario o gestore dovr osservare ai fini dellesercizio dellinvaso: a) dovr essere mantenuta una pompa per consentire, in caso di emergenza, un rapido svaso del lago; b) il sistema di smaltimento delle acque dal lago (sfioratore e fosso di recapito), dovr essere mantenuto in perfetta efficienza manutentiva; c) le acque di scarico provenienti dal tubo sfioratore non dovranno esercitare fenomeni di erosione e/o favorire fenomeni di instabilit; d) dovr essere garantita una periodica manutenzione alla rete scolante presente nelle aree a monte del lago, al fine di garantire unadeguata regimazione delle acque; e) dovr essere mantenuto un adeguato inerbimento dellargine, delle sponde e dellarea di versante posta a monte del lago, da attuarsi con miscugli di specie erbacee, per evitare linnescarsi di eventuali fenomeni erosivi; f) dovranno essere attuati periodici interventi di taglio e sfalcio della vegetazione che colonizzer il paramento arginale e le sponde esterne dellinvaso; g) ai piedi dellargine e fino al limite di propriet dovranno essere evitate lavorazioni agricole ed il terreno dovr essere mantenuto inerbito; h) in base a quanto disposto dallart. 13 del D.P.R. n. 1363 del 1959 il soggetto proprietario o gestore dellinvaso dovr vigilare sullo stato di perfetta conservazione ed integrit dello sbarramento, dellefficienza degli organi di scarico e di ogni altro particolare costruttivo connesso allopera stessa. Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, scelto un tecnico di fiducia abilitato alla professione, dovr far redigere una relazione tecnica annuale attestante la perfetta integrit e rispondenza dello sbarramento agli elaborati tecnici autorizzati, nonch lefficienza degli organi di scarico (sfioratore e pompa). Tale relazione dovr essere conservata dalla ditta ed esibita alle Autorit competenti in caso di controllo; i) qualora dalle ispezioni periodiche dovessero sorgere dubbi sulla efficienza e conservazione del paramento di valle e delle opere di scarico, la Ditta dovr immediatamente sospendere lesercizio, provvedendo allo scarico del serbatoio, dandone nel contempo avviso a questo Settore Genio Civile Marche Nord; j) la Ditta richiedente sar responsabile di qualsiasi danno a persone o cose che dovessero determinarsi per effetto della mancata vigilanza durante lesercizio. 4) Di precisare che questo Settore si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la perfetta conservazione ed integrit dello sbarramento, lefficienza degli organi di scarico e di ogni altro particolare costruttivo connesso al funzionamento dellinvaso 5) Di inviare copia del presente Decreto alla ditta richiedente. 6) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 7) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della L. 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 8) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto possibile, ai sensi dellart. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto ammessa altres, entro 120 (centoventi) giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 9) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 10) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 381 ART. 7 R.D. 3267/1923 Ditta: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per lavori di rinnovamento reti e impianti del S.I.I. - GAS nel territorio servito da marche Multiservizi S.p.A. Pesaro - Installazione Imhoff ed eliminazione scarico in Strada dei Canneti (Fgl. 10 part. 40), Comune di Pesaro. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 382 R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Rinnovo del Decreto n. 426 del 30/05/2023, interventi di sistemazione idraulica del Rio La Fossetta in Comune di Gabicce Mare, localit Case Badioli Bacino TavolloRichiedente: Uguccioni Silvia (codice fiscale GCCSLV78C66H294Q) ed altri.Autorizzazione Rep. n 3168/ta. (Rif. Aut. Rep. 2838/ta). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 383 ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - Art. 12 c. 2 L.R. 6/2005AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI URBINONulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per intervento di ripristino sede stradale con riduzione del rischio idrogeologico, in loc. C Biagio (Foglio 105, Particelle n. 71/ p, 72/p e 153/p), nel Comune di Urbino (PU). Istanza presentata dal Comune di Urbino. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 384 ARTT 8-9-10 del R.D. 3267/1923 DGR Marche 1732/2018 - ART. 10 L.R. 6/2005. PAGNINI PAOLAAutorizzazione ad intervento di taglio di diradamento di un bosco sito in loc. Castel di Mezzo Strada di Vincolungo (fgl. 3 partt. 95 ha 0.02.50 circa), in Comune di Pesaro. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 385 ARTT 8-9-10 del R.D. 3267/1923 DGR Marche 1732/2018 - ART. 10 L.R. 6/2005. MAGI PIAAutorizzazione ad intervento di taglio di diradamento di un bosco sito in loc. Castel di Mezzo Strada di Vincolungo (fgl. 3 partt. 232, 234 ha 0.10.00 circa), in Comune di Pesaro. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 386 R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Comune di Urbino, localit Colcello/C Frate, interventi di sistemazione del fondo alveo e delle sponde del Fosso dei Donnini a protezione della viabilit locale.Richiedente: Amministrazione Comunale.Autorizzazione Rep. n 3169/ce. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 330 RINNOVO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE, rilasciata dallAmministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, con atto Rep. n. 11109 del 28.11.2005, per n.1 attraversamento carrabile del Fosso dei Rossi nel Comune di Petritoli (FM), ai sensi dellart. 30 della L.R. n. 05/2006 ss.mm.ii. Richiedente: SOC. AGRICOLA MARCHIGIANA (P.IVA 02557780398). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 331 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.174, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 3 particella 84 del comune di Macerata (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 514942. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dellart. 37, comma 3, della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A. ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare lacqua pubblica, dal campo pozzi n. 174 in comune di Macerata cos costituito: ID 103209 - 103210 e 103212 foglio 3 particella 84 gi denunciati ai sensi dellart. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il titolare del presente provvedimento autorizzato a captare la quantit riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione 25,00 l/s; b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovr contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dellemungimento con landamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovr essere altres prodotto un Piano di Monitoraggio al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovr essere prodotto annualmente a questo Settore. c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorit i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dellutilizzo delle quantit massime consentite; d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (https://siar. regione.marche.it); e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovr essere effettuata la denuncia dei consumi dellanno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda; f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalit previste dal portale SIAR, per gli importi relativi alluso dichiarato ed autorizzato; g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione; h) i prelievi per uso irriguo sono vietati dal luned al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarico della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/semina delle coltivazioni il concessionario derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dallavvenuta lavorazione. i) i titolari delle captazioni dovranno consentire laccesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonch infortuni o intrusioni casuali; j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualit del corpo idrico sotterraneo, questo Settore pu provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ci possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi. 2) DI STABILIRE che lacquisizione di ulteriori dati e/o leventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto. 3) DI STABILIRE che il presente decreto, ai sensi dellart. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovr presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (https://siar.regione.marche.it). 4) DI STABILIRE, altres, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonch da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto. 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dellart. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantit di acqua autorizzata al prelievo. 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Ing. Stefano Stefoni ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 332 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.173, portata prelievo 15,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 5 particella 79 del Comune di Montelupone (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506480. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dellart. 37, comma 3, della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A. ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare lacqua pubblica, dal campo pozzi n. 173 in comune di Montelupone cos costituito: ID 103229 e 103230 foglio 5 particella 79 gi denunciati ai sensi dellart. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il titolare del presente provvedimento autorizzato a captare la quantit riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione 15,00 l/s; b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovr contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dellemungimento con landamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovr essere altres prodotto un Piano di Monitoraggio al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovr essere prodotto annualmente a questo Settore. c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorit i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dellutilizzo delle quantit massime consentite; d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (https://siar.regione.marche.it); e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovr essere effettuata la denuncia dei consumi dellanno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda; f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalit previste dal portale SIAR, per gli importi relativi alluso dichiarato ed autorizzato; g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione; h) i prelievi per uso irriguo sono vietati dal luned al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarico della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/semina delle coltivazioni il concessionario derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dallavvenuta lavorazione. i) i titolari delle captazioni dovranno consentire laccesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonch infortuni o intrusioni casuali; j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualit del corpo idrico sotterraneo, questo Settore pu provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ci possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi. 2) DI STABILIRE che lacquisizione di ulteriori dati e/o leventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto. 3) DI STABILIRE che il presente decreto, ai sensi dellart. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovr presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (https://siar.regione.marche.it). 4) DI STABILIRE, altres, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonch da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto. 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dellart. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantit di acqua autorizzata al prelievo. 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Ing. Stefano Stefoni ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 333 R.D. 11.12.1933 n.1775 D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.172, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 20 particelle 325 e 323 del comune di Porto Recanati (MC) P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506479. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dellart. 37, comma 3, della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A. ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare lacqua pubblica, dal campo pozzi n. 172 in comune di Porto Recanati SIAR-DAP 506479 cos costituito: ID 27541 foglio 20 part. 325 e ID: 27542 e 27543 foglio 20 part. 323 gi denunciati ai sensi dellart. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il titolare del presente provvedimento autorizzato a captare la quantit riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione 25,00 l/s; b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovr contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dellemungimento con landamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovr essere altres prodotto un Piano di Monitoraggio al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovr essere prodotto annualmente a questo Settore. c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorit i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dellutilizzo delle quantit massime consentite; d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (https://siar.regione.marche.it); e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovr essere effettuata la denuncia dei consumi dellanno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda; f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalit previste dal portale SIAR, per gli importi relativi alluso dichiarato ed autorizzato; g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione; h) i prelievi per uso irriguo sono vietati dal luned al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarico della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/semina delle coltivazioni il concessionario derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dallavvenuta lavorazione. i) i titolari delle captazioni dovranno consentire laccesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonch infortuni o intrusioni casuali; j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualit del corpo idrico sotterraneo, questo Settore pu provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ci possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi. 2) DI STABILIRE che lacquisizione di ulteriori dati e/o leventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto. 3) DI STABILIRE che il presente decreto, ai sensi dellart. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovr presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (https://siar.regione.marche.it). 4) DI STABILIRE, altres, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonch da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto. 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dellart. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantit di acqua autorizzata al prelievo. 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Ing. Stefano Stefoni ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 27 maggio 2025, n. 340 R.D. 1775/1933, art.56 - L.R. 5/2006, art.17- Licenza di attingimento annuale per usi vari, localit e corsi dacqua diversi nel territorio della provincia di FERMO Allegato 1 Elenco domande ammissibili per Rinnovo autorizzazioni annuali DIPARTIMENTO - POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 76 DDS 338/SIP/2024 PR Marche FSE+ 2021/ 2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire loccupazione nella regione Marche, annualit 2024 2025 Concessione e impegno risorse a favore di imprese/studi professionali, Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2025/2027, annualit 2025 (I finestra temporale). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) di dare atto che, a fronte di n. 350 progetti ammessi a finanziamento, con DDS n. 34/SIP del 29/01/2025, cos come parzialmente rettificato e integrato dal DDS n. 68/SIP del 24/02/2025 (con il quale si proceduto ad un primo scorrimento della graduatoria che ha interessato n. 15 progettii dalla posizione n. 351 alla posizione n. 365) n. 335 beneficiari, hanno accettato il contributo e hanno costituito limpresa/studio professionale entro i termini fissati dal DDS n. 338/SIP/2024 (art.9 dellAvviso) e pertanto risultano ammissibili a finanziamento come riportato nellallegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 2) di dichiarare decaduti dallincentivo n. 15 progetti di cui n. 2 progetti a seguito di rinuncia, n. 12 progetti a seguito di mancato invio della documentazione di accettazione del contributo nei termini previsti dallart. 9 dellavviso e n. 1 progetto non ammissibili ai sensi dellart. 6 dellavviso, come riportato nellallegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3) di quantificare in 6.700.000,00 limporto complessivo necessario al finanziamento dei progetti inseriti nellallegato A di cui al precedente punto 1), secondo un cronoprogramma di esigibilit della spesa ai sensi del D.lgs. 118/11, nellannualit 2025; 4) di concedere limporto complessivo di 6.700.000,00 a favore delle imprese indicate nellAllegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno presentato domanda a valere sullAvviso Pubblico approvato con DDS 338/SIP/2024 PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire loccupazione nella regione Marche, annualit 2024 2025, DGR n. 977 del 24.06.2024 - Euro 14.000.000,00; 5) di impegnare limporto complessivo di 6.700.000,00, suddiviso in impegni come risulta dallAllegato A parte integrante del presente provvedimento, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2025/2027, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilit, nell annualit 2025, come di seguito specificato: CAPITOLO IMPEGNO anno 2025 () 2150410299 3.350.000,00 2150410300 2.345.000,00 2150410301 1.005.000,00 TOTALE 6.700.000,00 C.T.E.: 2150410299: 1504 2310399001 041 3 1040399999 000000000000000 4 3 009 2150410300: 1504 2310399001 041 4 1040399999 000000000000000 4 3 009 2150410301: 1504 2310399001 041 7 1040399999 000000000000000 4 3 009 I capitoli sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata: CAPITOLI QUOTA ANNUALITA n. ACCERTAMENTO IMPORTO () 1201050131 UE 2025 193 35.674.177,12 1201010510 STATO 194 25.271.923,99 Il capitolo di cofinanziamento regionale garantito dalla Tab. D - L.R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2025-2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025). 6) di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDS n. 338/SIP/2024, per un importo complessivo di 6.700.000,00 per lannualit 2025 come segue: CAPITOLO ANNO 2025 PRENOTAZIONE IMPORTO RIDUZIONE () 2150410299 1039/2025 3.350.000,00 2150410300 1040/2025 2.345.000,00 2150410301 1041/2025 1.005.000,00 7) di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverr con successivi atti, al momento della richiesta di liquidazione della prima tranche a seguito di verifica della documentazione inviata nei modi e nei termini stabiliti dallAvviso Pubblico approvato con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 338/SIP/2024; 8) di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=8354 precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 9) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A) Tabella beneficiari impegnati prima finestra Allegato B) Progetti decaduti (Rinuncia esplicita, non accettazione, mancanza di requisiti) AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 77 PR Marche FSE+ 2021-2027. Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse Tematiche allinterno di Botteghe Scuola DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025. Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra 2025 (dal 1 marzo al 30 aprile 2025). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di dare atto che, in riferimento al DDS n. 617/SIP/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse Tematiche allinterno di Botteghe Scuola in oggetto, nella prima finestra 2025 (1 marzo 30 aprile 2025) sono state inviate telematicamente e validate attraverso il sistema informativo Siform2 n. 5 domande; 2. Di dare atto che l'ammissibilit delle domande istruite stata definita in base a quanto stabilito dall art. 10 dellAvviso pubblico di cui al punto precedente; 3. Di ammettere a valutazione tutte le 5 domande pervenute e contenute nellallegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il numero identificativo domanda e il codice progetto generati da Siform2; 4. Di trasmettere il presente decreto e il rispettivo allegato, per il seguito di competenza, alla Commissione di Valutazione individuata e nominata con DDS n. 694/SIP del 01/12/2023; 5. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei relativi allegati, mediante pubblicazione sul sito https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id32790/6841, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI - ALLEGATO A (Domande ammesse a valutazione) AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 78 DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di dare atto che, in riferimento al DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 - 2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00 (BURM n.44/18 maggio 2023), nella I finestra 1 marzo 30 aprile 2025 sono state validate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo Siform 2, n. 198 domande, di cui n. 4 domande non sono state istruite per le motivazioni riportate nel documento istruttorio; 2. Di ammettere a valutazione nr. 190 domande, riferite all Avviso pubblico richiamato al punto 1 contenute nellallegato A) Elenco a, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il numero identificativo domanda e il codice progetto generati da Siform 2; 3. Di non ammettere, al contempo, a valutazione nr. 4 domande riferite all Avviso pubblico richiamato al punto 1, per le motivazioni riportate nellallegato A) Elenco b, del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuate con le modalit di cui al punto precedente; 4. Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla Commissione di valutazione, individuata e nominata con il DD n.424/SIP del 20/06/2023, parzialmente modificata con DDSIP nr. 203/2024, DDSIP nr.121/2025 e DDPSL 74/2025; 5. Di dare atto che, a far data dal 21 maggio 2025, giorno successivo alla emanazione del DDD 68/PSL del 20.05.2025 relativo al conferimento dei nuovi incarichi di EQ, la responsabilit del presente procedimento assegnata alla dott.ssa Lara Caponi, titolare della E. Q . Incentivi per loccupazione e workexperience per i giovani, in cui detto procedimento risulta incardinato; 6. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/6906, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A Elenco A Domande Ammesse a Valutazione / Elenco B Domande non ammesse a valutazione AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 79 DDS n. 80 del 27.02.2025 DGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico Accordo per laCoesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane perlassunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiatinella Regione Marche - Schede Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) Azione 1. DDDPSL n. 54 del 8/5/2025. Parziale rettifica graduatoria progetti ammessi a finanziamento Az1 e primo scorrimento graduatoria Az2. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di rettificare parzialmente , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, gli allegati A1 ,B1, D1 approvati con decreto 54/PSL dell 08/05/2025 concernente lesito dellistruttoria e lapprovazione della graduatoria dei progetti di assunzione ammessi a finanziamento a valere sullAzione 1 dellAvviso pubblico approvato con DDS n. 80 del 27/02/2025 inserendo fra i progetti ammessi a valutazione e ammessi a finanziamento il progetto codice siform 1111581; 2. Di approvare , pertanto, gli Allegati A1, B1 , D1, parti integranti e sostanziali del presente decreto , che rettificano e sostituiscono gli Allegati A1, B1 D1 approvati con DDPSL 54 dell8/5/2025 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio 3. Di prendere atto della rinuncia al contributo presentata con nota 0621401|20/05/2025 da parte del titolare del progetto di assunzione Az 1 cod sifrom . 1112743 con la cui economia si proceder a finanziare il progetto di assunzione Az 1 di cui al punto 1; 4. Di prendere atto della comunicazione di rinuncia a finanziamento di cui alla nota prot. n. 602183 del 15.05.2025 relativa al progetto di assunzione Azione 2 cod. siform. 1112185; 5. Di procedere, conseguentemente, a seguito di rinuncia, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio allo scorrimento della graduatoria approvata con DDPSL 54/2025 e contenuta nellallegato D2 ai sensi dellart. 8 dellavviso pubblico in oggetto parzialmente a favore del progetto codice siform 1111522 per . 9.894,30 e parzialmente a favore del progetto codice siform 1111481 per . 9.605,70 ; 6. Di approvare gli Allegati A1, B1 , D1, parti integranti e sostanziali del presente decreto , che rettificano e sostituiscono gli Allegati A1, B1 D1 approvati con DDPSL 54 dell8/5/2025 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio; 7. Di confermare , per le parti non modificate con il presente decreto , il contenuto del DDPSL 54/2025 compresi gli allegati non interessati dal presente atto; 8 Di dare atto che ai sensi dellart. 11 dellAvviso pubblico, laccettazione del contributo e la relativa assunzione dovranno avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissibilit a finanziamento; 9 Di rinviare a successivo decreto, ai sensi dellart 11 dellAvviso pubblico, limpegno e la liquidazione del contributo alle domande ammissibili a finanziamento, previa verifica della documentazione necessaria e dellespletamento dei controlli di cui al medesimo art. 11; 10 Di dare atto che la data di pubblicazione del presente decreto valida ai fini della comunicazione di ammissione o non ammissione a finanziamento ai destinatari ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della L. 241/90; 11 Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e sul sito regionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017; 12 Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=10006 12 Di dare atto che contro il presente provvedimento ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A1 Elenco domande Ammesse a Valutazione Az 1 Allegato B1 Elenco domande Non ammesse a Valutazione Az1 Allegato D1 Domande Ammesse a Finanziamento Az1 AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 80 Annullamento DD n.78 del 28.05.2025 DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di annullare il DD n.78 del 28.05.2025, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio 2. Di procedere allannullamento del suddetto decreto in OPEN ACT 3. Di procedere, con successivo atto al reinserimento in OPEN ACT, del decreto e dellAllegato A corretto Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il Direttore (Roberta Maestri) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 81 DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per lattivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25 Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024 Ammissibilit a contributo delle domande pervenute dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1 intervallo temporale del 2 sportello annualit 2025) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare atto che in riferimento al DDS n. 69/SIP/2025 Avviso Pubblico DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per lattivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25 Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024 sono pervenute, dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1 intervallo temporale - 2 annualit 2025), n. 5 domande come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di prendere atto delle risultanze dellistruttoria svolta dal Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, ai sensi dellart. 6 del DDS n. 69/SIP/2024 cos come riportate nel verbale n. 4 acquisito agli atti del Dipartimento con ns prot. ID 37425035|28/05/2025|PSL e dichiarare ammissibili a contributo le domande di cui allallegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di rinviare a successivo decreto, lassunzione dellimpegno di spesa, da adottarsi successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso da parte delle imprese ed alla verifica della conformit della documentazione ai sensi dellart. 10 dellAvviso pubblico; 4. di trasmettere ai beneficiari nota di formale comunicazione di ammissibilit a contributo; 5. di dare evidenza al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/8966 precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonch di dare attuazione agli obblighi di pubblicit e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 7. di dare atto che contro il presente provvedimento ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A Elenco domande ammissibili a contributo AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 82 DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00). Ammissibilit a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di dare atto che, in riferimento al DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse ricerca DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 - 2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00 (BURM n.44/18 maggio 2023), nella I finestra 1 marzo 30 aprile 2025 sono state validate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo Siform 2, n. 198 domande, di cui n. 4 domande non sono state istruite per le motivazioni riportate nel documento istruttorio; 2. Di ammettere a valutazione nr. 190 domande, riferite all Avviso pubblico richiamato al punto 1 contenute nellallegato A) Elenco a, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il numero identificativo domanda e il codice progetto generati da Siform 2; 3. Di non ammettere, al contempo, a valutazione nr. 4 domande riferite all Avviso pubblico richiamato al punto 1, per le motivazioni riportate nellallegato A) Elenco b, del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuate con le modalit di cui al punto precedente; 4. Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla Commissione di valutazione, individuata e nominata con il DD n.424/SIP del 20/06/2023, parzialmente modificata con DDSIP nr. 203/2024, DDSIP nr.121/2025 e DDPSL 74/2025; 5. Di dare atto che, a far data dal 21 maggio 2025, giorno successivo alla emanazione del DDD 68/PSL del 20.05.2025 relativo al conferimento dei nuovi incarichi di EQ, la responsabilit del presente procedimento assegnata alla dott.ssa Lara Caponi, titolare della E. Q . Incentivi per loccupazione e workexperience per i giovani, in cui detto procedimento risulta incardinato; 6. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/6906, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il Direttore (Roberta Maestri) ALLEGATI Allegato A Elenco A Domande Ammesse a Valutazione / Elenco B Domande non ammesse a valutazione AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 23 maggio 2025, n. 443 L.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e DDS n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) Costituzione e nomina della Commissione d'esame per il corso di formazione professionale: ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE scheda Siform2 n.1089237 terza edizione. Ente gestore Imprendere srl - Macerata. IL DIRIGENTE omissis DECRETA Che gli Enti ed Organismi interessati alla designazione dei loro rappresentanti in seno alla commissione desame hanno comunicato i relativi nominativi. Di nominare la Commissione desame per il corso ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE scheda Siform2 n. 1089237 terza edizione. Che i componenti della Commissione desame per il corso ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE scheda Siform2 n.1089237 terza edizione, gestito dallEnte di formazione Imprendere s.r.l. Sede di Civitanova Marche (MC), in attuazione della normativa vigente in materia, risultano i seguenti: FABIOLA BAIOCCO Presidente di Commissione Rappresentante della Regione Marche OMBRETTA FOGLIA Rappresentante ente attuatore docente corso - componente DAMIANO BOSCHI Rappresentante ente attuatore docente corso - componente Che le spese correlate alle nomine degli stessi in seno alla Commissione desame sono a carico dellEnte gestore, conseguentemente, non comportano n comporteranno alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche. Di dare atto che gli esami si terranno in Via Carducci s.n.c. Civitanova Marche (MC) il 26 maggio 2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00; Di inviare copia del presente atto allOrganismo Gestore e al Presidente per gli adempimenti di loro competenza; Di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del 09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato; Di pubblicare per estratto il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17; Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dellart. 5, 1 comma, della legge 241/90 Alessandro Moschini. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI N.1 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 445 Avviso Pubblico (Allegato 1) ISTAT Istituto Nazionale di Statistica - Avviamento a selezione, Legge n. 68/99, art. 1, co. 1, per lassunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unit di Operatore di Amministrazione VIII Livello, ai sensi del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, da destinare presso la sede di Ancona in Via Castelfidardo n. 4. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 446 DDS n.709/SIP/2023 Avviso Pubblico Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche. DGR n. 1141 del 31/ 07/2023 PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024. 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 7 aprile - 13 maggio 2025). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di dare atto che, in riferimento allAvviso di cui al DDS n. n.709/SIP/2023, pubblicato sul BURM n. 110 del 21/12/2023, avente ad oggetto Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche, con DDS n.425/FOAC del 21/05/2025 sono state ammesse a valutazione n.6 (sei) domande, pervenute dal giorno 7 aprile al giorno 13 maggio 2025. 2) Di approvare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione nominata con DDS n.75/SIP del 29/02/2024, lelenco delle domande ammesse a finanziamento, disposte in ordine cronologico di presentazione nellAllegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui risultano approvati e finanziati n.6 (sei) tirocini. 3) Di dare atto, inoltre, che, come previsto dallart. 15 dellAvviso pubblico, a seguito dellammissione a finanziamento il tirocinio deve iniziare il primo giorno del mese successivo (salvo motivata richiesta di proroga per un massimo di 60 giorni), previa stipula delle polizze assicurative a carico del soggetto promotore. 4) Di dare atto, altres, che i tirocinanti assegnatari dovranno mantenere la condizione di disoccupazione per tutta la durata del tirocinio. 5) Di attestare che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 7) Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, dando atto che tale pubblicazione con relativa data valida ai fini della comunicazione ai beneficiari ed ai soggetti promotori di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.241/90. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A) Domande ammesse a finanziamento AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 447 Approvazione graduatoria definitiva per lavviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 unit di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 3 digit class. 4.4.1. Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, di cui allAvviso Pubblico emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025, a tempo determinato di 2 mesi, tempo parziale 20 ore, presso A.S.P.P. di Potenza Picena IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di prendere atto delle risultanze dellistruttoria esperita dal Centro Impiego di Civitanova Marche circa la candidatura proposta per lavviamento a selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro per la qualifica di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 3 digit class. 4.4.1. Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, tempo parziale e determinato, presso A.S.P.P. di Potenza Picena di cui allAvviso emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025; 2. Di dare atto che sono pervenute nei termini previsti dallavviso pubblico n. 8 candidature alla selezione per 1 unit di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 3 digit class. 4.4.1. Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, da avviare a selezione presso A.S.P.P. di Potenza Picena; 3. Di ammettere n. 2 candidature di lavoratori iscritti presso il Centro Impiego di Civitanova Marche e n. 1 candidatura di lavoratore iscritto presso altro Centro Impiego della Regione Marche, risultanti in possesso dei requisiti per la qualifica di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 3 digit class. 4.4.1. Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta; 4. Di dare atto che n. 5 candidature pervenute, per la selezione in oggetto, sono state ritenute prive dei requisiti obbligatori di cui allart. 2 dellavviso pubblico; 4. Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 16/5/2025, sul sito www.regione.marche.it - nella sezione Offerte enti pubblici - della nota dirigenziale ID 37295572|15/05/2025 che approvava la graduatoria provvisoria contenente le candidature di cui al punto 2; 5. Di dar conto che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/5/2025 sul sito istituzionale, non pervenuta alcuna richiesta di riesame; 6. Di approvare la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per lImpiego di Civitanova Marche, cos come riportato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come Allegato A; 7. Di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Marche (www.regione.marche.it) - nella sezione relativa alle Offerte di lavoro presso Enti Pubblici con valore di notifica per gli interessati; 8. Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente punto 6 avvenga nel rispetto delle normative previste dal Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e delle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso lomissione dei dati identificativi dei candidati, che verranno identificati per mezzo del codice IDSIL attribuito a ciascun candidato dal gestionale JA e preventivamente comunicato a ciascun concorrente; 9. Di disporre che la graduatoria approvata con il presente atto abbia validit per sei mesi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul BUR Marche; 10. Di dare mandato al Responsabile del Centro per lImpiego di Civitanova Marche ad avviare a selezione in ordine di graduatoria e in numero pari ai posti a tempo determinato messi a selezione presso A.S.P.P. di Potenza Picena; 11. Di dare atto che lincarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi stato assegnato, in conformit alla L. n.241/90, art. 5, alla Dott.ssa Piergiorgia Falcioni, titolare della P.O. Gestione Servizi Offerti dal Centro Impiego (C.I.) Civitanova Marche; 12. Di evidenziare che avverso la presente graduatoria ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dellart. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile di Macerata Sezione Giudice del Lavoro); 13. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Marche. Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Massimo Rocchi ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 451 L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/ 2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dellofferta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 2 bimestre marzo/aprile 2025 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di autorizzare: 18 progetti formativi, elencati nel prospetto allegato al presente atto, (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni ivi riportate e presentati in conformit alle disposizioni di cui allAvviso emanato con DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/2022 Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse; 2. di prorogare, a seguito delle richieste pervenute e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, le autorizzazioni delle azioni formative e dei relativi progetti attuativi nellambito dellavviso PNNR GOL Formazione Professionale di cui al DDS n. 712/FOAC del 01/09/2022 presentate dagli enti 9000Uno sas, Enfap Marche, IAL Marche srl, CFM formazione; 3. di approvare: il verbale di valutazione dei progetti formativi, id. 37404171 del 27/05/2025, redatto dallufficio competente, nellambito della scadenza del 30 aprile 2025; 4. di stabilire che: dal presente provvedimento non deriva, n pu derivare alcun onere a carico del Bilancio della Regione Marche; la responsabile del procedimento , ai sensi dellart. 5, comma 1, della legge 241/90, la dott.ssa Tiziana Tommasi; 5. di dare evidenza pubblica al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche (www.regione.marche.it); 6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche; 7. di dichiarare che: ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR Marche, ai sensi dellart. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971; ai sensi dellart. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart.6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014; Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 456 Avviso Pubblico (Allegato A) per lavviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato allassunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unit Operaio Generico (Area degli Operatori a norma del CCNL Funzioni Locali 2019/2021) ISTAT 2021 1 Digit Codice 8 professioni non qualificate IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di emanare lAvviso Pubblico (Allegato A) per lavviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato allassunzione presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unit Operaio Generico da assegnare allArea LL.PP. e Urbanistica con mansione esecutive varie (manutenzione degli immobili del patrimonio comunale, cantoniere, ecc) (Classificazioni Istat 2021: 1 digit 8 professioni non qualificate), CCNL Funzioni locali 2019/2021, a tempo indeterminato, 36 ore settimanali; 2. di dare atto che lAvviso Pubblico, comprensivo della domanda di partecipazione, approvato con il presente Decreto, del quale parte integrale e sostanziale, viene formulato a seguito della richiesta avanzata dalla Citt di Potenza Picena (MC), P.zza Matteotti, 28 62018, Potenza Picena mediante PEC avente data 16/05/2025 e acquisita gli atti dal Centro per lImpiego di Civitanova Marche con prot. n. 610665 del 16/05/2025; 3. di disporre che allAvviso Pubblico possono aderire tutte le persone, iscritte allart.18, co. 2 della legge. n. 68/99, presso i CPI della Regione Marche, in data antecedente alla richiesta dellEnte assumente; 4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-alcittadino/Offerte-da-Enti-pubblici; 5. di disporre che lAvviso Pubblico di che trattasi sia pubblicizzato dalla data di pubblicazione e fino alla data di scadenza, ossia 20/06/2025; 6. di dare mandato al Centro per lImpiego di Civitanova Marche di pubblicizzare e di dare adeguata informativa mediante affissione presso la propria bacheca e presso quella dello Sportello territoriale di Recanati; 7. di trasmettere copia integrale del presente atto, con valore di notifica, ai Centri per lImpiego della Regione Marche, affinch provvedano a darne adeguata informativa mediante affissione sulla propria bacheca e presso gli eventuali Sportelli territoriali e con ogni altra modalit di pubblicizzazione ritenuta dai medesimi Centri utile allo scopo; 8. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi dellart. 4, comma 2, della L.R. Marche n. 17/2003 e integrale sul sito regionale dedicato allAmministrazione trasparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato. 9. di dare atto che la graduatoria dedicata al posto di lavoro di cui al presente avviso, degli aventi titolo che proporranno la propria candidatura attraverso ladesione, sar approvata con successivo atto; 10. di stabilire che il Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Piergiorgia Falcioni; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Dott. Massimo Rocchi ALLEGATI Allegato A Avviso pubblico e Modello di candidatura AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 457 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 L. 56/87.-D.lgs. 165/ 2001- DGR 203/2021) Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo determinato e pieno fino al 30/09/2025 di n. 1 Unit afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto Ruolo Tecnico) presso lAzienda Sanitaria Territoriale di Ancona. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di considerare le premesse dellAllegato A - Avviso Pubblico, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare il proposto Avviso Pubblico contenuto nellAllegato A Avviso Pubblico per lavviamento a selezione finalizzato alllavviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 12 di n. 1 unit afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto Ruolo Tecnico) Istat 2021 Classificazione 5.5.3 Addestratori e Custodi di Animali - presso lAzienda Sanitaria Territoriale di Ancona; 3. di dare atto che lavviso di cui all Allegato A stato formulato a seguito della richiesta pervenuta dallAzienda Sanitaria Territoriale di Ancona relativamente allassunzione, a tempo determinato e pieno per mesi 12, di n. 1 unit afferenti al profilo di Operatore Tecnico Accalappaiacani ( Area del Personale di Supporto Ruolo Tecnico) Istat 2021 Classificazione 5.5.3 Addestratori e Custodi di Animali; 4. di dare atto che tutta la procedura in questione segue la specifica normativa per lavviamento a selezione presso gli EE.PP. (art. 16 legge 56/87; art. 35 d. lgs. 165; DGR 203/21 nonch DDPF attuativo n. 252/GML/2021 e modificato dal DDPF n. 231/2025); 5. di specificare pertanto che la presentazione della domanda pu avvenire esclusivamente per via telematica mediante lutilizzo del portale Janet raggiungibile al link https://janet.regione.marche.it, mediante autenticazione diretta dellutente con SPID, CNS, CIE e che la domanda dovr essere presentata direttamente dallutente o in caso di impossibilit di procedere autonomamente con lutilizzo di un PC del Centro Impiego da concordare preventivamente e nei limiti di disponibilit delle agendedel CPI; 6. di dare atto che levasione della presente richiesta di personale fissata entro i seguenti termini perentori dalle ore 00.01 alle ore 23.59.59 del giorno 04/06/2025; 7. di disporre la pubblicazione dellAvviso Pubblico di cui allAllegato A mediante pubblicazione del presente decreto per estratto sul BUR e in forma integrale nel sito istituzionale della Regione Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonch sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato; 8. di disporre la pubblicazione integrale dellAvviso Pubblico di cui allAllegato A sul sito www.regione.marche.it al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici; 9. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dellart. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile di Procedimento il Dott. Paolo Carloni, P.O. del Centro per lImpiego di Ancona. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Massimo Rocchi ALLEGATI ALLEGATO A Avviso Pubblico AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 458 Approvazione graduatoria definitiva per lAvviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per la copertura di n. 1 unit a tempo determinato mesi quattro per la qualifica di Ausiliario socio sanitario di cui allAvviso pubblico emanato con DDS n. 296 del 28.04.2025 presso IRCR di Macerata IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di prendere atto delle risultanze dellistruttoria esperita dal Centro Impiego di Macerata circa le candidature, proposte per lavviamento a selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro a tempo determinato mesi quattro per la qualifica di Ausiliario socio sanitario, presso IRCR di Macerata di cui allAvviso emanato con DDS n. 296 del 28.04.2025 in conformit alle disposizioni e ai criteri indicati nella DGR n. 203/2021 e nel Decreto Dirigenziale n. 252/GML/2021. 2. Di ammettere, in relazione al profilo professionale richiesto, n. 17 candidature presentate risultanti in possesso dei requisiti richiesti dallAvviso pubblico per la qualifica di Ausiliario socio sanitario, cod. Istat 8. Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 19.05.2025, sul sito www.regione.marche.it - nella sezione Offerte enti pubblici - della nota dirigenziale ID: 36798145|27/03/2025|PSI-MAC che approvava la graduatoria provvisoria contenente le candidature elencate al punto 2 in possesso dei requisiti per la qualifica. 3. Di dar conto che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale stata presentata una istanza di riesame. 4. Di approvare la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per lImpiego di Macerata, cos come riportato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come Allegato A. 5. Di disporre la pubblicazione della graduatoria e dellelenco dei candidati non ammessi sul sito della Regione Marche (www.regione.marche.it) - nella sezione relativa alle Offerte di lavoro presso Enti Pubblici) con valore di notifica per gli interessati. 6. Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente punto 5 avvenga nel rispetto delle normative previste dal Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e delle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso lomissione dei dati identificativi dei candidati, che verranno identificati per mezzo del codice IDSIL attribuito a ciascun candidato dal gestionale JA e preventivamente comunicato a ciascun concorrente. 7. Di disporre che la graduatoria approvata con il presente atto abbia validit per sei mesi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul BUR Marche, e possa avere efficacia, nel medesimo periodo, per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino allassunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. 8. Di dare mandato al Responsabile del Centro per lImpiego di Macerata ad avviare a selezione in ordine di graduatoria un numero pari al posto a tempo determinato messo a selezione - presso lIRCR di Macerata. 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, n pu comportare impegni a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche. 10. Di dare atto che lincarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi stato assegnato, in conformit alla L.n.241/90, art.5, alla Dott.ssa Teresa Lambertucci titolare della P.O. Gestione Servizi Offerti dal Centro Impiego (C.P.I.) Macerata. 11. Di evidenziare che avverso le presenti graduatorie ammesso ricorso al Giudice ordinario ai sensi dellart. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile di Macerata Sezione Giudice del Lavoro). 12. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. (nel caso in cui dal decreto non derivi n possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione) Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato A Graduatoria definitiva AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 459 Richiesta di personale per lavviamento a selezione ai sensi dellart. 1, co. 1 della legge 68/99, ai fini dellassunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 unit di Operatore di Amministrazione, VIII Livello, ai del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), da assegnare presso lIstituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (URBIM) di Ancona, Largo della Fiera della Pesca n. 1. Graduatoria Regionale Unica Integrata. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di approvare, ad esito distruttoria, sulla base delle motivazioni sotto articolate, lAllegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la Graduatoria Regionale Unica Integrata, redatta dal Centro per limpiego di Ancona, riferita allAvviso pubblico di cui al DDPF nr. 266/2025, per lavviamento a selezione richiesto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), riservato agli iscritti allart. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di nr. 1 posto per il profilo professionale di Operatore di Amministrazione VIII Livello, ai sensi dedl vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, da destinare presso la sede di Ancona, da ricondurre alla qualifica Istat 2021 4 - Professioni esecutive nel lavoro di ufficio, a tempo indeterminato e pieno, formulata sulla base delle comunicazioni di validazione delle Graduatorie Locali trasmesse dai CPI della Regione Marche; 2. di pubblicare il presente decreto per estratto sul B.U.R. Marche; 3. di pubblicare la graduatoria in questione sulla bacheca del C.p.I. di Ancona e sul sito istituzionale web http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/offerte-enti.Pubblici; 4. di dare atto che si potr procedere a modificare la graduatoria allegata al presente atto, ove necessario ad esito delle risultanze dei controlli ex D.P.R. n. 445/2000; 5. Di stabilire che la Graduatoria Unica Integrata Regionale riportata in allegato, venga pubblicata sul B.U.R.M., sulla bacheca e sul sito web con lomissione dei dati sensibili, conservati agli atti del Centro per lImpiego di Ancona, in conformit alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali. Nel rispetto di dette disposizioni, ciascun candidato sar inserito in graduatoria con il proprio codice identificativo (I.D.), prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency, e di cui viene data specifica contezza agli interessati; 6. Di disporre che la presente Graduatoria Unica Integrata Regionale abbia validit dalla data di approvazione e che venga utilizzata per sostituire i candidati avviati non risultati idonei alle prove, che rinuncino allassunzione, o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, come previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Marche che disciplinano i suddetti avviamenti; 7. Di autorizzare il titolare di P.O. C.p.I. di Ancona ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente, previa valutazione del Comitato Tecnico, secondo lordine di graduatoria; 8. Di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dellart. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il titolare di P.O. C.p.I. di Ancona, Dott. Paolo Carloni, il quale si avvale per listruttoria dellufficio Avviamenti a selezione presso la PP.AA; 9. Di dare atto che, ai sensi dellart. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto ammessa altres, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n, 1199/1971, fatta salva leventuale giurisdizione del Giudice Ordinario. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 29 maggio 2025, n. 462 PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse Istruzione e Formazione, OS 4.e Percorsi integrati IeFP volti allacquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario da parte degli studenti che frequentano gli Istituti Professionali di Stato, percorso di istruzione Servizi Socio-Sanitari. Nomina Commissione di esame corso Operatore Socio Sanitario Codice Siform2 n.1089729 Ente gestore: Istituto Omnicomprensivo Montefeltro di Sassocorvaro Auditore (PU). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 117 L.R. n. 21 del 30/12/2024 ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025)- Concessione del contributo di 15.000,00 al Comune di Fano per lallestimento di parco giochi per bambini denominato Passeggi allinterno del parco urbano in viale Mazzini, secondo quanto indicato nella Tabella E. Bilancio 2025-2027 annualit 2025. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 118 L.R. n. 21 del 30/12/2024 ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilit 2025)- Concessione del contributo di 15.000,00 al Comune di Ascoli Piceno per il sostegno al progetto CSI Ascoli, Fondo di sostegno per il benessere del personale di polizia penitenziaria creazione palestra casa Circondariale di Ascoli Piceno, secondo quanto indicato nella Tabella E. Bilancio 2025-2027 annualit 2025. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 28 maggio 2025, n. 125 DGR n. 532 dell11/4/2025 DDS n. 86/IISP del 5/5/2025 Assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale a.a 2025/2026. Nomina commissione di valutazione. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di nominare la commissione di valutazione delle domande pervenute a valere sul decreto n. 86/IISP/2025 Avviso pubblico per lassegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale a.a. 2025/2026 ammesse a valutazione ai sensi dellart. 9 del citato avviso pubblico, come segue: Dott.ssa Paola Frammartino del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport con funzione di Presidente; Dott. Enrico Ercolessi del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport - componente; Dott.ssa Vanessa Conigli del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione componente. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Silvia Venerucci del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport; 2. di trasmettere copia del presente atto agli interessati; 3. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 09.10.2017, nonch sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi. Si attesta che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. La Dirigente del Settore Dott.ssa Immacolata De Simone DIREZIONE POLITICHE SOCIALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 29 maggio 2025, n. 96 Delibera CIPESS n. 24/2024, DGR n. 1631/ 2024, DDS n. 11/CDI/2025 e DDS n. 64/CDI/2024. Accordo per la Coesione 2021-2027 Fondo di Rotazione, Scheda intervento FdR n. 37 Disabilit gravissima - Proroga scadenza rendicontazione. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 204 Iscrizione dellEnte NEFROLOGICA - ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE RENALI ENTE DEL TERZO SETTORE (rep. n. 149361; CF 93122850428), con sede legale in VIA CONCA N. 71 60126 ANCONA (AN), nella sezione Altri enti del Terzo settore del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 205 Iscrizione dellEnte CENTRO CULTURALE ISLAMICO GREEN LEAVES - APS (rep. n. 143973; CF 93081630431), con sede legale in VIA S.DACQUISTO N. 4 -62017 - PORTO RECANATI (MC), nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 206 Iscrizione dellEnte ARCHEOCLUB DITALIA SEDE DI OFFIDA APS (rep. n. 152669; CF 92072230441), con sede legale in VICOLO ROTA N. 28 63073 OFFIDA (AP), nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 207 Iscrizione dellEnte ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE APS (rep. n. 153090; CF 02825030428), con sede legale in Via Gramsci n. 9 60010 OSTRA VETERE (AN), nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 208 Iscrizione dellEnte ASSOCIAZIONE COMUNITA ENERGETICA ONCER - ETS (rep. n. 153646; CF 02575370446), con sede legale in VIA DELLE PRESE N. 1/D - 63832 - MAGLIANO DI TENNA (FM), nella sezione Altri enti del Terzo settore del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 209 Iscrizione dellEnte FONDAZIONE SCELGO ETS (rep. n. 150992; CF 92073790443), con sede legale in RUA DELLA CARITA N. 6 -63100 - ASCOLI PICENO (AP), nella sezione Altri enti del Terzo settore del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dellarticolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 210 Iscrizione dellEnte SAN VALENTINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE (Rep. n. 151308 CF 91029020418), con sede legale in STRADA PER MONTELURO n. 3 TAVULLIA 61010 (PU), nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 211 Iscrizione dellEnte Societ Operaia di Mutuo Soccorso Casteldemilio E.T.S. (rep. n. 153191; Codice Fiscale 01555150422), con sede legale in Agugliano (AN), nella sezione Societ di mutuo soccorso del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 212 Iscrizione dellEnte ASSOCIAZIONE OLTRE L'ORIZZONTE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (rep. n. 152725; C.F. 90055720412), con sede legale in Via Marche, 8/A - 61037 Mondolfo (PU), nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 213 Iscrizione dellEnte Pro Loco Macerata Feltria APS rep. n. 153777 CF 82009530419 con sede legale a Macerata Feltria (PU) (CAP 61023) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 214 Iscrizione dellEnte INFORMAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (Rep. n. 153428; CF 90056660419), con sede legale in VIA DELLA CONCILIAZIONE n. 25 CARTOCETO - FRAZIONE LUCREZIA - 61030 (PU), nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 215 Variazione di iscrizione con acquisizione di personalit giuridica dellEnte Free Woman ETS ( rep. n. 45487 CF 93083740428) con sede legale ad Ancona (AN), ai sensi dellarticolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.Contestuale migrazione alla Sezione g) Altri Enti del Terzo Settoredel RUNTS ai sensi dellarticolo 50 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e 22 del DM 106/2020 ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 27 maggio 2025, n. 216 Iscrizione dellEnte Gli stupefattori APS rep. n. 154678 CF 03013090422 con sede legale a Fabriano (AN) (CAP 60044) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 comma 5 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e degli articoli 8 e 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO SALUTE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 23 maggio 2025, n. 24 DGR n. 1601/2021 e s.m.i.: attivazione, in sessione ordinaria, della commissione per gli esami finali del Corso di formazione specifica in medicina generale 2021-2024 di cui al d.lgs. n. 368/1999 e alla DGR n. 1348/2021 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 26 maggio 2025, n. 25 D.lgs n. 368/1999, DGR n. 1348/2021 e decreto n. 53/RUM/2021; Corso di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024, ammissione candidati allesame finale IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di ammettere a sostenere lesame finale del Corso di formazione specifica in Medicina generale di cui al D.lgs n. 368/1999, dinanzi alla commissione ex art. 29, comma 3, del citato decreto legislativo, complessivi n. 65 medici, i cui nominativi sono riportati nellallegato A, al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso. Tra questi: - n. 61 medici hanno concluso il corso del triennio 2021-2024; - n. 3 medici hanno concluso il corso del triennio 2020-2023; - n. 1 medico ha concluso il corso del triennio 2019-2022. I medici afferenti alle annualit precedenti hanno rilasciato una dichiarazione di disponibilit allaccorpamento agli esami finali del corso 2021-2024; 2. di dare atto che i medici sopra citati hanno regolarmente completato il percorso formativo di 36 mesi secondo il monte orario previsto dal programma e hanno superato con esito positivo tutti i periodi formativi, come attestato dai responsabili di ogni fase, sia per lattivit di natura pratica che teorica; 3. di rinviare ad un successivo atto lidentificazione dei n. 21 medici fruitori della borsa di studio finanziata con risorse derivanti dal PNRR. Si attesta che dal presente decreto non deriva, n pu derivare, un impegno di spesa a carico della Regione. La sottoscritta dichiara, secondo quanto previsto dallart. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Il presente decreto sar pubblicato per estratto, compreso lallegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Il dirigente (Federica Franchini) DIREZIONE SANIT E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 137 ART. 26 L.R. 36/1998 E SS.MM.II.; R.R. 3/ 2013 Autorizzazione allesercizio dellattivit di trasporto sanitario della societa LABOR S.P.A., SEDE PRINCIPALE CASA DI CURA VILLA IGEA - SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA MAGGINI N. 200 ANCONA (AN). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 138 LR N. 21/2016, DGR 1572/2019, DGR 1263/ 2023 - Accreditamento istituzionale di livello base, con prescrizione, per 50 PL RD1 ORPS 604855 E 30 PL RD1 USR CENTRO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO PESARO SITO IN PESARO (PU) IN PIAZZA TARQUINIO PROVINI N. 2 ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 139 L.R. N. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. N. 1572/2019, D.G.R. N. 1263/2023 - Accreditamento istituzionale di livello eccellente con prescrizioni - struttura sanitaria multisede della societ denominata ASSOCIATI FISIOMED S.R.L., CON SEDE NEL COMUNE DI MACERATA (MC), VIA NATALI N. 1. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 140 L.R. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 1572/2019, D.G.R. 1263/2023 - Assolvimento parziale delle prescrizioni e conferma dellaccreditamento istituzionale di livello eccellente - struttura sanitaria extraospedaliera denominata CONSULENZE E RICERCHE B CO.RI.B. S.R.L., SITA NEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC), VIA OTTAVIO BARTOLINI N. 8 (Cod. Prestazioni: MLAB). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 27 maggio 2025, n. 103 PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.3 Azione 1.3.4 Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush Helsinki 19-20 novembre 2025, base dasta 66.500,00 CUP B39I25000660009 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto che, in base a quanto previsto dallart. 3 della L.R. 30/2008 per la programmazione dellattivit di internazionalizzazione, si sono svolte in data 27/09/2024 e in data 23/10/2024 le riunioni del Comitato regionale di Coordinamento, da cui sono state recepite anche proposte e indicazioni per la partecipazione a fiere ed iniziative promo-commerciali da inserire nel Programma Promozione della regione Marche per lanno 2025. Pertanto, nelle more di approvazione del Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (Anno 2025) e con riferimento alla D.G.R. n. 472 del 31/03/2025 relativa alla richiesta di parere alla competente commissione consiliare si prevede di realizzare uno studio sulle strategie ed azioni a supporto dellinnovazione e internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e territoriale della Regione Marche, si prevede la realizzazione del Progetto SLUSH 2025: Helsinki 19-20 novembre 2025; 2. di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush 2025 sopra indicate con la societ la societ ICE-Agenzia - Ufficio Amministrazione di Roma, Via Liszt 21, C.F/P.Iva 12020391004, per un importo complessivo di 66.500,00 (IVA esclusa); 3. di prendere atto della nota prot. n. 0454210 del 11/04/2025 con la quale la societ ICE- Agenzia ha trasmesso il preventivo relativo al servizio in oggetto; 4. di designare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi e per gli effetti dellart. 15 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, dellarticolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013 n. 19 nonch dellart. 3 del Reg. reg.le n. 1/2012 e s.m.i., Laura Novelli in qualit di funzionario della stazione appaltante; 5. di stabilire che si provveder a richiedere il codice CIG tramite piattaforma certificata MePa, ai sensi dellart. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilit dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. 217/2010, nonch sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dellAVCP n. 8 del 18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010 e in ottemperanza delle nuove disposizioni in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (art. 19 e s.m.i del D.Lgs. 36/2023); 6. di dare atto che il DGUE verr prodotto tramite la piattaforma MePa nella successiva fase di perfezionamento della scheda anacform predisposta dallANAC e prodromica allacquisizione del CIG; 7. di provvedere alla copertura dellonere derivante dalla procedura in oggetto, pari a complessivi 81.130,00 di cui 66.500,00 di imponibile, 14.630,00 di IVA al 22% in riferimento alla DGR 63/2020, assumendo prenotazioni dimpegno di spesa, ai sensi dellart. 56 del D.lgs. n.118/2011, a carico dei capitoli del bilancio 2025/2027, annualit 2025, sulle risorse ordinarie del PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.3 Azione 1.3.4 Intervento 1.3.4.1 come di seguito specificato: CAPITOLO PRENOTAZIONE IMPEGNO in euro 2140510126 (UE) 40.565,00 2140510127 (STATO) 28.395,50 2140510166 (REGIONE 12.169,500 TOTALE 81.130,00 8. a tal fine si specifica che i capitoli a valere sui fondi del PR FESR 2021/2027, ASSE 1 OS 1.3 Azione 1.3.4 Intervento 1.3.4.1 sono correlati ai seguenti capitoli di entrata del bilancio di previsione 2025/2027, annualit 2025, sui quali sono stati registrati i seguenti accertamenti: Descrizione Capitolo Annualit Importo in euro n. accertamento Entrata corrente (50% Ue) 1201050132 2025 10.095.901,78 165/2025 Entrata corrente (35% Stato) 1201010509 2025 7.067.131,26 166/2025 9. di dare atto altres che, verificata lassenza delle condizioni previste dalla recente giurisprudenza italiana ed europea, non ravvisabile la presenza di un interesse transfrontaliero; 10. che laffidamento realizza il principio del risultato con la massima tempestivit; 11. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24/03/2010 del Datore di lavoro della Regione Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis dellart. 26 del D.Lgs n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri di sicurezza sono pari a 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dellaggiudicatario; 12. di aver verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara; 13. di aver provveduto a richiedere per ICE-Agenzia - Ufficio Amministrazione di Roma, Via Liszt 21, C.F./P.Iva 12020391004, come sopra identificato, il Documento Unico di Regolarit Contributiva (D.U.R.C.) che risulta essere regolare con scadenza di validit 11/07/2025 - prot. INPS_45050197; 14. di prendere atto del parere di conformit dellAutorit di Gestione FESR e dellautorizzazione allutilizzo dei fondi di cui sopra, da parte del dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali con nota ID: 37372908|23/05/2025|PRCN; 15. di prendere, altres, atto del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dalla dirigente del Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato, con nota ID 37099509 del 28/04/2025; 16. di pubblicare sui siti internet www.regione.marche.it nella sezione amministrazione 17. trasparente www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione e sul sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Comunicazione/Linee- guidabeneficiari; Il presente decreto, completo degli allegati pubblicato sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016, nonch, per garantirne la massima diffusione, sui siti www.regione.marche.it, www.europa.marche.it. Si attesta lacquisizione della dichiarazione dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il direttore (Stefania Bussoletti) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 28 maggio 2025, n. 107 PR MARCHE FESR 2021-2027 - Asse 1 OS 1.1 AZIONE 1.1.6 Intervento 1.1.6.1 Bando Sostegno allavvio e al consolidamento delle start up innovative Decreto di annullamento in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 degli esiti della conclusione delliter istruttorio condotto per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilit previsti dal bando di accesso, approvato con decreto n. 331/SVE/2024, e ammissione alla successiva fase di valutazione del progetto presentato dallimpresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPL. (ID 67083) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare atto che in data 23 maggio 2025, archiviato con segnatura protocollo 0642885|23/05/2025|R_MARCHE|GRM|SVE|A|330.30/2024/SVE/113, stato notificato alla Regione Marche e al Dipartimento Sviluppo economico il ricorso promosso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche di Ancona dallimpresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083), per il tramite del proprio avvocato, a mezzo del quale stato richiesto lannullamento, previa idonea tutela cautelare, del decreto 63/SVE del 25/03/2025; 2. di dare atto che in merito al terzo motivo espresso nel ricorso promosso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche di Ancona dallimpresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083), si ritiene di dover accogliere le motivazioni addotte; 3. di annullare in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 gli esiti della conclusione delliter istruttorio condotto per verificare il possesso dei requisiti di ammissibilit previsti dal bando di accesso, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e al fine di tutelare il preminente interesse di questa amministrazione; 4. di ammettere pertanto alla fase di valutazione il progetto presentato dallimpresa FACE YACHT CORPATIONA SRL SEMPL. (ID 67083), ai sensi del punto 5.1 del bando di accesso; 5. di trasmettere copia del presente atto allimpresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083) e al proprio avvocato e al Dipartimento Avvocatura regionale e attivit legislativa della Regione e al Presidente della Commissione di valutazione costituita con decreto n. 438/SVE del 25/11.2024; 6. di prendere atto che dal presente atto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche; 7. di provvedere con successivo atto, in relazione agli esiti della valutazione formalizzati dalla Commissione di valutazione costituita con decreto n. 438/SVE del 25/11/2024, alla integrazione del decreto di concessione n. 63/SVE del 25/03/2025; 8. di dare atto che dati personali ed aziendali forniti allAmministrazione regionale saranno trattati per le finalit previste dal Bando ed in conformit a quanto previsto dallo stesso al punto 10.3; 9. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 10. di pubblicare, altres, il presente atto in formato integrale sulla sezione dellAmministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il direttore (Stefania Bussoletti) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 149 D.Lgs. 36/2023 art.76 comma 2 lettera b) punto 3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS Oracle da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi CIG B69ABD84E4 Aggiudicazione alla Societ Oracle Italia S.r.l.- CF 01603630599 P.IVA 03189950961 Importo .659.453,60 (IVA esclusa) IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa di pubblicazione di un bando di gara, ai sensi D.Lgs 36/2023 art.76 comma 2 lettera b) punto 3 per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS Oracle da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi per un importo di 138.298,00 (IVA esclusa) alla ditta Oracle Italia S.r.l con sede legale in Via Massimo DAzeglio n 4, 20154 Milano (MI) CF 01603630599 P.IVA 03189950961; 2. di stabilire che la procedura verr effettuata tramite la piattaforma regionale GT SUAM; 3. di dare atto che il CIG necessario per la procedura B69ABD84E4; 4. di dare atto che, a seguito della sottoscrizione del contratto, si proceder con successivo decreto alla riduzione delle prenotazioni di spesa e allassunzione del relativo impegno di spesa; 5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17 e sul profilo del committente nella sezione amminuistrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Marche 6. di stabilire che tutte informazioni relative alla pubblicit legale ed alla trasparenza dei contratti, di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023, saranno trasmesse dal Responsabile del progetto, tempestivamente alladozione del presente atto, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale regionale GT SUAM, certificata sensi dellart. 26 del D.Lgs. n.36/20223; Si attesta, inoltre, lavvenuta verifica dellinesistenza di situazione anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il dirigente (Dott.ssa Serenella Carota) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 150 Fondi del PNRR M1C1 Misura 1.4.2 Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilit dei servizi pubblici digitali - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023- fornitura di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilit dipendenti della Regione Marche CUP B74F23009030006 importo a base di gara 96.500,00 (Iva esclusa) CIG: B6D731017B - Aggiudicazione alla Sapio Life S.r.L. CF/P.IVA 02006400960 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 125 DDS 387/TURI del 20/12/2024: Art. 76 comma 2 lettera b) Dlgs. 36/2023 DGR 510 del 03/04/2024 AGGIUDICAZIONE Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi allapplicativo ROSS 1000 in uso presso l'osservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni Societ GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Importo aggiudicazione 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2024-2026 - CUP B71I20001260002 cig B58217F78C IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di disporre, ai sensi art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, laggiudicazione della procedura negoziata senza bando, indetta con DDS n. DDS 387/TURI del 20/12/2024 relativo allacquisizione di Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi allapplicativo ROSS 1000 in uso presso losservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni Societ GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL -via Enrico Notaio 23 -Acquaviva .- San Marino CF/PIVA SM23302, Importo aggiudicazione 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2025-2027 - CUP B71I20001260002 CIG B58217F78C 2) di prendere atto che loperatore economico, individuato tra coloro che risultano iscritti nellelenco fornitori della piattaforma GT SUAM della Regione Marche, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e di idoneit professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 come da dichiarazioni conservate agli atti; 3) Di dare atto che la trattativa stata svolta mediante la piattaforma telematica GT-SUAM con codice gara G09975 ai sensi dellart. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e la documentazione archiviata sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Marche, nonch al documento id n. 37393078|26/05/2025|TURI; 4) Di aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio come dettagliato al punto 1) del presente decreto alloperatore economico a GIES s.r.l. Gruppo informatica e Servizi , per un importo complessivo di aggiudicazione pari a 87.560,00 iva esclusa - Bilancio regionale 2025-2027, annualit 2025 e 2026; 5) di dare atto che stato verificato il possesso dei requisiti, in capo allofferente, ai sensi dellart. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e che la documentazione acquisita ai sensi dellarticolo 24 del dlgs. 36/2023 tramite FVOE, e dato lesito negativo, richiesti direttamente alloperatore economico e di averli archiviati al documento id n. 7393144|26/05/2025|TURI; 6) di stabilire inoltre che la stipula del contratto subordinata alla presentazione della garanzia definitiva di cui agli artt. 53 c. 4 e 117 c.1 del Dlgs 36/2023, pari al 5% dellimporto contrattuale e al pagamento dellimposta di bollo ai sensi della circolare dellAgenzia delle Entrate n. 22 del 28/07/2023; 7) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme dovute a seguito di presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate; 8) di stabilire che il presente atto non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quello previsto con DDS 387/TURI del 20/12/2024; 9) Di non procedere alla riduzione degli impegni prenotati e assunti sui capitoli 2070120122, 2070120137, 2070120140 per eventuali modifiche contrattuali in fase di esecuzione cos come previsto al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico prestazionale allegato al DDS 387/TURI del 20/12/2024; 10) di aver verificato, ai sensi del comma 4 art.1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. n.291 del 30/07/2004, che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 11) di dare comunicazione del presente atto allaggiudicatario; 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonch di dare attuazione agli obblighi di pubblicit e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D. lgs.36/2023 e al D. Lgs. 33/2013; Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 126 Art. 76 co. 2 lett. b) numero 2) del D. Lgs. n. 36/2023 - DGR 510/2024 Aggiudicazione DDS n. 405/TURI/2024 E 406/TURI/2024 - Programma annuale del Turismo Scheda 8 ECOSISTEMA DEL TURISMO DIGITALE Acquisizione piattaforma Easy DMS, servizi di sviluppo software, personalizzazione e alimentazione dati per la messa a sistema della piattaforma per lintegrazione e linteroperabilit dei dati e dei servizi a supporto delle DMO locali per la gestione integrata della destinazione turistica della ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 128 Art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 Aggiudicazione della procedura di affidamento tramite GT SUAM del servizio di realizzazione di un racconto digitale (DIGITAL STORYTELLING) per il progetto SO|GLOB|E - Rafforzare la sostenibilit dei territori con la cittadinanza globale AID 012618/01/5, finanziato dallAgenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Cap. 2190110118 del Bilancio 2025 -2027, annualit 2025 - CUP B87F23000000001 CIG B6B3032F35 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 129 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione diAccompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 482542/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dellart. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0482542/2025; 2. di subordinare lesercizio dellattivit ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 130 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione diAccompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dellart. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025; 2. di subordinare lesercizio dellattivit ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 131 Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione diAccompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dellart. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025; 2. di subordinare lesercizio dellattivit ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 132 Abilitazione allesercizio della professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025,presentata ai sensi dellarticolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della DGR n. 1295 del 25/10/2021. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di abilitare alla professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dellart. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo e della Deliberazione di Giunta Regionale n.1295 del 25/10/2021, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025; 2. di subordinare lesercizio dellattivit ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali; Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Paola Marchegiani) DIREZIONE ATTIVIT PRODUTTIVE E IMPRESE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 28 maggio 2025, n. 232 Accertamento entrate per 2.068,12 da parte di -Boccafosca Soc. Coop. agricola via Arceviese, 53 60010 Ostra (AN) - c.f./p. IVA 02285430423 - per i prestiti di cui alla Legge n. 49/1985 (cd. legge Marcora), sul capitolo di entrata n. 1503030003, del bilancio di previsione 2025-2027 annualit 2025 per 2.068,12 relativi alla rata n. 10/40 scadenza 31/03/2025 provvisorio di entrata n. 3181 del 28/03/2025 (pagamento del 27/03/2025). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 235 L.R. 13/2020 e s.m.i. sistemazione Fondo emergenza Covid 19 ai confidi Bilancio 2025/2027 Annualit 2025, capitolo 2140120107 Liquidazione 700.000,00 secondo quanto disposto con la L.R. 31 luglio 2024, n. 16 e decreto 568/IACR/2024 - liquidazione al confidi Uni.Co. Soc. Coop. (p. IVA 01422550424). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 237 D.G.R. n. 203 del 22/02/2023 Modalit Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027 - Bando SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNIT PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 OS 1.3 AZIONE 1.3.2 INTERVENTO 1.3.2.1 MISURA A II SCORRIMENTO graduatoria e concessione contributi pari ad 5.217.312,69 a valere sui capitoli 2140520190, 2140520191, 2140520192, 2140520258 e 2140520231, Bilancio 2025-2027, annualit 2025. AGENZIA REGIONALE SANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 23 maggio 2025, n. 85 Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per la fornitura di materiale informativo e divulgativo relativo al progetto DAE Marche CIG B6E854490B IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di procedere, ai sensi dellart.50, comma1, lett. b), del D.Lgs.36/2023, allaffidamento diretto tramite piattaforma GT-SUAM, per la fornitura di stampa di opuscoli e locandine per la campagna informativa DAE Marche, alla ditta Photocrom srl Via Ho Chi Minh,1 60022 Castelfidardo C.F./PI 01492210420, per un importo di 5.665,68 (IVA inclusa); per le seguenti prestazioni: > stampa di 100.000 copie di un opuscolo pieghevole tre ante; > stampa di 2.000 copie della locandina formato A4; > spedizione presso la sede; 2. di dare atto che, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad 140.000,00, possibile procedere allaffidamento diretto anche senza previa consultazione di pi operatori economici; 3. di dare atto che, per il presente appalto, non si configura lesistenza di un interesse transfrontaliero, ai sensi dellart. 48 del D.Lsg.36/2023, in considerazione delle modalit di esecuzione e dellimporto dellaffidamento; 4. di dare atto che, in attuazione della norma dellart. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilit dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del17/12/2010, nonch sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dellAVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto si provveduto a richiedere il CIG tramite la piattaforma GT-SUAM ed il seguente: B6E854490B; 5. che, ai sensi dellart. 26 del D.Lgs. 81/2008 e della determinazione dellAutorit per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, non sussistono rischi interferenziali nellambito della fornitura in oggetto, per cui non necessaria lacquisizione del Documento Unico di Valutazione dai Rischi di Interferenze (DUVRI); 6. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dellart. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la Dott.ssa Annibalini Cinzia in qualit di Funzionario amministrativo dellARS Marche; 7. di dare atto che, in conformit a quanto disposto dallart. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si proceder alla richiesta di garanzia definitiva, in considerazione del ridotto valore economico; 8. di approvare la seguente documentazione allegata: - Lettera contratto; 9. di dare atto che, ai fini e per gli effetti dellart. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dellart. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la fornitura in oggetto non attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.a. nellambito delle Convenzioni, n presso il soggetto aggregatore della Regione Marche; 10. di prendere atto della Dichiarazione sostitutiva secondo l art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e linesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98; 11. di aver verificato la regolarit contributiva: verifica, in modalit telematica, del documento unico di regolarit contributiva (DURC) n. protocollo INAIL_48020624 data richiesta 27/02/2025 data scadenza 27/06/2025; 12. che agli oneri derivanti dal presente atto si far fronte per 5.665,68 (IVA 22% inclusa) con le disponibilit del conto 0503060101 - Acquisti di altri materiali non sanitari del rispettivo bilancio di compentenza; 13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dellARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicit e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Flavia Carle) ALLEGATI 1 Lettera di contratto AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 29 maggio 2025, n. 89 Esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attivit di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dellAgenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nellambito dellAzione Congiunta JACARDI (CUP H75E23000110006). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare lesito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attivit di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dellAgenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nellambito dellAzione Congiunta JACARDI, come risultante dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, depositato presso il Settore Affari Generali ARS; 2. di conferire lincarico di collaborazione, ai sensi dallarticolo 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, e s.m.i, alla Dott.ssa Giada Sciamanna a decorrere dalla data prevista dal contratto, il cui schema riportato nellAllegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di stabilire che il compenso pari ad Euro 3.200,00 (comprensivo degli oneri a carico dellEnte), coperto dai fondi JACARDI, che trova copertura a carico del Bilancio dellAgenzia Regionale Sanitaria voce B 4) Costi del personale che presenta la necessaria disponibilit; 4. di pubblicare il presente Decreto sul BUR della Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito istituzionale dellAgenzia Regionale Sanitaria https://www.regione.marche.it/ars nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso al fine di garantire le adeguate forme di pubblicit. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Prof.ssa Flavia Carle) ALLEGATI Allegato A Schema di contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it AGENZIA PER IL TURISMO E LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 119 Liquidazione della fattura n. 2098 del 19/05/2025 a favore della Journeys Global Group limited ("Journeys"), per lacquisizione dei servizi funzionali alla partecipazione allevento 2025 Journeys North America 2025- CUP: C78J25000030001 - CIG: B62B9EA33B ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 120 Liquidazione fatture a favore di WORKGATE ITALIA SRL UNIPERSONALE per corso di Formazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e aggiornamento documentazione sulla sicurezza sul lavoro CIG B4B1E8DF15 Rettifica D.D. 118 DEL 20/05/2025. ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 121 D.Lgs n. 36/2023 - L.R. 35/2021 D.D. 19/2025 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 finalizzato allacquisizione dei servizi inerenti alla partecipazione della Regione Marche al ricevimento per la Festa Nazionale presso la sede della Rappresentanza Permanente dItalia presso UNESCO di Parigi (2 giugno 2025) - base dasta 18.250,00 oltre IVA al 22% pari ad 4.015,00 CIG: B6FAD8B7F8 ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 122 Approvazione Bilancio di Esercizio ATIM anno 2024 ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 123 Inquadramento della Sig.ra Natali Lorenza nella dotazione organica dellAgenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche a seguito di procedura di mobilit volontaria esterna di cui allart. 30 del D.lgs. 165/2001, indetta con DD n. 23 del 03.02.2025 ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 124 Liquidazione della fattura n. FATTPA 23_25 del 08/05/2025 di 168.732,10 (Iva inclusa) a favore della Societ UNIVERSAL MARKETING Srl per lacquisizione dei servizi inerentialla partecipazione agli eventi fieristici Salon Mondial du Turisme (Parigi, dal 13 al 16marzo 2025) e Travel & Adventure Show (Washington D.C., dal 29 al 30 marzo 2025) CIG: B5ECFEE621 ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 125 Liquidazione delle fatture a favore della CAIRORCS MEDIA S.p.A.per lacquisizione di servizi di trasmissione di videospot e formatpromozionali relativi alla Regione Marche su canali televisivi LA7 e LA7d periodo trasmissione 15 28 dicembre 2024-CIG: B473BFAF70 ____________________________________________ Decreto del Direttore dellATIM - Agenzia per il Turismo e lInternazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 126 Liquidazione della fattura n. 850 del 05/05/2025 a favore di Omnigraf Italia Web Specialist Srl per un importo di 51.203,40 (IVA inclusa), per lacquisizione dei servizi di coordinamento delle attivit di branding e web marketing dell'Agenzia per 12 mesi, incluso ampliamento dei minisiti in lingua inglese e tedesco Let's Marche con indicizzazione SEO Google Organic, Scheda My Business, Google Ads, strategia e consulenza CIG B197B166F8 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ____________________________________________ Comune di Corridonia Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dellart.15, comma 5 della L.R. n. 34/ 1992 e ss.mm.ii., e dellart.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, per la modifica delle N.T.A. del P.R.G. relativamente alledificio rurale censito in categoria 5 al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC soggetto proponente: T.L. approvazione definitiva LA GIUNTA COMUNALE VISTO il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente Deliberazione, a oggetto "Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.15, comma 5 della L.R. n.34/1992 e ss.mm.ii., e dell'art.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, par la modifica dalle N.T.A. dal P.R.G. relativamente all'edificio rurale censito in categoria HS" al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC - soggetto proponente: T.L. - approvazione definitiva" e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessit di adottare il presente atto: omissis DELIBERA Che la proposta di cui in premessa E' APPROVATA e dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.. ____________________________________________ Comune di Gradara Determinazione Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio n. 85 del 21/05/2025 avente ad oggetto Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di ex strada vicinale della Bigagna. Adempimenti. IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO omissis RENDE NOTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2025 stato declassificato a relitto stradale e, per leffetto, sdemanializzato, porzione di strada vicinale della bigagna, ora identificata in Catasto al foglio n. 13 mappale n. 888; che ai sensi dellart. 3 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, il presente Atto avr efficacia dallinizio del 2 mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, il cui stralcio e schema di massima da darsi in pubblicazione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto; che si provveder allaggiornamento del Censimento Stradale del Territorio Comunale, approvato con deliberazione G.M. n.8/2010 ed aggiornato con deliberazione G.M. n.88/2012; che a norma dellart. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento lIng. Andrea Baldassarri. Il Responsabile del Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio Ing. Baldassarri Andrea ____________________________________________ Comune di Montelabbate Variante al PRG vigente ai sensi dellart. 26 della l.r. 34/92 relativa al cambio di destinazione urbanistica di unarea in parte produttiva ed in parte residenziale a zona produttiva di completamento sita in Osteria Nuova, compresa tra via Pantanelli e via Buonarroti - approvazione IL CONSIGLIO COMUNALE (omissis) DELIBERA 1) DI APPROVARE la VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELLART. 26 DELLA L.R. 34/92 RELATIVA AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI UNAREA IN PARTE PRODUTTIVA ED IN PARTE RESIDENZIALE A ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO SITA IN OSTERIA NUOVA, COMPRESA TRA VIA PANTANELLI E VIA BUONARROTI, distinta al NCT al Foglio 5 con i mappali 23-232-408-423-494-495-837-839, con una superficie di mq. 22.000,00 circa, opportunamente adeguata ai rilievi di cui al parere istruttorio prot. 35233 del 05/09/2024, ad esclusione della prescrizione a), respinta con controdeduzione, e approvata definitivamente con Decreto del Presidente n. 16 del 24/01/2025, composta dai seguenti elaborati: - Relazione Urbanistica; - Relazione controdeduzioni; - Documentazione Fotografica; - Studio di fattibilit; - Rapporto geologico; 2) DI DARE ATTO dellesclusione dalla procedura di VAS della variante adottata al precedente punto, ai sensi dellart. 12 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., affermata dallAutorit Competente Provincia di Pesaro ed Urbino con determinazione n. 473 del 04/05/2022; 3) DI DARE ATTO che larea interessata dalla variante approvata al punto precedente non ricade nellambito del vincolo paesaggistico di cui allart. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04; 4) DI DARE ATTO che a norma dellart. 39 del D.Lgs 33/13, la proposta di provvedimento del presente atto stata preventivamente pubblicata sul sito internet del Comune di Montelabbate nella specifica sezione denominata Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio; 5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi del ex comma 9 dellart. 26 della L.R. 34/92; 6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; ____________________________________________ Comune di Porto SantElpidio L.R. 19/2023 ART. 33 estratto deliberazione della Giunta n. 82 del 20.05.2025 Lavori di realizzazione di una tensostruttura presso la scuola Marconi in via Legnano Approvazione variante urbanistica LA GIUNTA COMUNALE ....omissis D E L I B E R A ....omissis. 3. di approvare la conseguente variante urbanistica ai sensi dellart. 19 del Testo Unico sugli espropri DPR 327/2001, ed in applicazione dellart. 33, comma 12, L.R. Marche 19/2023 con le modalit di cui allarticolo 15 comma 5 legge regionale del 5 agosto 1992 n. 34 e s.m.i cos come modificata dallaccoglimento dellosservazione di cui al punto 2; omissis. ____________________________________________ Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000226 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000226 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dellUfficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, stato ordinato il pagamento del saldo delle indennit di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree: Ai sensi dellart. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennit o per la garanzia. Se proposta una tempestiva opposizione, l'autorit espropriante dispone il deposito delle indennit accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato. Macerata, 29/05/2025 La Responsabile del procedimento espropriativo Dott.ssa Daniela Del Gobbo ____________________________________________ Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000227 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000227 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dellUfficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, stato ordinato il pagamento del saldo delle indennit di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree: Ai sensi dellart. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennit o per la garanzia. Se proposta una tempestiva opposizione, l'autorit espropriante dispone il deposito delle indennit accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato. Macerata, 29/05/2025 La Responsabile del procedimento espropriativo Dott.ssa Daniela Del Gobbo ____________________________________________ Provincia di Macerata Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennit condivise ai sensi dellart. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000228 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES) Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000228 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dellUfficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, stato ordinato il pagamento del saldo delle indennit di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree: Ai sensi dellart. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennit o per la garanzia. Se proposta una tempestiva opposizione, l'autorit espropriante dispone il deposito delle indennit accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato. Macerata, 29/05/2025 La Responsabile del procedimento espropriativo Dott.ssa Daniela Del Gobbo ____________________________________________ Terna Rete Italia spa Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV Genga RT Fossato di Vico RT/2 (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche.con attribuzione del numero di classifica EL-614 ____________________________________________ Unione Montana dei Monti Azzurri Estratto decreto di esproprio Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 si rende noto mediante la presente pubblicazione per estratto del Decreto di Esproprio n. 25 (R.G. n. 187) del 19/05/2025, che stata pronunciata lespropriazione delle aree di seguito dettagliate per lesecuzione dei lavori di realizzazione della Ciclovia del Fiastra CUP: B11B22000720002. Alluopo fornisce i seguenti dati: VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO: Delibera di Consiglio dellUnione Montana dei Monti Azzurri n. 44 del 22/12/2022; SOGGETTO PROCEDENTE: Unione Montana dei Monti Azzurri; SOGGETTO BENEFICIARIO: Unione Montana dei Monti Azzurri; SOGGETTI ESPROPRIATI: Sig. Piccini Albino (compropriet per 3/6); Sig.ra Sopranzi Laura (compropriet per 1/6); Sig.ra Piccinini Anna Tullia (compropriet per 1/6); Sig.ra Piccinini Noemi (compropriet per 1/6); IMMOBILI ESPROPRIATI: porzione delle Particelle 203 e 103 del foglio 21 distinte catastalmente al Comune di Urbisaglia (MC); IL DECRETO DI ESPROPRIO EMESSO: comporta lestinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati; LOPPOSIZIONE DEI TERZI: proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; DOPO LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO: tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sullindennit. IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV Dott. Riccardo Di Luzio COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 24 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo concessione pluriennale di derivazione dacqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), gi assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021. Richiedente: BIRRA AMARCORD S.P.A.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta BIRRA AMARCORD S.P.A. (P.IVA 0375757 0407) con sede legale in Comune di Rimini (RN) Via Flaminia 171, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 28/04/2025 con prot. 0511235|28/04/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di rinnovo concessione pluriennale di derivazione dacqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), gi assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021, corredata dalla relazione tecnica a firma dello Studio SGAI srl di E.Forlani & C. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella) su area catastalmente distinta al Foglio 33 Mappale 353 (P1) e Foglio 21 Mappale 53 (P2), con una portata di circa 1,0 l/s da ciascuno dei due pozzi e un volume massimo complessivo di 60.000 mc. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Apecchio. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Apecchio dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 09:30 con ritrovo in localit Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella) del Comune di Apecchio. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@ emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione. marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 25 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, allaltezza dellarea catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi. Richiedente: FANTINI FABRIZIO IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta FANTINI FABRIZIO (C.F. FNTFRZ55C05H501E) residente in Comune di Piobbico Piazza SantAntonio 10, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 05/05/2025 con prot. 0544838|05/05/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, allaltezza dellarea catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geom. Michele Pazzaglia. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso irriguo dal F. Candigliano allaltezza dellarea catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi, con una portata di circa 0,13 l/s e un volume annuo di 84 mc. Lacqua derivata servir ad irrigare una superficie di complessivi 100 mq adibita ad orto catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 76 del Comune di Piobbico. Il periodo di prelievo sar di aprile-settembre per 2 volte a settimana in orari 07:00-09:00 o 18:00-20:00 Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Piobbico. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Piobbico dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 10:45 con ritrovo in localit via De Gasperi del Comune di Piobbico. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@ emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 26 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania loc. via Santa Cecilia 50 gi riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91. Richiedente: IMP.E. F.LLI FANTONI SRL. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta IMP.E. F.LLI FANTONI SRL (P.IVA 00162 630412) con sede legale in Comune di Urbania loc. C Ciccolino, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 06/05/2025 con prot. 0553249|06/05/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania loc. via Santa Cecilia 50 gi riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Mascellini Saul. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania loc. via Santa Cecilia 50, con una portata di circa 0,66 l/s e un volume annuo di 3.000 mc. Lacqua derivata servir ad irrigare le aree verdi pertinenziali allopificio aventi una superficie di complessivi 2.500 mq catastalmente distinta al Foglio 54 Mappale 91 del Comune di Urbania. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Urbania. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Urbania dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 11:30 con ritrovo in localit via Santa Cecilia 50 del Comune di Urbania. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 27 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733. Richiedente: RIVACOLD SRL IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta RIVACOLD SRL (P.IVA 00956400410) con sede legale in Comune di Vallefoglia loc. via Sicilia 7, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 07/05/2025 con prot. 0559984|07/05/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733, con una portata di circa 0,5 l/s e un volume annuo di 1.992,90 mc. Lacqua verr prelevata tutto lanno. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Vallefoglia. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Vallefoglia dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 08:45 con ritrovo in localit fraz. Montecchio (Rivacold 3) del Comune di Vallefoglia. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 28 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772. Richiedente: VITRIFRIGO SRL IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta VITRIFRIGO SRL (P.IVA 00391290418) con sede legale in Comune di Vallefoglia loc. via Mazzini 75, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 07/05/2025 con prot. 0560602|07/05/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772, con una portata di circa 0,3 l/s e un volume annuo di 996,45 mc. Lacqua verr prelevata tutto lanno. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Vallefoglia. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Vallefoglia dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 09:30 con ritrovo in localit fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2) del Comune di Vallefoglia. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@ emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione. marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 29 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204. Richiedente: VALENTINI JENNER. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta VALENTINI JENNER (C.F. VLNJNR35H2 7I459W) residente in Comune di Pesaro loc. via A. Fratti 38, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 14/04/2025 con prot. 0457889|14/04/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Ghiselli Adamo. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204, con una portata di circa 0,67 l/s e un volume annuo di 261,10 mc. Lacqua verr prelevata tutto lanno per luso igienico sanitario e da Maggio a Settembre per luso irriguo (coltivazione di un orto familiare della superficie di 700 mq catastalmente censita al Foglio 34 Mappale 286 del Comune di Pesaro) nelle fasce orarie 08:00-10:00 e 18:00-20:00. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Pesaro. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Pesaro dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 10:15 con ritrovo in localit via Strada in Sala del Comune di Pesaro. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 30 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso autolavaggio da pozzo esistente sito in Comune di Pesaro loc. via Volturno, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384. Richiedente: AUGUSTO GABELLINI S.R.L. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta AUGUSTO GABELLINI S.R.L. (P.IVA 01111880413) con sede legale in Comune di Pesaro loc. Strada della Romagna 119, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 28/04/2025 con prot. 0510454|28/04/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso autolavaggio da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. via Volturno, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Darderi Matteo. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso autolavaggio da un pozzo sito in Comune di Pesaro loc. via Volturno, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384, con una portata di circa 0,9 l/s e un volume annuo di 1.500 mc. Lacqua verr prelevata tutto lanno. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Pesaro. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Pesaro dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 10:45 con ritrovo in localit via Volturno del Comune di Pesaro. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 31 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano loc. Bellocchi (Zona Industriale), su area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748. Richiedente: FANOTRANSERVICE - SOCIETA` CONSORTILE A RESPONSABILITA` LIMITATA IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta FANOTRANSERVICE - SOCIETA` CONSORTILE A RESPONSABILITA` LIMITATA (P.IVA 02028190417) con sede legale in Comune di SantIppolito loc. via delle Industrie sn, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 06/05/2025 con prot. 0555634|06/05/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano loc. Bellocchi (Zona Industriale), su area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano loc. Bellocchi (Zona Industriale), con una portata di circa 0,8 l/s e un volume annuo di 5.200 mc. Lacqua verr prelevata tutto lanno. Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/ 6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Fano. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Fano dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 11:45 con ritrovo in localit Bellocchi (Zona Industriale) del Comune di Fano. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord Ordinanza n. 32 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dellart. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3). Richiedente: QUARTIERE SAN MARTINO IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD Arch. Lucia Taffetani RENDE NOTO La Ditta QUARTIERE SAN MARTINO (P.IVA 90047850418) con sede legale in Comune di Fano loc. via Norma Cossetto 2/8, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 14/04/2025 con prot. 0460021|14/04/2025|R_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione dacqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3), corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Pelonghini Laura. In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverr ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano loc. via IV Novembre, con una portata di circa 2,0 l/s e un volume annuo di 3.360 mc. Lacqua verr prelevata nei giorni dispari dal 1 maggio al 30 settembre e prelievi sporadici negli altri mesi per n. 4 ore giornaliere (07:00-09:00 e 20:00-22:00). Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. ORDINA laffissione del presente Avviso per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 27/05/2025 allAlbo Pretorio del Comune di Fano. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di Fano dovr restituire entro il 26/06/2025 il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con lesplicita dichiarazione non sono state presentate opposizioni ed osservazioni. La visita locale distruttoria di cui allart. 8 del R.D. 1775/1933 e allart. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potr intervenire chiunque vi abbia interesse, fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 12:30 con ritrovo in localit via IV Novembre del Comune di Fano. La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile. COMUNICA che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza che: lAmministrazione procedente la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord; la persona Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it); gli atti progettuali sono depositati presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020); il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, cos come stabilito allart 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini. Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati allart. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui attributo il potere sostitutivo in caso di inerzia il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it. eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. ai sensi dellart. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dellaccesso indicati nellart. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di valutare ove siano pertinenti alloggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale distruttoria. IL DIRIGENTE Arch. Lucia Taffetani BANDI DI CONCORSO ____________________________________________ Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Graduatoria di merito del Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici di di Cardiochirurgia - SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita approvata con determina dirigenziale n. 189 del 09 maggio 2025 ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Graduatorie del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente medico di Medicina d'Emergenza-Urgenza (indetto con determina n. 1288 del 6/11/2024) ____________________________________________ INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona Avviso pubblico per titoli e colloquio per lassegnazione di n. 1 borsa di studio / research fellowship 1 fascia (BSR Junior) per mesi 12 a laureati in ingegneria gestionale e economia presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza progetti POCH-REHAB e AGE-IT AVVISI ____________________________________________ Comune di Fano Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 Ditta Cantieristica S.p.a.- id:91/2025 IL FUNZIONARIO PREPOSTO - omissis rende noto - che con domanda acquisita a P.G. 0044879 del 7/5/2025 la ditta Cantieristica S.p.a. con sede in Fano via Roma 152 (P.Iva 02070920414) ha chiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, in ambito portuale per occupare una porzione di area demaniale di complessivi mq. 3113,57 (di cui area scoperta mq. 2702,25 comprensivi di sottoservizi, Specchio acqueo mq. 411,32) ad uso cantieristica navale, distinta a catasto al foglio 27 mappale 3032, salvo altri per anni 4 (4); - che il fascicolo relativo a detta istanza depositato, per la visione, presso il Servizio Demanio Marittimo. - Che questa amministrazione intende procedere all'eventuale rilascio di concessione per un periodo di anni 4 (quattro); INVITA tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Fano Servizio Demanio Marittimo, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e reclami che si ritenessero opportuni a tutela dei loro eventuali diritti, ovvero, entro il medesimo termine, presentare domande concorrenti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sar accettato alcun reclamo e si dar ulteriore corso alle pratiche inerenti l'istanza. Nel caso di presentazione di osservazioni/domande concorrenti si applicheranno i criteri di valutazione e comparazione delle stesse di cui allallegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 19/12/2024 ovvero: 1. qualit degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico ed in termini di basso impatto ambientale, di efficienza energetica e di innovazione dei processi produttivi; 2. obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dellambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; 3. livelli occupazionali previsti (diretti ed indiretti) da un punto di vista qualitativo e quantitativo; 4. pregressa esperienza nellesercizio della medesima attivit od analoghe comprovata da idonea documentazione; 5. possesso di certificazioni di qualit di impresa comprovato da idonea documentazione; 6. volume complessivo degli investimenti in opere edilizie ed attrezzature portuali nonch loro tempistica di realizzazione. Il presente atto viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune sul sito internet dell'Ente e sul BUR della Regione Marche ed inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. Il Funzionario Preposto dott. Andrea Bernardi ____________________________________________ Comune di Fano Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 Ditta Cantieristica S.p.a.- id:92/2025 IL FUNZIONARIO PREPOSTO - omissis rende noto - che con domanda acquisita a P.G. 0044879 del 7/5/2025 la ditta Cantieristica S.p.a. con sede in Fano via Roma 152 (P.Iva 02070920414) ha chiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, in ambito portuale per occupare una porzione di area demaniale di complessivi mq. mq. 9048,79 ad uso cantieristica navale punto ormeggio , distinta a catasto al foglio 27 , salvo altri per anni 4 (4); - che il fascicolo relativo a detta istanza depositato, per la visione, presso il Servizio Demanio Marittimo. - Che questa amministrazione intende procedere all'eventuale rilascio di concessione per un periodo di anni 4 (quattro); INVITA tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Fano Servizio Demanio Marittimo, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le osservazioni e reclami che si ritenessero opportuni a tutela dei loro eventuali diritti, ovvero, entro il medesimo termine, presentare domande concorrenti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sar accettato alcun reclamo e si dar ulteriore corso alle pratiche inerenti l'istanza. Nel caso di presentazione di osservazioni/domande concorrenti si applicheranno i criteri di valutazione e comparazione delle stesse di cui allallegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 19/12/2024 ovvero: 1. qualit degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico ed in termini di basso impatto ambientale, di efficienza energetica e di innovazione dei processi produttivi; 2. obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dellambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; 3. livelli occupazionali previsti (diretti ed indiretti) da un punto di vista qualitativo e quantitativo; 4. pregressa esperienza nellesercizio della medesima attivit od analoghe comprovata da idonea documentazione; 5. possesso di certificazioni di qualit di impresa comprovato da idonea documentazione; 6. volume complessivo degli investimenti in opere edilizie ed attrezzature portuali nonch loro tempistica di realizzazione. Il presente atto viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune sul sito internet dell'Ente e sul BUR della Regione Marche ed inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano. Il Funzionario Preposto dott. Andrea Bernardi ____________________________________________ Comune di Torre San Patrizio Avviso di deposito atti relativi allapprovazione progetto preliminare relativamente alla variante al piano regolatore comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dell'art. 33 della l.r. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e valutazione ambientale strategica (VAS) e la sintesi non tecnica In esecuzione e per gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: Approvazione Progetto Preliminare relativamente alla Variante al Piano Regolatore Comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dell'art. 33 della L.R. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la sintesi non tecnica Vista la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica ed assetto del territorio) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 15 comma 5 e lart. 30; Vista la Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della Pianificazione per il governo del Territorio), che, pur abrogando la L.R. 34/1992, prevede disposizioni transitorie e procedure applicabili, in particolare l'articolo 33 comma 15; Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica; RENDE NOTO Che la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2025, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi costituenti la variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), depositata a libera visione del pubblico sullalbo pretorio online e presso lArea 4 Tecnica- Urbanistica del Comune di Torre San Patrizio. Chiunque abbia interesse pu prendere visione degli atti depositati negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, o visionarla e scaricarla attraverso il seguente link: bit.ly/4k0D8xg Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali 34/ 1992 e 19/2023, entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso, chiunque pu formulare osservazioni alla variante adottata. Le osservazioni dovranno essere redatte in forma scritta e presentate al Comune di Torre San Patrizio Mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.torresanpatrizio@postcert.it si precisa che nell'oggetto della P.E.C. dovr essere chiaramente indicata la dicitura: "Osservazioni alla Variante al P.R.G. - Deliberazione C.C. n. 14 del 29/04/2025". Le osservazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio Comunale nei termini di legge. Della presente pubblicazione data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e con le ulteriori forme previste dalla normativa vigente. Il Responsabile del Procedimento Geom. Daniel Gattafoni Il Sindaco e Responsabile di Area 4 Prof. Luca Leoni ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino Avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dellart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della durata di 1 anno, rinnovabili di un ulteriore anno, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella provincia di Pesaro e Urbino ____________________________________________ Autorit di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali delle Marche aggiornamento ai sensi dellart. 19 delle NTA e dellart. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 Proposta di aggiornamento - Istanza di inserimento di 2 nuove aree in dissesto in localit Salti cod. F-19- 7018 (P3 R1 scivolamento attivo) e cod. F-19-7019 (P2 R2 aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e riperimetrazione di area a ridosso del capoluogo cod. F- 19-0836 (P2-R2 - scivolamento quiescente) nel Comune di SantAngelo in Pontano (MC) Il Segretario Generale dell'Autorit di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 123 del 27 maggio 2025, ai sensi dellart. 68, commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dellarticolo 19, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione, ha proposto laggiornamento del Piano stralcio di bacino per lassetto idrogeologico dei bacini regionali delle Marche mediante linserimento di 2 nuove aree in dissesto in loc. Salti con codice F-19-7018 (Pericolosit P3, Rischio R1 scivolamento attivo) e codice F-19-7019 (Pericolosit P2, Rischio R2 aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e la riperimetrazione di area a ridosso del capoluogo con codice F- 19-0836 (P2-R2) nel Comune di SantAngelo in Pontano (MC), come da cartografia allegata al citato provvedimento. Le disposizioni di cui allarticolo 1 del citato decreto costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo. Nellarea oggetto di proposta di aggiornamento sono adottate, ai sensi dellarticolo 68, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del su scritto decreto. Il citato decreto pubblicato sul sito web dellAutorit di bacino distrettuale dellAppennino centrale al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=2357 La documentazione relativa al suddetto provvedimento disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dellAutorit di bacino distrettuale dellAppennino centrale e degli enti territorialmente interessati, per trenta giorni dalla data di pubblicazione dellavviso per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale. Entro detto termine possono essere presentate osservazioni alla proposta di aggiornamento del PAI di cui allart. 1 del citato decreto, allAutorit di bacino distrettuale dellAppennino centrale, da inviare tramite PEC allindirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it. ____________________________________________ Ergon Group Sas & C Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 c ter, punto 2. Della potenza nominale di 1,8 MW. PAS ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs.190/2024. Richiedente: TPO CERRETO D'ESI SRL. Depositata in data 12/ 11/2024 al comune di Cerreto D'Esi. Alla data del 12/12/2024 risultano decorsi i termini previsti dallart. 8, commi 6, 7 e 8, lett. c, del D.Lgs 190/24, senza che sia stato notificato alcun provvedimento di diniego: il titolo abilitativo ____________________________________________ LIM Srl Tracciato dell'elettrodotto sia interrato che aereo a servizio dell'impianto fotovoltaico in Loc. S. Isidoro Tica n. 395233363, ai sensi dell'art.4 della L.R. 19/1988, sito nel territorio del Comune di Corinaldo e Comune di San Lorenzo in Campo (PU)